L'Agenzia delle Entrate chiarisce con la risposta n. 170/2025 che il trasferimento di beni da un trust principale a trust successivi costituisce atto soggetto a imposta di donazione, applicando l'aliquota dell'8% per assenza di rapporti di parentela tra disponenti e beneficiari.
La costituzione di trust successivi beneficiari di un trust principale rappresenta una strategia sempre più utilizzata nella pianificazione patrimoniale familiare, ma solleva importanti questioni fiscali. Con la risposta ad interpello n. 170 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti determinanti sulla tassazione di questi trasferimenti, stabilendo che l'attribuzione di beni dal trust originario ai trust successivi costituisce un atto soggetto a imposta sulle successioni e donazioni.
La pronuncia assume particolare rilevanza e suscita non poche perplessità dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2024. Probabilmente - con eccessivo ottimismo – avevamo creduto che con il nuovo articolo 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 fosse stato finalmente sancito il "naturale" momento impositivo in uscita dei beni disposti in trust, ancorato all'effettivo arricchimento del beneficiario. Eppure, con questa risposta, l'Agenzia delle Entrate sembra aver perso l'orientamento, discostandosi dalla logica sostanzialistica che aveva caratterizzato l'evoluzione normativa.
La fattispecie esaminata dall'Agenzia delle Entrate
Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguardava un trust di famiglia costituito nel 2014 da tre fratelli disponenti, con patrimonio comprendente 765.000 azioni della società Alfa, 23.640 azioni della società Beta e diversi immobili. L'elemento caratterizzante della struttura era la previsione, contenuta nel regolamento del trust, dell'obbligo per il trustee di istituire trust successivi per ciascuna linea familiare quando i beneficiari non avessero ancora compiuto 30 anni.
In base a questa clausola, nel 2014 il trustee aveva costituito tre distinti trust successivi, uno per ogni famiglia dei disponenti originari. Successivamente, il trustee intendeva dotare ciascun trust successivo di un terzo del patrimonio del trust principale, trasferendo azioni e immobili per consentire il perseguimento degli specifici scopi familiari.
Il quadro normativo di riferimento
L'inquadramento fiscale dei trust ha subito un'evoluzione significativa con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che ha modificato il d.lgs. n. 346/1990 introducendo l'articolo 4-bis specificamente dedicato alla tassazione dei trust. La norma stabilisce che l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, confermando l'orientamento già espresso nella circolare n. 34/E del 2022.
Il presupposto impositivo non coincide più con la mera costituzione del trust o con l'apporto di beni da parte del disponente, ma si realizza esclusivamente nel momento in cui i beni segregati vengono effettivamente attribuiti ai beneficia...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso