All’interno del nostro sistema tributario particolare attenzione deve essere posta alla tassazione riservata alla vincite e ai giochi, compresi i giochi online. Si tratta, in buona sostanza, delle vincite alle lotterie, ai concorsi a premio ed alle scommesse organizzate per il pubblico.
Rientrano in questa categoria anche i premi assegnati per particolari meriti artistici, scientifici o sociali. Tutti questi proventi percepiti da contribuenti residenti in Italia devono essere inquadrati in modo corretto al fine di arrivare alla loro tassazione.
Se pensiamo che il settore dei giochi, specialmente quelli online negli ultimi anni è notevolmente cresciuto, è necessario capire bene quali sono i parametri entro i quali si può operare per i criteri di collegamento di questi redditi se percepiti da enti (gestori di portali online) residenti all’estero. In tutti questi casi il vincitore, che percepisce i premi e che deposita su conti correnti esteri le somme necessarie al gioco, deve interrogarsi sui suoi obblighi fiscali e sugli obblighi legati al monitoraggio fiscale che fanno capo a lui.
Indice degli argomenti
- Vincite ai giochi come redditi diversi
- Determinazione dell’imponibile e aliquota della ritenuta
- Scommesse legate a gambling online e matched betting
- Adempimenti in dichiarazione dei redditi
- Convenzioni contro le doppie imposizioni
- Disciplina legata al monitoraggio fiscale
- Accertamenti fiscali
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Vincite ai giochi come redditi diversi
Da un punto di vista fiscale le vincite ai giochi rientrano nella categoria redditi diversi ex art. 6 del DPR n. 917/86 (TUIR). I redditi diversi rappresentano una categoria residuale, dove confluiscono i redditi che non trovano adeguata collocazione nelle altre categorie reddituali.
Più in particolare, rientrano nella categoria fiscale dei redditi diversi:
- Le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio e dei giochi e delle scommesse organizzate per il pubblico (da enti pubblico oppure privati);
- I premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte;
- I premi attribuiti quali riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali (art. 67 co. 1 lett. d) del TUIR). Si tratta, ad esempio, dei premi concessi a fronte della partecipazione a concorsi legati a meriti intellettuali, artistici o scientifici.
Sul punto deve essere puntualizzato che sono esenti dall’imposta sul reddito i premi corrisposti a cittadini italiani da parte di Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali. Questo è quanto prevede l’art. 34-bis del DPR n. 601/73.
Non tassabili le vincite effettuate in ambito privato
Non dovrebbe esserci bisogno di puntualizzare che solo le vincite legate ad eventi o attività verso il pubblico sono soggette a tassazione. Di converso, non costituiscono redditi soggetti a tassazione i premi e le vincite realizzate nell’ambito di iniziative o giochi organizzati in ambito familiare o all’interno di circoli il cui accesso è riservato ai soli soci. Sul punto vedere i chiarimenti della C.M. 10.2.98 n. 47/E, R.M. 30.3.2000 n. 42/E.
Determinazione dell’imponibile e aliquota della ritenuta
Ai sensi dell’art. 69, comma 1, del TUIR tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione“. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda i giochi online, la tassazione riguarda l’intera vincita. Gli importi utilizzati e conferiti per partecipare al gioco non devono essere dedotti dalla vincita.
A tale regola fanno eccezione i premi corrisposti da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, che non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. Questo è quanto prevede l’art. 69 comma 1 e 1-bis del TUIR.
Tali somme, se corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private o da soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 23 del DPR n. 600/73 (“sostituti d’imposta“) devono essere assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa.
L’applicazione della ritenuta sulle vincite corrisposte in Italia
L’art. 30 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui seguenti redditi:
- I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6 del TUIR;
- Gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli;
- Le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse.
La base imponibile della ritenuta è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (C.M. 7.3.97 n. 69). I criteri di determinazione del valore normale devono riferirsi al beneficiario del premio, quale percettore del reddito in natura. Sul punto vedasi la Risoluzione n. 54/E/2004.
La ritenuta è stabilita con le seguenti aliquote:
- Del 10%, per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
- Del 20%, per i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Si tratta di premi nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;
- Del 25%, in ogni altro caso.
Ritenute sulle vincite e sui premi del lotto
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco. Sul punto vedasi l’art. 30 co. 4 del DPR n. 600/73 e Circolare n. 16/E/2002, rispetto ai premi del gioco del Bingo).
Scommesse legate a gambling online e matched betting
In linea generale, le vincite legate al gambling ed ai giochi online (come il poker, scommesse sportive, matched betting, etc) devono essere dichiarate all’Amministrazione finanziaria. Sul punto si è espressa la Risoluzione n. 141/E/10, secondo la quale tali proventi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR (redditi diversi).
La modalità di tassazione dei proventi è diversa a seconda che si tratti si siti web riconosciuti dai Monopoli di Stato o meno (si tratta dei siti web esteri non approvati).
Siti di scommesse riconosciuti dall’AAMS
Questi giochi vengono offerti da siti di scommesse riconosciuti dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Si tratta, in particolare, di tutti quei portali web le cui scommesse sono “autorizzate”, perché controllate direttamente dallo Stato.
Ogni vincita derivante da scommessa effettuata su siti internet accreditati, è assoggettata ad una tassazione alla fonte con aliquota del 25% in quanto, tali siti, agiscono come sostituti d’imposta. Di conseguenza, non vi sono obblighi fiscali da parte del giocatore in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l’applicazione della ritenuta alla fonte è legata alle sole scommesse effettuate con operatori del circuito AAMS. In questo caso l’importo della vincita arriva direttamente sul conto corrente del giocatore al netto della ritenute fiscale. In questo caso è compito del giocatore tenere traccia della documentazione legata alla vincita in caso di possibili futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Disciplina particolare è quella legata alle vincite legate ai casinò, per le quali occorre individuare si si tratta di una casa da gioco fisica o online e se si tratta di vincita nazionale o estera.
Altri siti esteri
Nel caso in cui, invece, si sia di fronte a premi che derivano da scommesse effettuate attraverso portali web che non fanno parte del circuito AAMS, le cose cambiano (sia per la mancanza di autorizzazione dell’AAMS, sia sotto il profilo fiscale). In questo caso il giocatore sta ricevendo delle vincite da portali che non operano in qualità di sostituto di imposta. Gli importi, pertanto, verranno accreditati al lordo della tassazione che il giocatore ha l’obbligo di determinare e versare in dichiarazione dei redditi (andando a compilare il quadro dei redditi diversi del modello 730 o del modello Redditi PF, a seconda dei casi).
Adempimenti del sostituto d’imposta sulle ritenute operate
In relazione ai premi e alle vincite soggette alla ritenuta di cui all’art. 30 del DPR n. 600/73 il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770. In particolare, deve essere compilato il quadro SH, prospetto G. Rispetto agli obblighi di certificazione, poiché nel modello 770 non è indicato nominativamente il percettore dei premi, il sostituto d’imposta non deve rilasciare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute operate.
Adempimenti in dichiarazione dei redditi
I premi e le vincite di cui all’art. 67 co. 1 lett. d) del TUIR, assoggetti alla ritenuta a titolo d’imposta ex art. 30 del DPR n. 600/73, non devono essere dichiarati fiscalmente dal percettore. Se la somma è erogata da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, è necessario adempiere gli obblighi dichiarativi mediante la compilazione del quadro RL del modello Redditi PF (Risoluzione n. 141/E/2010 Agenzia delle Entrate). In particolare, nella fattispecie in esame, tali proventi devono essere riportati nel rigo RL15 del quadro del modello Redditi PF.
Sono esclusi da ritenuta e vanno, quindi, integralmente riportati in dichiarazione i premi alla cultura, non caratterizzati dagli elementi dell’alea e del gioco, sia pure di abilità, che traggono la loro causa in una valutazione dell’opera artistica, scientifica o letteraria cui si intende offrire il riconoscimento.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Per quanto riguarda i compensi derivanti dalla vincite ai giochi online dobbiamo dire che si riscontrano per poche indicazioni all’interno delle Convenzioni internazionali siglate dall’Italia. In merito, si ritiene che, tali reddito dovrebbero rientrare tra quelli riportati all’interno dell’art. 21 del modello di convenzione OCSE. Questo articolo costituisce una categoria residuale, infatti il primo comma stabilisce che:
“gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli, sono imponibili soltanto in questo Stato”
Art. 21 modello OCSE
Questa categoria prevede come criterio di collegamento la tassazione esclusiva del reddito nello Stato di residenza del soggetto percettore della vincita.
Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, quindi, che percepisce proventi da giochi-online provenienti da enti non residenti, quindi devono assoggettare a tassazione tali proventi esclusivamente in Italia. Il contribuente, tuttavia, potrebbe trovarsi nella condizione di dover invocare la Convenzione per ottenere il rimborso dell’eventuale imposta assolta all’estero. Questo tipo di interpretazione è da ritenersi valido per le convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, in quanto ricalcano fedelmente, su questo punto, quanto previsto nel modello OCSE.
Disciplina legata al monitoraggio fiscale
Qualora le vincite siano, come spesso accade specialmente nei giochi-online, accreditate in un conto corrente estero, le stesse devono sottostare alle regole del monitoraggio fiscale a carico del contribuente. Al riguardo, si ricorda che l’art. 4 del D.L. n. 167/90 dispone l’obbligo di compilare il quadro RW del Modello Redditi PF per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, al termine del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Quest’obbligo sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.
L’obbligo di compilazione del quadro RW non opera nel caso in cui, per i conti correnti posseduti all’estero, il contribuente dia precisa indicazione alla banca estera di bonificare – immediatamente e comunque entro il mese di maturazione – gli interessi maturati sul conto estero. Il bonifico deve avvenire presso un conto italiano intestato al medesimo contribuente, indicando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero. Infine, nel caso in cui il conto corrente estero sia fruttifero, gli interessi prodotti devono essere riportati nella sezione V del quadro RM.
Accertamenti fiscali
Allo stato attuale, manca una apposita regolamentazione organica e completa che sia volta a disciplinare tutti gli aspetti del settore del gioco online, compreso quello riguardante la posizione dello scommettitore.
Con riguardo a tale profilo, si possono formulare due distinte ipotesi, assumendo, quale presupposto generale, che la prestazione del servizio si svolga fra uno scommettitore residente ed un bookmaker non residente (ossia in regime B2C).
Nell’accertamento nei confronti dello scommettitore online residente il problema fondamentale risiede nel fatto che, secondo la disciplina interna, al fine di assoggettare ad imposizione i redditi prodotti dalle digital companies si richiede una taxable presence, ossia un certo grado di presenza fisica dell’impresa nel territorio dello Stato di destinazione del servizio dematerializzato.
Accertamento finanziario
Una prima ipotesi di accertamento viene, dunque, prospettata sulla base della previsione di una ritenuta a titolo d’imposta operata dall’intermediario finanziario presso il quale transita il flusso monetario dal conto di gioco, o carta di credito, al conto corrente intestato allo scommettitore.
In tale ipotesi, l’accertamento viene effettuato presso l’intermediario finanziario presso il quale è intrattenuto il conto corrente sul quale transitano le vincite, o direttamente presso l’emittente la carta di credito, ove, beninteso, fosse utilizzata una carta prepagata.
Identiche considerazioni vanno svolte qualora i pagamenti siano effettuati tramite il sistema “Paypal” (infatti, nell’estratto conto della carta di credito risulta che il movimento di denaro, effettuato tramite Paypal, è destinato ad un soggetto specifico e, pertanto, identificabile quale bookmaker).
In tale ipotesi, l’accertamento nei confronti dello scommettitore online viene effettuato mediante le indagini finanziarie previste dall’articolo 32, primo o comma, nn. 2 e 7 del DPR n. 600/73.
Accertamento sul conto di gioco
La seconda ipotesi di accertamento viene formulata con specifico riguardo al bookmaker residente all’estero presso il quale lo scommettitore intrattiene un cd. “conto di gioco“, ossia un conto virtuale sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi alle giocate effettuate, alle vincite conseguite, ai prelievi e ai depositi e la cui gestione è, generalmente, gratuita.
Tale nozione trova riscontro nell’articolo 5 del provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21.3.2006, che prevede che:
“le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco“
L’accertamento viene svolto tramite accesso presso il bookmaker (che, tuttavia, ad oggi non è soggetto alle indagini finanziarie ai sensi dell’articolo 32, co. 1, nn. 2 e 7 del DPR n. 600/73) indipendentemente dal flusso di cassa che transita attraverso eventuali rapporti finanziari, atteso che le movimentazioni relative a ricariche, scommesse, vincite e perdite sono registrate in prima battuta dal bookmaker.
Scambio di informazioni
In questo caso, l’accertamento viene effettuato mediante il ricorso ai modelli, in atto esistenti, di cooperazione amministrativa e, precisamente, mediante lo strumento dello scambio di informazioni (su richiesta) con l’autorità fiscale del Paese di stabilimento del bookmaker: in tal modo, l’acquisizione del dato scommessa o vincita avviene direttamente presso il bookmaker, senza che sia necessaria alcuna attività di indagine o cernita dei movimenti bancari.
La procedura di mutua assistenza con l’autorità finanziaria del Paese di stabilimento del bookmaker dovrà svolgersi entro precisi limiti temporali, con possibilità di proroga nei casi di particolare complessità dell’indagine.
Tale modalità di accertamento, sebbene possa risultare, sul piano pratico, complessa, appare di gran lunga più efficace ed immediata rispetto alle indagini finanziarie. Inoltre, il controllo diretto sul conto di gioco consente all’Amministrazione finanziaria di acquisire tutti i dati, scommesse effettuate e vincite, relativi all’attività di gioco che lo scommettitore intrattiene con il bookmaker.
Per approfondire: Imposta sulle scommesse: cosa c’è da sapere?
Consulenza fiscale online
In conclusione, la tassazione dei premi ottenuti ai giochi online può essere un argomento complesso e difficile da comprendere per molti giocatori. Tuttavia, è importante essere consapevoli della propria situazione fiscale per evitare eventuali sanzioni o problemi legali. Per questo motivo, offriamo un servizio di consulenza fiscale online che aiuterà a sciogliere i dubbi dei lettori su questo tema. Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente.
Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
Se la tassa è già stata trattenuta alla fonte dall’operatore del gioco, non è necessario dichiarare gli importi nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è sempre buona norma verificare con un commercialista per assicurarsi di rispettare tutte le normative fiscali vigenti.
Le perdite subite nelle scommesse online non sono deducibili (art. 69, TUIR). Ogni vincita è considerata indipendentemente dalle perdite eventualmente subite.
Il criterio di collegamento da adottare è il luogo di residenza fiscale dello scommettitore. È importante verificare che il sito estero sia autorizzato in Italia per garantire la corretta tassazione alla fonte.
Scommettere su portali web non autorizzati in Italia è illegale e le vincite potrebbero non essere protette dalla legge. Inoltre, questi proventi potrebbero essere soggetti a diversa regolamentazioni fiscale e potrebbero non essere facilmente dichiarabili.