Il regime di trasparenza fiscale per le holding è un'opzione opzionale che permette l'imputazione diretta del reddito o della perdita societaria in capo ai soci, proporzionalmente alle quote possedute, indipendentemente dall'effettiva distribuzione dei dividendi. Disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR, questo regime consente di azzerare la tassazione IRES (e in alcuni casi IRAP) sulla società, trasferendo l'imposizione direttamente sui soci.
Dopo aver analizzato la struttura e i vantaggi generali delle società capogruppo nella nostra guida completa alle holding, entriamo oggi nel dettaglio di una delle opzioni strategiche più dibattute: l'opzione per la trasparenza fiscale.
Il funzionamento della trasparenza fiscale per le Holding L'adozione del regime di trasparenza fiscale ribalta il principio base dell'imposizione societaria. La holding perde la qualifica di soggetto passivo ai fini IRES. Il reddito, o la perdita, prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci. Questa imputazione avviene per competenza e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. L'effettiva distribuzione dei dividendi diventa fiscalmente irrilevante. Questo meccanismo elimina alla radice la doppia imposizione economica sugli utili societari, avvicinando la tassazione della società di capitali a quella delle società di persone. Le due opzioni del TUIR: articolo 115 vs articolo 116 Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede due distinti regimi di trasparenza, con requisiti soggettivi profondamente diversi. La fattibilità per una holding dipende esclusivamente dalla natura giuridica dei suoi soci. L'articolo 115 del TUIR disciplina la cosiddetta "grande trasparenza". Questa opzione è riservata alle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali. Per accedere al regime, ciascuna società socia deve possedere una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili compresa tra il 10% e il 50%. Superando il 50%, si entra nel perimetro del consolidato fiscale nazionale. L'articolo 116 del TUIR regola invece la "piccola trasparenza". È lo scenario predominante per le holding familiari o le casseforti di investimento personali. Si applica alle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). La compagine sociale della holding deve essere composta esclusivamente da persone fisiche. Il numero massimo di soci consentito è 10 (elevato a 20 nel caso di società cooperative). Il vincolo temporale e le modalità di esercizio dell'opzione L'opzione per la trasparenza fiscale non è una scelta occasionale reversibile anno per anno. La normativa impone un vincolo di permanenza nel regime pari a tre esercizi sociali. L'opzione è irrevocabile per questo intero triennio. Nella nostra pratica professionale, prima di consigliare questo regime, simuliamo gli scenari futuri dell'assetto proprietario. La perdita ...
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