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Trust revocabile: tassazione degli utili di fonte estera

Trust revocabile e modalità di applicazione dell'imposizione sui redditi di capitale di fonte estera e sui capital gains. Regimi del risparmio amministrato e gestito, credito per imposte estere.

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Il trust revocabile è considerato un istituto giuridico fiscalmente trasparente ove i proventi realizzati vengono imputati direttamente al disponente. Senza entrare in questa sede nel merito degli aspetti giuridici vediamo gli aspetti fiscali legati al percepimento di utili di fonte estera. In caso di trust revocabile, i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente. Muovendo da questo presupposto, anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97), esercitate dal trustee per conto del trust, producono efficacia direttamente nei confronti del disponente. In merito ai dividendi di fonte estera percepiti dal trust revocabile (e quindi dal disponente persona fisica), non risulta possibile indicare in dichiarazione dei redditi l’ammontare “netto frontiera” da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% (art. 27 co. 4-bis del DPR n. 600/73). Questo, qualora la ritenuta non sia stata operata da un intermediario residente che interviene nella riscossione.

Si conferma, infatti, l’impostazione per la quale, in caso la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente in qualità di sostituto d’imposta:

  • Trova applicazione l’art. 18 del TUIR, per il quale tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un’imposizione sostitutiva da applicare all’utile percepito;
  • Che tale dividendo deve essere considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo.

Vediamo, di seguito, la situazione di partenza posta dal contribuente e la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Trust e utili di fonte estera: la situazione di partenza

La società ALFA SRL opera in qualità di Trustee del Trust BETA. Con l’Atto Istitutivo, il Disponente ha istituito il Trust, conferendo euro X ed individuando quale unico beneficiario finale il figlio. Ai sensi dell’Atto Istitutivo:

  • La durata del Trust è individuata nel periodo intercorrente tra:
    • La data di sottoscrizione dell’Atto e l’ultima tra la:
      • Data di decesso del Disponente, e
      • Data di decesso del coniuge;
  • Al termine della durata del Trust, il Fondo è trasferito al Beneficiario o, qualora lo stesso non sia più in vita, ai suoi figli;
  • Il Trust è revocabile da parte del Disponente sino alla data del suo decesso.

Le somme apportate al Trust sono gestite attraverso tre relazioni bancarie intestate al Trust:

  • Un rapporto di gestione patrimoniale presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente. Rapporto per il quale è stata esercitata l’opzione del risparmio gestito ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 461/97;
  • Un rapporto di gestione e portafoglio titoli presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente. Rapporto per il quale è stata esercitata la medesima opzione del risparmio gestito;
  • Un mandato fiduciario che gestisce N conti correnti e N conti titoli detenuti per conto del Trust presso un intermediario italiano. Rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione del regime del risparmio amministrato. Questo ai sensi dell’articolo 6 del citato D.Lgs. n. 461/97.

I redditi percepiti dal trust revocabile

Tenuto conto che il Disponente ha la facoltà di revocare il Trust fino alla data del suo decesso, ai sensi dell’articolo 1 dell’Atto Istitutivo, i redditi prodotti sono direttamente a lui imputabili. Ciò posto, con riferimento ai redditi realizzati dal Trust l’Istante chiede se possano ritenersi valide le opzioni, esercitate per conto del Trust, per i regimi:

  • Del risparmio amministrato e
  • Del risparmio gestito.

Il dubbio interpretativo trae origine dalla circostanza che l’articolo 6 e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, prevedono che l’opzione per i regimi di imposizione sostitutiva in esame debba essere esercitata per iscritto dal “contribuente“. Nel caso in esame – essendo il Trust revocabile e quindi fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte dirette come previsto nella Circolare n. 48/E/2007– sarebbe individuabile nel Disponente.

Inoltre, si chiede conferma in merito alla possibilità di attribuire al Disponente i crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e le ritenute a titolo di acconto applicate nei confronti del Trust (o del Trustee per conto del Trust) in relazione ai redditi realizzati sui beni costituenti il Fondo che non rientrano nell’ambito applicativo del regime del risparmio amministrato e/o del regime del risparmio gestito. Nonché, con riferimento ai redditi realizzati o maturati sulle Relazioni Bancarie qualora fosse disconosciuta la validità delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e per il regime del risparmio gestito, esercitate dal Trustee per conto del Trust.

Trust revocabile e capital gain: il parare dell’Agenzia delle Entrate

Con l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore nazionale ha introdotto nell’ordinamento tributario alcune disposizioni in materia di trust (strumento tipico dei sistemi giuridici di common law). Questo è stato effettuato modificando l’articolo 73 del TUIR e includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

Si ritiene, invece, fiscalmente “inesistente” il trust nei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente. In tal caso, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust, quest’ultimo si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente“. Figura alla quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust (Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010). In particolare, con riferimento al trust revocabile, nella Circolare n. 48/E/2007 è stato precisato che:

questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta. Cosicché, i suoi redditi sono tassati in capo al disponente

Trust revocabile come struttura interposta

In tale ipotesi, pertanto, il Trust in quanto revocabile, viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al Disponente. Soggetto al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal Trust. Ciò comporta, sulla base di quanto chiarito nei documenti di prassi, che tali redditi saranno assoggettati a tassazione, in capo al Disponente. Questo, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette.

Nel caso di specie, come espressamente dichiarato dall’Istante, il Trust in oggetto è revocabile. Pertanto, in linea con la prassi sopra citata, dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’imposizione dei redditi formalmente prodotti dal Trust avviene nei confronti del Disponente.

Ne consegue che anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997), esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.

A tal fine il Disponente o il Trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l’intermediario o il gestore affinché quest’ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente. In particolare, l’intermediario e il gestore delle Relazioni Bancarie, informati dell’inesistenza del Trust ai fini dell’imposta sul reddito, devono applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni. Al riguardo, si precisa che l’effettiva imposizione dei redditi prodotti dal Trust inesistente deve avvenire nei confronti del Disponente nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento tributario riguardo alla natura di tale soggetto, ossia delle persone fisiche.

Tassazione dei redditi di capitale

Relativamente ai redditi di capitale derivanti da partecipazioni di natura non qualificata che non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte dell’intermediario o del gestore, il Disponente dovrà indicare tali redditi nella propria dichiarazione annuale.

Su tali redditi di capitale deve applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Trattandosi, nel caso di specie, di redditi di fonte estera che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del Disponente. Tali redditi non danno diritto al credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero in via definitiva.

Credito per imposte estere non applicabile

Si ricorda, infatti, che l’attribuzione del predetto credito è regolata nell’ordinamento nazionale dall’articolo 165 del TUIR il cui comma 1 dispone che:

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione

Nessuna applicazione del netto frontiera sui redditi di capitale di fonte estera

Ai fini della dichiarazione di tali redditi, si fa presente, inoltre, che non è possibile indicare il c.d. “netto frontiera” come prospettato dall’Istante. Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del DPR n. 600/73, se detti utili sono percepiti per il tramite di uno dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR “sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale … qualificati e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico e non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione“.

Il primo periodo del successivo comma 4-bis precisa che “le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero“. Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d’imposta, trova applicazione l’articolo 18 del TUIR. Tale norma dispone che tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un’imposizione sostitutiva da applicare all’utile distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo.

Conclusioni e consulenza fiscale

Nella risposta n.111 all’interpello presentato dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate, condivisibilmente, distingue tra imputazione del reddito e modalità operative di applicazione dell’imposizione sostitutiva sui capital gains.

Il documento di prassi precisa che, sebbene l’opzione per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito debba essere effettuata dal titolare delle relazioni bancarie (il trust, nella persona del trustee), l’imposta vada, poi, applicata nei confronti del disponente.

Nella risposta, poi, è confermata un’interpretazione, più generale, sulle modalità di applicazione della ritenuta sul cd. “netto frontiera” dei dividendi di fonte estera corrisposti a persone fisiche. Il “netto frontiera” – precisa l’Agenzia – è applicabile solo dall’intermediario residente tramite il quale il dividendo è corrisposto al percettore (persona fisica residente) e non anche allorquando tale reddito sia assoggettato ad imposizione sostitutiva ad opera direttamente del contribuente ai sensi dell’art. 18 del TUIR.

Su quest’ultimo punto, come già ribadito in questa sede in precedenti articoli risulta un’ingiustificata disparità di trattamento che, sicuramente, meriterebbe un intervento legislativo.

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