Indice degli Argomenti
- Art. 1 – Presupposto dell’imposta
- Art. 2 – Soggetti passivi
- Art. 3 – Base imponibile
- Art. 4 – Coniugi e figli minori
- Art. 5 – Redditi prodotti in forma associata
- Art. 6 – Classificazione dei redditi
- Art. 7 – Periodo di imposta
- Art. 8 – Determinazione del reddito complessivo
- Art. 9 – Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 10 – Oneri deducibili
- Art. 11 – Determinazione dell’imposta
- Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia
- Art. 13 – Altre detrazioni
- Art. 15 – Detrazione per oneri
- Art. 16 – Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 16-bis (1) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- Art. 17 – Tassazione separata
- Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
- Art. 19 – Indennità di fine rapporto
- Art. 20-bis – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
- Art. 21 – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente
- Art. 22 – Scomputo degli acconti
- Art. 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti
- Art. 24 – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
- Art. 24 bis – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)
- Art. 24-ter – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (1)
- Art. 25 – Redditi fondiari
- Art. 26 – Imputazione dei redditi fondiari
- Art. 27 – Reddito domenicale dei terreni
- Art. 28 – Determinazione del reddito domenicale
- Art. 29 – Variazioni del reddito dominicale
- Art. 30 – Denuncia e decorrenza delle variazioni
- Art. 31 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 32 – Reddito agrario
- Art. 33 – Imputazione del reddito agrario
- Art. 34 – Determinazione del reddito agrario
- Art. 35 – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
- Art. 36 – Reddito dei fabbricati
- Art. 37 – Determinazione del reddito dei fabbricati
- Art. 38 – Variazioni del reddito dei fabbricati
- Art. 39 – Decorrenza delle variazioni
- Art. 40 – Fabbricati di nuova costruzione
- Art. 41 – Unità immobiliari non locate
- Art. 42 – Costruzioni rurali
- Art. 43 – Immobili non produttivi di reddito fondiario
- Art. 44 – Redditi di capitale
- Art. 45 – Determinazione del reddito di capitale
- Art. 46 – Versamenti dei soci
- Art. 47 – Utili da partecipazione
- Art. 47-bis – Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
- Art. 48 – Redditi imponibili ad altro titolo
- Art. 49 – Redditi di lavoro dipendente
- Art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente
- Art. 52 – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Art. 53 – Redditi di lavoro autonomo
- TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
- TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI
- TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
17. Art. 17 – Tassazione separata
1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
[a-bis)]
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46;
c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 49, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;
e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); (1)
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;
[m) ]
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni.
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.
(1) Modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; Vedi l’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2021, come sostituito dall’art. 30, comma 7, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.