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Fondazione di famiglia in Liechtenstein

Fisco InternazionalePianificazione fiscale internazionaleFondazione di famiglia in Liechtenstein

Redditi distribuiti da fondazione del Liechtenstein con assimilazione ai redditi distribuiti dal trust. In assenza di distinzione tra patrimonio e redditi trova applicazione la presunzione relativa dell'art. 45, co. 4-quater del TUIR.

La fondazione di famiglia in Liechtenstein è una struttura legale utilizzata per la gestione e la conservazione del patrimonio familiare. Questa forma di fondazione è particolarmente popolare tra le famiglie benestanti per la sua flessibilità, privacy e benefici in termini di pianificazione fiscale e successoria.

Principalmente utilizzata per la conservazione e la gestione del patrimonio familiare. Può anche avere scopi di beneficenza. Offre un alto livello di riservatezza. I dettagli dei beneficiari e le informazioni sul patrimonio possono rimanere privati.

Il Liechtenstein ha un regime fiscale favorevole per le fondazioni, con bassi tassi di imposizione e vantaggi per la pianificazione fiscale internazionale.

Tassazione dei redditi di capitale distribuiti dalla fondazione

La tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla fondazione di famiglia è stata affrontata dalla risposta ad interpello n. 221/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate. In questo documento l’Amministrazione finanziaria assimila la fondazione di famiglia del Liechtenstein a un trust estero a fiscalità privilegiata. Pertanto, l’attribuzione del fondo si considera reddito di capitale tassabile secondo la normativa italiana.

Il caso analizzato è quello di un soggetto fiscalmente residente in Italia, da parte di una fondazione di famiglia istituita da un soggetto non residente in Italia, secondo la disciplina del Liechtenstein. In particolare, le attribuzioni percepite dal contribuente residente corrispondevano al patrimonio complessivo residuo della Fondazione, che, poi, era stata estinta. In relazione a questa fattispecie, l’istante chiedeva come applicare l’art. 44, co. 1, lett. g-sexies del TUIR, per distinguere la quota di attribuzioni costituente patrimonio e la quota costituente reddito.

Riconducibilità al trust di istituti con caratteristiche simili istituti all’estero

Secondo l’Agenzia delle Entrate per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo al trust, è necessario fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti di detto istituto. Come individuato dalla Circolare n. 27/E/2015, il riferimento agli “istituti aventi analogo contenuto presente nell’art. 73 del TUIR è stato inserito dal legislatore al fine di impedire che tale disposizione, dettata da evidenti finalità antielusive, fosse facilmente aggirata utilizzando istituti nominalmente diversi dal trust ma con caratteristiche analoghe (Circolare n. 43/E/2009)“. In buona sostanza, una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi come istituto giuridico analogo al trust se presenta elementi caratteristici di quest’ultimo e, conseguentemente, essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili (vedasi circolari n. 49/e/2009, p. 1.12, e n. 38/E/2013).

Criteri di collegamento per la tassazione dei redditi di capitale distribuiti da trust non residente

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi derivanti al trust nei confronti dei beneficiari, l’art. 44, co. 1, lett. g-sexies), del TUIR, prevede che sono redditi di capitale:

Il successivo articolo 45, comma 4-quater, del TUIR prevede che: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Come chiarito nella citata Circolare n. 34/E del 2022, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario residente (anche non “individuato“), è stata introdotta una presunzione legale relativa con la finalità di assicurare l’imposizione del redditi anche nel caso in cui il beneficiario dell’attribuzione non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell’attribuzione ricevuta.

Tale presunzione legale relativa ha la finalità di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della attribuzione effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa. L’applicazione della disposizione implica che sia operata una distinzione tar la quale di attribuzione riferibile:

  • Al “patrimonio”, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal disponente o da terzi a favore del trust;
  • Al “reddito”, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.

Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana. Inoltre, in assenza di documentazione contabile ed extracontabile che consenta di distinguere le suddette quote, l’intero ammontare deve essere considerato come “reddito”.

Rendicontazione contabile del trust

Il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, della quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari. L’eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust. Ad esempio, nel caso di distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, conferito in trust dal disponente, costituisce reddito la parte eccedente il costo o valore di acquisto del bene come risultante dalla documentazione contabile.

Pertanto, conclude l’Agenzia, la possibilità di qualificare come “patrimonio” una parte delle attribuzioni finali operate dalla Fondazione, “con conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali ma dovrà necessariamente emergere da apposita documentazione contabile ed extracontabile”.

Conclusioni

In relazione alla risposta ad interpello in commento particolarmente interessante è l’applicazione della presunzione legale relativa di cui all’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, il quale prevede che: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito“.

Sempre secondo l’Agenzia l’unico modo per distinguere tra reddito e patrimonio è essere in possesso di documentazione contabile dell’ente che dimostri la quota parte di patrimonio restituita rispetto alla quota di reddito, che a quel punto diventa oggetto di tassazione.

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