Decreto MEF 29 ottobre 2025 fissa il termine unico annuale per l’invio delle spese sanitarie. Sanzioni ridotte con ravvedimento entro 90 giorni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2025 il decreto del 29 ottobre che ridefinisce i termini per l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. La novità principale riguarda l’introduzione della cadenza annuale, che sostituisce il precedente sistema semestrale e fissa la scadenza al 31 gennaio di ogni anno. Per il 2026, considerando che il 31 gennaio cade di sabato, il termine slitta automaticamente al lunedì 2 febbraio per tutte le spese pagate nel 2025.
Questo provvedimento attua le disposizioni dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 81/25 (correttivo alla riforma fiscale) e introduce modifiche sostanziali al decreto ministeriale del 19 ottobre 2020, che regola la trasmissione dei dati sanitari per la dichiarazione precompilata. La semplificazione elimina la precedente scadenza del 30 settembre per il primo semestre, concentrando l’adempimento in un’unica comunicazione annuale che consente agli operatori sanitari di gestire con maggiore efficienza i flussi informativi verso l’Agenzia delle Entrate.
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Chi deve inviare i dati
L’obbligo di trasmissione coinvolge tutti gli operatori sanitari pubblici e privati che alimentano il Sistema Tessera Sanitaria. Rientrano nell’elenco farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie pubbliche (incluse quelle militari), medici e odontoiatri, psicologi, fisioterapisti e tutti i professionisti iscritti agli albi o elenchi ad esaurimento. Una novità riguarda gli ottici, che dal 6 ottobre 2025 possono registrarsi al Sistema TS utilizzando il nuovo codice Ateco 2025 – 47.74.01 “Commercio al dettaglio di occhiali e lenti”, in sostituzione del precedente 47.78.20 non più presente nella classificazione aggiornata.
Per i veterinari resta confermata la scadenza specifica del 16 marzo 2026, differente rispetto agli altri operatori sanitari, con possibilità di correzione errori entro il 23 marzo. Questo termine mantiene la sua autonomia rispetto alla scadenza generale, riflettendo la specificità delle spese veterinarie nel sistema fiscale italiano.
Scadenze per correzioni e opposizioni
Il decreto stabilisce un calendario articolato per le regolarizzazioni e le opposizioni dei contribuenti. Entro il 9 febbraio 2026 gli operatori possono correggere eventuali errori nei dati trasmessi senza incorrere in sanzioni, a condizione che l’integrazione avvenga nei cinque giorni successivi alla scadenza principale del 2 febbraio. Poiché il quinto giorno (7 febbraio) cade di sabato, il termine di tolleranza slitta al lunedì 9 febbraio, offrendo un margine temporale aggiuntivo per sanare mancanze formali o refusi nei documenti inviati.
I cittadini avranno invece la possibilità di consultare i propri dati dal 10 febbraio all’8 marzo 2026 attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria. In questa finestra temporale ciascun contribuente può verificare le spese registrate e, se necessario, opporsi all’invio di singole voci all’Agenzia delle Entrate, esercitando così il diritto alla privacy su informazioni sanitarie sensibili che non desidera condividere con il Fisco. I dati oggetto di opposizione non saranno visibili nemmeno ai dipendenti dell’Agenzia incaricati dei controlli formali.
Verificare la corretta compilazione dei documenti prima del 2 febbraio consente di evitare sanzioni anche minime. Controllare codici fiscali, date di pagamento e importi esatti prima della trasmissione riduce drasticamente il rischio di dover ricorrere al ravvedimento operoso.
Sanzioni e regime sanzionatorio
Il quadro sanzionatorio previsto dall’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 175/2014 risulta particolarmente severo per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione. La sanzione base ammonta a 100 euro per ogni documento non inviato o trasmesso con errori, con un massimale annuo fissato a 50.000 euro, che corrisponde ai primi 5.000 documenti errati o omessi nell’anno solare. Questo significa che per uno studio medico o una farmacia con elevato volume di prestazioni, il rischio economico può diventare significativo in caso di inadempienze diffuse.
Se la regolarizzazione viene effettuata entro 60 giorni dalla scadenza (quindi entro il 3 aprile 2026), la sanzione si riduce a un terzo, passando da 100 a 33,33 euro per documento. In questo caso anche il massimale annuo si abbassa a 20.000 euro, offrendo un margine di risparmio sostanziale per chi interviene tempestivamente con le correzioni necessarie.
| Termine regolarizzazione | Sanzione per documento | Calcolo su 100 documenti | Risparmio vs base |
|---|---|---|---|
| Entro 5 giorni (9 febbraio) | 0 | 0 | 100% |
| Entro 90 giorni con riduzione 1/9 | 3,70 | 370 | 96,3% |
| Dal 4 aprile al 3 maggio | 11,11 | 1.111 | 88,9% |
| Oltre 90 giorni | 12,50 | 1.250 | 87,5% |
| Oltre 60 giorni senza ravvedimento | 100 | 10.000 | – |
Fonte: art. 3, comma 5-bis D.Lgs. n. 175/2014 e art. 14 D.Lgs. n. 173/2024
Ravvedimento operoso e calcolo sanzioni
Il ravvedimento operoso resta ammesso anche dopo i primi cinque giorni di tolleranza, consentendo agli operatori di sanare omissioni ed errori con sanzioni ridotte in base al tempismo dell’intervento. A partire dal 1° gennaio 2026 si applica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 173/24 (nuovo testo unico delle sanzioni tributarie), che modifica i coefficienti di riduzione rispetto al passato. Per il ravvedimento effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione base di 100 euro viene abbattuta a 1/9, scendendo a 11,11 euro per documento. Tuttavia, se l’invio viene completato entro il 3 aprile 2026, la riduzione si applica sulla sanzione già diminuita a 33,33 euro prevista per i 60 giorni, portando l’importo finale a soli 3,70 euro per documento.
Dal 4 aprile al 3 maggio 2026 (oltre i 60 ma entro i 90 giorni), la multa sale a 11,11 euro per documento, mentre dopo il novantesimo giorno e fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi del 2026, l’importo dovuto si attesta a 12,50 euro. Questo sistema di riduzione progressiva premia chi interviene rapidamente, rendendo economicamente vantaggioso il ravvedimento spontaneo rispetto all’attesa di un eventuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione: Non è consentito il cumulo giuridico delle violazioni formali per la trasmissione al Sistema TS. Ogni documento errato o omesso genera una sanzione autonoma, anche se l’invio avviene con lo stesso file telematico. Il massimale annuo rappresenta l’unico limite quantitativo alle sanzioni complessive.
Novità per i controlli dell’Agenzia Entrate
Il decreto MEF 29 ottobre 2025 introduce anche disposizioni sulla consultazione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, recependo le indicazioni del provvedimento n. 281068/2025. A partire dall’anno 2025, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili ai dipendenti dell’Agenzia incaricati dei controlli formali l’elenco dettagliato delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico. Questa funzionalità opera esclusivamente per le dichiarazioni selezionate in via centralizzata ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/73, garantendo che l’accesso avvenga solo nell’ambito di procedimenti di controllo formale già avviati.
L’obiettivo della modifica consiste nel verificare che i documenti esibiti dal contribuente durante la fase di assistenza fiscale o le integrazioni operate nella dichiarazione precompilata corrispondano effettivamente ai dati originariamente trasmessi dagli operatori sanitari. Sono escluse dalla consultazione tutte le spese per le quali il cittadino ha manifestato opposizione attraverso il portale Sistema TS, preservando così il diritto alla riservatezza anche in sede di controllo fiscale.
Fonti
- Decreto MEF 29 ottobre 2025 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025)
- D.Lgs. 81/2025 – art. 5
- Decreto ministeriale 19 ottobre 2020
- D.Lgs. 175/2014 – art. 3, comma 5-bis
- D.Lgs. 173/2024 – art. 14
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 281068/2025
- DPR 600/1973 – art. 36-ter