Perché un non‑grantor trust statunitense con beneficiari individuati residenti in Italia diventa fiscalmente trasparente in Italia e come dichiarare correttamente i redditi ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g‑sexies, TUIR.
Un trust statunitense qualificato localmente come non‑grantor e dunque “opaco” può diventare fiscalmente “trasparente” in Italia se i beneficiari sono individuati e titolari del diritto all’attribuzione del reddito, come chiarito dalla Risposta n. 239 del 15 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate e dalle regole dell’art. 44, comma 1, lett. g‑sexies, TUIR applicate con imputazione ai beneficiari italiani. In questi casi i redditi prodotti dal patrimonio in trust concorrono al reddito complessivo dei beneficiari residenti per imputazione e devono essere dichiarati nel Quadro RL, Sezione I‑B, con possibilità di indicare il credito per imposte estere pagate dal trust.
Indice degli argomenti
- Il perimetro fiscale: USA vs Italia
- Il caso analizzato
- Criteri per la qualificazione come trust trasparente
- Implicazioni fiscali per i beneficiari residenti in Italia
- Adempimenti dichiarativi: compilazione del Quadro RL
- Adempimenti dichiarativi: monitoraggio fiscale e Quadro RW
- Trust trasparente, opaco e interposto: confronto operativo
- Implicazioni della posizione delle Entrate: cosa cambia
- Consulenza fiscale online
- Fonti
Il perimetro fiscale: USA vs Italia
Negli USA un trust può essere “grantor” (trust interposto) quando i poteri di revoca e modifica rimangono al disponente, oppure diventare “non‑grantor” (opaco) dopo la sua morte, con tassazione in capo al trust secondo la normativa federale. Questo tipo di inquadramento non vincola la disciplina fiscale nazionale, che segue il TUIR e la prassi domestica sul concetto di beneficiario individuato e di imputazione per trasparenza. In Italia la distinzione ruota attorno a tre categorie: trust interposto (privo di autonomia fiscale), trust trasparente (beneficiari individuati con diritto al reddito) e trust opaco (senza diritto attuale dei beneficiari), con tassazione conseguente delle relative fattispecie secondo l’art. 73 e l’art. 44, comma 1, lett. g‑sexies, TUIR.
Il caso analizzato
Il caso riguarda un trust californiano originariamente interposto in capo al disponente‑trustee (ed anche beneficiario) con potere di revoca e modifica fino al decesso, divenuto poi irrevocabile e non‑grantor (opaco) secondo la legge USA, con nomina di un nuovo trustee non residente e individuazione di beneficiari finali, alcuni residenti in Italia, cui spettano percentuali predefinite del patrimonio e del reddito residuo alla morte del disponente.
L’Agenzia delle Entrate ha qualificato il trust come non interposto rispetto ai beneficiari italiani per assenza di ingerenza degli stessi nella gestione e con ampia autonomia del trustee, ma al contempo come trust trasparente ai fini italiani poiché i beneficiari avevano diritto alle distribuzioni per quote predeterminate, a prescindere dal potere del trustee di differire i tempi di attribuzione.
Criteri per la qualificazione come trust trasparente
L’Amministrazione finanziaria valuta la natura del trust secondo parametri specifici che prescindono dalla qualificazione attribuita nel paese di costituzione. Per essere considerato trasparente, un trust deve soddisfare requisiti precisi che l’Agenzia ha ribadito nella risposta n. 239/2025.
Il beneficiario deve essere “puntualmente individuato“ e titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito. Questo diritto deve sussistere anteriormente alla produzione del reddito stesso, come stabilito dalla Circolare n. 48/E/2007 e confermato dalla successiva prassi amministrativa.
La discrezionalità del trustee rappresenta un elemento chiave nella valutazione. Nel caso esaminato, nonostante il trustee avesse poteri discrezionali sulle modalità di distribuzione, l’Agenzia ha rilevato che non esisteva discrezionalità né sull’an (se distribuire) né sul quantum (quanto distribuire), poiché l’atto istitutivo prevedeva la distribuzione dell’intero patrimonio secondo percentuali predeterminate. Sicché i beneficiari esprimevano una capacità contributiva attuale e i redditi andavano imputati loro per trasparenza, nonostante il potere di differimento in capo al trustee.
Implicazioni fiscali per i beneficiari residenti in Italia
La qualificazione del trust come trasparente comporta conseguenze rilevanti sul timing e sulle modalità di tassazione. I redditi prodotti dal patrimonio in trust sono tassati in capo ai beneficiari per imputazione e non per cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR (i redditi mantengono natura di redditi di capitale).
Questo significa che i beneficiari devono dichiarare e pagare le imposte sui redditi del trust nell’anno in cui questi sono prodotti, indipendentemente dall’effettiva percezione. Si tratta di un aspetto critico che richiede un’attenta pianificazione finanziaria, poiché i beneficiari potrebbero trovarsi a dover anticipare il pagamento di imposte su somme non ancora incassate.
Art. 44, comma 1, lett. g‑sexies, TUIR |
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Include tra i redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, nonché taluni redditi corrisposti da trust esteri a fiscalità privilegiata, con imputazione per trasparenza quando il beneficiario è individuato. |
Credito d’Imposta per le imposte pagate all’estero
Un aspetto favorevole della trasparenza fiscale riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate dal trust negli Stati Uniti. I beneficiari possono computare questo credito nella colonna 4 della sezione I-B del Quadro RL, evitando così la doppia imposizione internazionale.
Il calcolo del credito deve essere effettuato secondo i criteri previsti dall’articolo 165 del TUIR, nel limite dell’imposta italiana corrispondente al reddito estero. È fondamentale documentare adeguatamente le imposte pagate all’estero per poter beneficiare di questa agevolazione.
Adempimenti dichiarativi: compilazione del Quadro RL
I beneficiari di trust trasparenti devono prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La sezione I-B del Quadro RL è specificamente dedicata ai redditi derivanti da trust trasparenti esteri. Qui devono essere indicati:
- L’ammontare del reddito imputato per trasparenza;
- Le imposte pagate all’estero dal trust;
- Il credito d’imposta spettante;
- Gli estremi identificativi del trust.
È essenziale conservare tutta la documentazione fornita dal trustee americano, inclusi i documenti fiscali statunitensi (come il Form K-1) che attestano la quota di reddito attribuita e le imposte pagate.
Adempimenti dichiarativi: monitoraggio fiscale e Quadro RW
Oltre agli obblighi relativi alla dichiarazione dei redditi, i beneficiari devono valutare gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale. Anche se il trust è trasparente, potrebbero sussistere obblighi di compilazione del Quadro RW in relazione alla quota di patrimonio detenuta nel trust, secondo le indicazioni fornite dalle circolari n. 38/2013 e n. 34/2022.
La valorizzazione da indicare nel Quadro RW deve riflettere la quota di partecipazione del beneficiario nel patrimonio del trust, determinata secondo le percentuali stabilite nell’atto istitutivo o nei documenti successivi.
Leggi anche:
Trust trasparente, opaco e interposto: confronto operativo
Implicazioni della posizione delle Entrate: cosa cambia
La Risposta n. 239/2025 conferma l’irrilevanza della sola etichetta “non‑grantor trust” USA quando, in concreto, i beneficiari italiani hanno diritto a quote predefinite del reddito e del patrimonio residuo, orientando l’analisi sulla presenza di beneficiari individuati e sulle percentuali di spettanza. Nella valutazione, l’Agenzia distingue correttamente tra interposizione (esclusa per assenza di ingerenza e con trustee indipendente) e trasparenza fiscale, valorizzando il diritto sostanziale dei beneficiari al reddito del periodo.
L’esistenza di percentuali predeterminate e di un diritto esigibile alle attribuzioni è decisiva per la trasparenza e va ricostruita documentalmente anche con atti successivi o decisioni del trustee se previste dall’atto istitutivo. In casi dubbi su interposizione, trasparenza o opacità, considerare interpello preventivo con corredo documentale completo per consolidare la posizione fiscale in base alla fattispecie concreta.
La risposta si inserisce in una tendenza a estendere il perimetro della trasparenza quando l’atto di trust, o documenti successivi, fissano quote e diritti di attribuzione in capo a beneficiari puntualmente individuati, anche in presenza di poteri di differimento del trustee. La casistica recente mostra oscillazioni tra interposizione, opacità e trasparenza a seconda dei poteri effettivi e dei diritti dei beneficiari, rendendo opportuno un esame documentale e, se del caso, un interpello preventivo.
Consulenza fiscale online
La gestione fiscale dei trust americani con beneficiari italiani presenta complessità che richiedono un’analisi approfondita del caso specifico. La qualificazione come trasparente o opaco, gli obblighi dichiarativi e le strategie di ottimizzazione fiscale devono essere valutati considerando sia la normativa italiana che quella americana, oltre alle convenzioni internazionali applicabili.
Una consulenza specialistica può fare la differenza tra una gestione fiscale compliant ed efficiente e l’esposizione a contestazioni, sanzioni e doppie imposizioni. I nostri esperti in fiscalità internazionale sono a disposizione per:
- Analizzare la documentazione del trust e determinarne la corretta qualificazione fiscale;
- Ottimizzare la struttura per minimizzare il carico fiscale nel rispetto della normativa;
- Coordinare la pianificazione con i consulenti americani.
Fonti
- Art. 44, comma 1, lettera g-sexies e Art. 73 TUIR; Art. 165 TUIR
- Risposta a interpello n. 239 del 15/09/2025; Circolare n. 48/E/2007; Circolare n. 38/E/2011; Circolare n. 38/2013; Circolare n. 34/2022
- Risoluzioni: n. 278/E/2007; n. 4/E/2008; n. 81/E/2008; n. 425/E/2008; n. 351/2021; n. 237/2023; n. 258/2024; n. 309/2023
- Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni.