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TFR con agevolazione impatriati possibile

Il regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati (di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/15) può comprendere anche la tassazione del TFR erogato al lavoratore dipendente. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata, confermato la pregressa risposta ad interpello n. 290/E/2020.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) può rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati, ma a seguito di esplicita richiesta da parte del contribuente. A chiarire questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento al regime fiscale legato ai lavoratori impatriati in Italia, ex art. 16, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 147/15. Il chiarimento è arrivato nel corso di un incontro con la stampa specializzata (Telefisco del 26 gennaio 2023).

Il chiarimento è arrivato in merito all’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15. Questa prevedeva una riduzione del 70% del reddito imponibile IRPEF, per lavoro dipendente o autonomo o di impresa in forma individuale. L’agevolazione poteva essere chiesta (su autocertificazione) dai soggetti che non siano stati residenti in Italia per due periodi di imposta precedenti l’opzione e che si impegnavano a risiedere stabilmente nel Paese per almeno due anni svolgendovi l’attività lavorativa in forma prevalente. L’esenzione saliva fino al 90% (sempre del reddito imponibile IRPEF) nei casi di impatrio dall’estero in una Regione del Mezzogiorno d’Italia. Abbiamo già evidenziato in altri contributi rischi e problematiche di questa agevolazione, pertanto, per approfondire questi aspetti rimando agli articoli dedicati. Il tutto, ricordando che dal 2024, l’agevolazione in commento è stata abrogata è sostituta da quella prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23.

TFR con opzione per tassazione ordinaria rende possibile l’agevolazione impatriati

Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha confermato le precedenti disposizioni pubblicate con la risposta ad interpello n. 290/E/2020. Questa riguardava il caso delle indennità (come ad esempio, l’incentivo all’esodo) erogate al personale di aziende di credito, oggetto di tassazione separata ex art. 17, co. 3 del TUIR. In particolare l’istante chiedeva la possibilità di poter optare per la tassazione ordinaria IRPEF al posto della tassazione separata.

In relazione a questo aspetto l’Agenzia ha precisato che l’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR per i redditi indicati al comma 1, lettera a), b), c) e c-bis), non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente“. Inoltre, l’articolo 1, co. 3 del DPR n. 600/73, stabilisce che i redditi soggetti a tassazione separata in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti che hanno l’obbligo per legge di effettuare la ritenuta d’acconto.

Pertanto, nel caso di specie, qualora si ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. Successivamente, l’Agenzia delle entrate procederà alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata da parte dell’ente erogante ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, comunicandone l’esito al contribuente. A questo punto il contribuente ha la possibilità di presentare una apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate (al competente ufficio territoriale), che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’anno in cui sono percepiti.

Anche il TFR, quindi, può rientrare nel regime impatriati, come anche per analogia il trattamento di fine mandato (TFM) disciplinato dal comma 1, lett. c-bis) dell’art. 17 del TUIR, così come per gli incentivi all’esodo. Tuttavia, in questi casi la tassazione ridotta non può essere applicata direttamente dal datore di lavoro (sostituto di imposta) al momento dell’erogazione delle somme. Quest’ultimo, infatti, rimane obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto calcolata secondo le regole della tassazione separata.

Di fatto, quindi, il contribuente che applica l’agevolazione impatriati potrebbe attendere l’esito della liquidazione dell’imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata per poi procedere con una specifica richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Quest’ultimo è chiamato a modificare la comunicazione per poter applicare la tassazione IRPEF su tali somme, rendendo, quindi, possibile l’applicazione dell’agevolazione impatriati su tali importi. Anche se non specificato dall’Amministrazione finanziaria è da ritenere che, il presupposto di questa procedura sia quello del percepimento delle somme nel periodo oggetto di agevolazione. Naturalmente, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nella stessa sede provvedere anche all’istruttoria legata alla verifica dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’agevolazione impatriati. Pertanto, questo tipo di richiesta deve essere valutata tenendo in considerazione anche l’attività di analisi documentale della propria situazione in relazione ai requisiti richiesti dall’agevolazione.

Tassazione separata

La tassazione del TFR avviene in via provvisoria da parte del sostituto d’imposta e successivamente riliquidata dall’agenzia delle Entrate applicando l’aliquota media del quinquennio precedente, oppure facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (art. 17, co. 3 del TUIR).

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