IVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie

IVA nei rapporti con l'esteroIVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie

Uno degli argomenti più delicati quando si parla di lavori di ristrutturazione edilizia è sicuramente la possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10%. L’applicazione di un’aliquota IVA ridotta rappresenta a tutti gli effetti una misura volta a sostenere il settore dell’edilizia.

L’obiettivo del legislatore è quello di favorire gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa. In questo ambito, principali dubbi riguardano sia le tipologie di lavori che consentono l’applicazione dell’IVA agevolata del 10%, e gli adempimenti da adottare per poterla applicare. Vediamo quindi di chiarire i principali aspetti.

Ristrutturazione edilizia: manutenzione ordinaria e straordinaria con IVA agevolata al 10%

L’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488/99 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%. Questa agevolazione riguarda esclusivamente prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Quindi, per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. Rimangono escluse dall’applicazione dell’IVA agevolata i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa (categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11).

Il presupposto principale affinché possa trovare applicazione l’IVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi è l’esistenza di un contratto di appalto.

Esistenza di lavori in contratto di appalto

L’agevolazione dell’IVA ridotta al 10% riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi e non anche le operazioni consistenti in cessioni di beni (es. vendita finestre). Tuttavia, capita sovente nella pratica che il contratto di appalto sia riferito sia:

  • Alle prestazioni di servizi;
  • All’eventuale acquisto di materiali.

In questo contesto quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta IVA si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Individuazione del valore dei beni significativi nel contratto di appalto

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. In particolare, si tratta di ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza.

Il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

  1. Ascensori e montacarichi;
  2. Infissi esterni ed interni;
  3. Caldaie;
  4. Video citofoni;
  5. Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  6. Sanitari e rubinetterie da bagno;
  7. Impianti di sicurezza.

Elenco esemplificativo di beni finiti a cui è applicabile l’aliquota IVA ridotta al 10%

  • Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
  • Bruciatori per caldaie;
  • Cabine doccia (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
  • Caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
  • Caminetti;
  • Cassette di scarico esterne e/o da incasso;
  • Centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
  • Condizionamento (impianti);
  • Contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
  • Depuratori;
  • Dolcificatori d’acqua;
  • Filtri;
  • Impianti solari termici;
  • Impianti fotovoltaici;
  • Impianti irrigazione (se accessori);
  • Infissi;
  • Lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
  • Lavelli in acciaio inox;
  • Minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
  • Pilettame;
  • pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;
  • Radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
  • Rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
  • Saracinesche e valvole in ghisa;
  • Scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
  • Scaldabagni solari;
  • Scale a chiocciola;
  • Stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
  • Vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

Beni a cui non è possibile applicare l’IVA agevolata

Non possiedono invece le caratteristiche di “bene finito i prodotti riconducibili alle famiglie dell’arredobagno e dell’accessoristica in genere, così come i semplici elettrodomestici. Questi beni (es.: stufette elettriche) devono essere pertanto ceduti applicando l’aliquota IVA ordinaria.

L’aliquota IVA ordinaria deve essere inoltre applicata nel caso in cui vengano cedute materie prime – es.: cemento – ovvero semilavorati – es.: piastrelle – anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”.

La tabella A del DPR n. 633/72, parti II e III, è inequivocabile nell’escludere le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.

Beni significativi ed IVA agevolata al 10%

Su questi beni significativi, quindi, l’IVA agevolata al 10% si applica solo sulla differenza tra:

  • Il valore complessivo della prestazione e
  • Il valore complessivo dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte del valore è assoggettata a IVA agevolata al 10%
  • la rimanente parte sconta l’IVA ordinaria al 22%

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 25/E/2015), il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’IVA agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore. Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’IVA al 10% (nei limiti dei beni significativi) anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’IVA da corrispondere è pari al 22%.

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’IVA agevolata al 10%. In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili:

  • La semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
  • Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
  • Le prestazioni rese da professionisti.

La fornitura di beni finiti

L’aliquota Iva agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Esempio di calcolo IVA agevolata al 10% sui beni significativi

Il valore da assoggettare a IVA al 10% deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%.

Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%.

Proviamo a chiarire meglio con un esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate. Ipotizziamo un costo totale dell’intervento pari a €. 10.000, di cui €. 4.000 per prestazione lavorativa e €. 6.000 per acquisto di beni significativi (caldaia). Su questi €. 6.000, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su €. 4.000. Cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi. Sul valore residuo, pari a €. 2.000 l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Esempio di fattura con IVA al 10% con beni significativi

Fattura n. xx del xx/xx/xxx

Descrizione

Installazione presso la vostra abitazione di caldaia del tipo XX marca YY Modello ZZ

Corrispettivo imponibile pattuito: euro 10.000,00

Valore beni significativi (dm 29/12/1999): euro 6.000,00

Manodopera e materiale

  • imponibile posa in opera (Iva al 10%): euro 4.000,00

Caldaia

  • parte imponibile agevolata – fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi (Iva al 10): euro 4.000,00
  • parte imponibile rimanente (Iva al 22%): euro 2.000,00

Imponibile al 10% = 4.000,00 + 4.000 = 8.000,00 euro

Imponibile al 22% = 2.000,00 euro

Iva al 10% = 8.000,00*0.10= 800,00 euro

Iva al 22% = 2.000,00*0.22= 440,00 euro

Totale = 11.240,00 euro

Gli immobili oggetto di IVA agevolata al 10% per ristrutturazione restauro e risanamento conservativo

Nello specifico, l’IVA al 10% si applica agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Si tratta di singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/9 e categoria A/11, esclusa la A/10). Questo indipendentemente dall’effettivo utilizzo (non è rilevante che vi si eserciti effettivamente un’occupazione abitativa o non abitativa o promiscua) e relative pertinenze.

L’agevolazione spetta anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi effettuati sulle parti condominiali.

Non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408/1949 (legge “Tupini”). Vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra (Circolare 29 dicembre 1999 n. 247/E). Rientrano nell’agevolazione anche:

  • Le pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
  • Gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della legge n. 659/1961. Purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio collegi, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, monasteri, conventi) e indipendentemente dalla classificazione catastale;
  • Gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Per essi si assoggettano ad IVA al 10% i corrispettivi degli interventi di manutenzione ordinaria.

Gli immobili esclusi dall’applicazione dell’IVA agevolata

Si applica, invece, l’IVA ordinaria del 22% ai corrispettivi dei lavori di manutenzione sui fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.) e le singole unità immobiliari della categoria A/10 (uffici e studi privati). Questo indipendentemente dall’effettivo utilizzo e anche qualora queste ultime siano parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, abbia prevalente destinazione abitativa. Non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla legge n. 488/1999 pure:

  • Gli interventi per i quali sia già previsto un trattamento di esenzione IVA (articolo 10, DPR n. 633/72);
  • Gli interventi che siano già soggetti ordinariamente all’IVA al 10%, come quelli di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Casi di esclusione dall’applicazione dell’IVA agevolata al 10%

L’IVA agevolata al 10% non può essere applicata nei seguenti casi:

  • Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, anche nel caso in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente;
  • Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi  finalizzati al recupero edilizio;
  • Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Le prestazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data  di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Per interventi di restauro e risanamento conservativo si intendono quegli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la  funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto  degli  elementi tipologici, formali e  strutturali  dell’organismo  stesso,  ne  consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali  interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli  elementi  estranei all’organismo edilizio.

Mentre, per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di  opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o  in  parte  diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le prestazioni di recupero del patrimonio edilizio

Gli interventi che godono dell’IVA agevolata sono:

  • Manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli edifici e integrazione  e mantenimento in efficienza  di impianti tecnologici esistenti;
  • Manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi  igienico-sanitari  e tecnologici, senza alterazione di volumi e superfici delle  singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni di uso;
  • Ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di  opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o  in  parte  diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la  modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  • Ristrutturazione  urbanistica rivolti  a sostituire  l’esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con  altro  diverso mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  edilizi  anche  con  la modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati   e   della   rete stradale.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La Legge n. 488 del 1999 conferisce l’Iva agevolata anche a questa tipologia di interventi, purché effettuati nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa, come:

  • Singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A/10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo;
  • Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi;
  • Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati;
  • Edifici destinati a residenza statale di collettività come orfanotrofi, brefotrofi ecc.
    Sono esclusi negozi, uffici, e simili che non hanno destinazione abitativa prevalente.
    Numerosi esempi di interventi di questo tipo sono esposti nella circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998.

Modulo di richiesta IVA agevolata al 10%

Come si richiede al fornitore l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%?

L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% nel regime edilizio non è automatica. Per poterla applicare è necessario che il proprietario dell’abitazione (o l’inquilino della stessa) presenti all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione edilizia, una specifica dichiarazione.

Si tratta di un modello in carta libera con il quale il proprietario di casa si assume la responsabilità per  l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% da applicare. Di seguito puoi trovare il link per scaricare una copia della dichiarazione di responsabilità da rilasciare all’impresa che effettua i lavori.

Domande frequenti

Cos’è l’IVA agevolata al 10% su manutenzioni e ristrutturazioni edili?

L’IVA agevolata al 10% è un’agevolazione fiscale che si applica a determinati lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia in Italia.

Quando si applica l’IVA agevolata al 10%?

L’IVA agevolata al 10% si applica a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’abitazione. Può essere applicata anche all’acquisto di beni, a esclusione delle materie prime e dei materiali semilavorati.

Quali lavori rientrano nell’IVA agevolata al 10%?

Rientrano nell’IVA agevolata al 10% i lavori di recupero edilizio, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.

Quali documenti sono necessari per ottenere l’IVA agevolata al 10%?

Per ottenere l’IVA agevolata al 10% è necessario presentare un’autocertificazione che attesta l’applicabilità dell’agevolazione, oltre a documenti specifici a seconda del tipo di intervento.

Cosa sono i beni significativi nell’ambito dell’IVA agevolata al 10%?

I beni significativi sono quei beni che, se forniti da un soggetto diverso dall’impresa appaltatrice dei lavori o comprati dal committente, non permettono l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. Esempi di beni significativi sono gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, le caldaie, i videocitofoni, i condizionatori, gli apparecchi per il riciclo dell’aria, i sanitari e l’impianto di sicurezza.

Come si calcola l’IVA agevolata al 10%?

L’IVA agevolata al 10% si applica sulla differenza tra il costo totale dei lavori e il valore dei beni significativi. Ad esempio, se per una ristrutturazione edilizia si spende 10.000 euro, 4.000 per la manodopera e 6000 per i beni significativi, l’IVA agevolata al 10% sarà applicata sulla somma pari a 4.000 euro.

Quando non si può applicare l’IVA agevolata al 10%?

L’IVA agevolata al 10% non è applicabile quando i materiali o i beni sono forniti da un soggetto diverso dall’impresa appaltatrice dei lavori o sono comprati dal committente.

Cosa succede se si applica l’IVA agevolata al 10% in modo errato?

Se l’IVA agevolata al 10% viene applicata in modo errato, ci possono essere sanzioni e interessi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’IVA agevolata al 10% si applica anche ai lavori di ristrutturazione della prima casa?

Sì, l’IVA agevolata al 10% si applica anche ai lavori di ristrutturazione della prima casa.

Cosa succede se i lavori di ristrutturazione non vengono completati?

Se i lavori di ristrutturazione non vengono completati, l’IVA agevolata al 10% potrebbe non essere applicabile.

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