Le violazioni meramente formali in ambito tributario sono infrazioni che riguardano obblighi procedurali o documentali da parte dei contribuenti, senza che queste comportino un'effettiva alterazione della base imponibile o un danno concreto all'erario. In altre parole, si tratta di errori o omissioni che non incidono direttamente sul calcolo delle imposte dovute, ma che violano comunque le norme fiscali.
Che cosa sono le violazioni meramente formali?
Le violazioni meramente formali sono quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo. In generale, queste violazioni non sono soggette a sanzioni se non compromettono l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Una novità rilevante è stata introdotta dalla legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/23), che ha modificato l’art. 6 co. 5-bis del D.Lgs. n. 472/97. Tale disposizione prevede quanto segue:
Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
Art. 6 co. 5-bis del D.Lgs. n. 472/97
Questa disposizione, di fatto, prevede che le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di accertamento e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, non sono punibili. La disposizione si pone, quindi, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, co. 3 Legge n. 212/00), il quale prevede l'impossibilità di applicare sanzioni tributarie in caso di “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”.
Per quanto riguarda la posizione della giurisprudenza vedasi: Cass. n. 5897 del 8/3/13; Cass. n. 27211 del 22/12/14; Cass. 14767 del 15/07/15; Cass. n. 23352 del 6/10/17; Cass. n. 901 del 19/01/19.
Caratteristiche delle violazioni che non arrecano concreto pregiudizio
Le caratteristiche principali che contraddistinguono queste violazioni possono essere così schematizzate:
Valutazione a posteriori: Le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio devono essere valutate a posteriori in considerazione dell'effettiva incidenza dell'illecito sulla quantificazione del tributo o sullo svolgimento dell'attività di controllo (Circolare n. 77/E/01, § 3.1);
Natura non sostanziale: Queste violazioni non alterano l'ammontare delle imposte dovute o i diritti del fisco. Ad esempio, una dichiarazione dei redditi presentata con un modulo obsoleto o una comunicazione tardiva di dati già noti all'amministrazione finanziaria potrebbe essere considerata una violazione formale;
Assenza di dolo o evasione: Non sono commesse con l'intento di evadere le imposte. Sono spesso il risultato di negligenza, errori materiali, o scarsa conoscenza delle norme piuttosto che di una volontà fraudolenta.
L'aspetto da tenere in considerazione è che la valutazione in concreto da operarsi ...
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