Trasferimento fittizio della società all’estero: la Cassazione chiude le scappatoie

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La Cassazione equipara il trasferimento fittizio alla liquidazione. Gli amministratori rispondono personalmente dei debiti fiscali se manca la vera delocalizzazione. L’ordinanza n. 29575/2025 stringe le maglie sulle operazioni “di facciata” e protegge i creditori.

Spostare la sede legale di una società all’estero è legittimo. Farlo solo sulla carta per sfuggire al Fisco non lo è. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29575 depositata il 7 novembre 2025, fissa un paletto netto: quando il trasferimento è fittizio, gli amministratori rispondono personalmente dei debiti tributari come se la società fosse stata liquidata.

Il trasferimento che resta solo sulla carta scatena la responsabilità personale

Una società edile lombarda aveva trasferito formalmente la sede all’estero e si era cancellata dal Registro Imprese. Dietro questa operazione, però, l’Agenzia aveva individuato gravi irregolarità fiscali: ritenute IRPEF mai versate, costi gonfiati, crediti IVA inesistenti. Soprattutto, aveva raccolto prove che il centro direttivo e l’attività operativa fossero rimasti saldamente in Italia.

I primi due gradi di giudizio avevano dato ragione agli amministratori. La loro difesa si reggeva su un argomento apparentemente solido: la società non si era estinta ma aveva solo trasferito la sede, quindi non poteva scattare la responsabilità prevista dall’art. 36 del DPR n. 602/73. Questo articolo chiama a rispondere liquidatori e amministratori solo quando una società viene liquidata e cancellata.

La Suprema Corte ha ribaltato questa lettura. I giudici di secondo grado avevano commesso un errore decisivo: non avevano valutato le prove sulla fittizietà del trasferimento. L’Agenzia aveva documentato che il centro effettivo di direzione, controllo e attività era rimasto in Italia. In questi casi, il trasferimento formale non vale nulla.

Attenzione: Quando assistiamo clienti in operazioni di delocalizzazione, la prima verifica riguarda sempre la sostanza economica. Un contratto di affitto all’estero o un amministratore locale non bastano se le decisioni strategiche continuano a essere prese in Italia.

Quando un trasferimento è considerato fittizio

La Cassazione enuncia un principio chiaro. Il trasferimento della sede legale all’estero non equivale alla liquidazione se l’operazione è reale. La società conserva personalità giuridica, continua l’attività imprenditoriale nello Stato di destinazione, mantiene la continuità giuridica. In questo scenario, l’art. 36 del DPR n. 602/73 non si applica: la società risponde dei propri debiti tributari, non i suoi amministratori.

Tutto cambia se il trasferimento è solo apparente. Quando emerge che il centro effettivo di direzione, controllo e attività principale sono rimasti in Italia, l’operazione viene equiparata a una liquidazione con successiva cancellazione. A quel punto scatta la responsabilità sussidiaria degli amministratori per i debiti fiscali, esattamente come previsto dall’art. 2495 del codice civile e dall’art. 36 del DPR n. 602/73.

Gli elementi che i giudici valutano per accertare la fittizietà sono concreti. Dove si riunisce il consiglio di amministrazione? Dove risiedono gli amministratori che prendono le decisioni operative? In quale luogo vengono gestiti i conti bancari principali? Dove si trova la documentazione contabile e amministrativa? Dove viene svolta materialmente l’attività economica prevalente?

Nel caso deciso dalla Cassazione, l’Agenzia aveva raccolto riscontri precisi su tutti questi aspetti. Il problema non era l’esistenza formale di una sede estera, ma l’assenza di qualsiasi trasferimento sostanziale del centro di interessi della società.

La distinzione tra amministratore di fatto e di diritto diventa irrilevante

La sentenza contiene un passaggio importante per chi gestisce società. Ai fini della responsabilità per debiti tributari dopo un trasferimento fittizio, non conta se l’amministratore sia formale o di fatto. Quello che rileva è aver gestito la società “uti dominus“, come effettivo padrone, compiendo le scelte che hanno portato alle violazioni fiscali.

Questa equiparazione ha conseguenze pratiche significative. Il socio che prende sistematicamente le decisioni di gestione, anche senza carica formale, risponde allo stesso modo dell’amministratore iscritto al Registro Imprese. Chi orchestra un trasferimento fittizio pensando di proteggersi dietro intestazioni formali a terzi non può invocare l’assenza di una carica ufficiale.

Attenzione: L’onere della prova sulla fittizietà del trasferimento resta in capo all’Amministrazione finanziaria. Deve dimostrare, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che il centro effettivo degli interessi non si è mai spostato dall’Italia.

Le sanzioni colpiscono anche gli amministratori nelle società cartiere

La Cassazione chiarisce un altro aspetto cruciale. Quando una società è una mera “fictio“, uno schermo artificiale utilizzato per commettere illeciti fiscali, le sanzioni amministrative non colpiscono solo la società ma anche chi l’ha gestita di fatto.

L’art. 7 del decreto legge n. 269/2003 stabilisce che le sanzioni tributarie sono esclusivamente a carico della società con personalità giuridica, anche se gestita da un amministratore di fatto. Questo principio, però, viene meno quando la società è una cartiera creata nell’esclusivo interesse della persona fisica che la controlla.

In questi casi si ripristina la regola generale: la sanzione colpisce chi ha commesso materialmente la violazione e ne ha tratto vantaggio personale. Se una società viene utilizzata solo come paravento per mascherare l’attività della persona fisica, quest’ultima risponde direttamente delle sanzioni con il proprio patrimonio.

Come delocalizzare correttamente senza rischi

Il trasferimento della sede sociale all’estero è un’operazione legittima e spesso opportuna per ragioni economiche e organizzative. La sentenza della Cassazione non mette in discussione questo diritto. Stabilisce però che l’operazione deve essere reale, non simulata.

Una delocalizzazione effettiva richiede il trasferimento sostanziale del centro di interessi. Questo significa avere una struttura operativa nel Paese di destinazione: uffici, personale locale che svolge funzioni effettive, conti bancari operativi all’estero. Le decisioni strategiche devono essere prese nel nuovo Stato, con riunioni del consiglio di amministrazione documentabili.

Gli amministratori devono risiedere stabilmente all’estero o, se alcuni restano in Italia, non devono essere quelli che prendono le decisioni operative quotidiane. L’attività economica prevalente deve essere svolta concretamente nel nuovo Stato, con fornitori, clienti e relazioni commerciali dimostrabili.

La documentazione riveste importanza fondamentale. Verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione tenuti all’estero, contratti di locazione o acquisto degli uffici, assunzione di personale locale con regolari contratti, apertura di conti correnti presso banche locali con movimentazioni coerenti con l’attività svolta.

Prima di avviare un trasferimento all’estero, predisporre un piano che documenti le ragioni economiche dell’operazione. Mantenere traccia di tutti gli atti che dimostrano il trasferimento effettivo del centro di interessi: noleggio sedi, assunzioni, contratti con fornitori locali, partecipazione a fiere ed eventi del settore nel nuovo Paese.

Il confronto con la giurisprudenza precedente

Questa ordinanza va letta insieme alla sentenza 33771 del 21 dicembre 2024, che aveva affermato un principio apparentemente opposto: il trasferimento all’estero non comporta estinzione della società, quindi non scatta la responsabilità degli amministratori.

La contraddizione è solo apparente. La sentenza del 2024 riguardava un trasferimento effettivo nel Regno Unito, dove la società aveva mantenuto la continuità giuridica e proseguito l’attività imprenditoriale. La recente ordinanza riguarda invece un trasferimento puramente fittizio, dove nessun elemento concreto dimostrava lo spostamento del centro di interessi.

Il principio unificante è semplice: conta la sostanza, non la forma. Se il trasferimento è reale, la società non si estingue e gli amministratori non rispondono dei debiti sociali. Se il trasferimento è una finzione, viene equiparato a una liquidazione e scatta la responsabilità personale.

Le conseguenze patrimoniali per chi viene chiamato a rispondere

La responsabilità prevista dall’art. 36 del DPR n. 602/73 ha natura civilistica, non strettamente tributaria. Costituisce un’obbligazione autonoma dell’amministratore verso l’Erario. Questo comporta che l’amministratore risponde con il proprio patrimonio personale, nei limiti dell’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

L’accertamento di questa responsabilità avviene con atto motivato dell’Ufficio delle imposte, notificato secondo le modalità previste per gli avvisi di accertamento. L’amministratore ha diritto a impugnare questo atto davanti alle Corti di Giustizia tributarie, contestando sia la sussistenza dei presupposti della responsabilità sia l’ammontare preteso.

Il rinvio operato dalla Cassazione al giudice di merito servirà proprio a verificare, sulla base delle prove raccolte dall’Agenzia, se il trasferimento della società lombarda fosse effettivamente fittizio. I giudici dovranno valutare se il centro direttivo e l’attività fossero davvero rimasti in Italia, applicando il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte.

Consulenza fiscale online

Ogni operazione di delocalizzazione va valutata attentamente prima di essere avviata. I rischi di una contestazione di fittizietà sono elevati se manca la sostanza economica. La sentenza della Cassazione dimostra che l’Agenzia dispone di strumenti efficaci per ricostruire la vera sede degli interessi.

Se stai valutando un trasferimento all’estero, contattami per una consulenza. Analizzeremo insieme la struttura più adatta al tuo caso, verificando che l’operazione sia inattaccabile sotto il profilo fiscale. Se hai già trasferito la sede e temi contestazioni, possiamo valutare gli elementi di difesa disponibili.

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    Fonti

    • Ordinanza Cassazione, Sezione Tributaria, n. 29575 del 7 novembre 2025
    • Art. 36 del DPR 29 settembre 1973, n. 602
    • Art. 2495 del codice civile
    • Art. 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
    • Cassazione, Sentenza n. 33771 del 21 dicembre 2024
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    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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