Superbonus 110% villette a schiera: i chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sul Superbonus 110%, con la risposta all’Interpello n. 9 del 5 gennaio 2021, in particolare, sulle villetta a schiera.

L’istante, proprietario di una villetta a schiera, deve eseguire alcuni interventi rientranti nel Superbonus 110% sulla propria villetta a schiera, inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni.

L’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate, chiedendo se può beneficiare del Superbonus 110% ovvero, in alternativa, optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che hanno eseguito gli interventi o per la cessione del credito d’imposta.

Vediamo quale è stata la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.


Superbonus 110% villette a schiera

Come è stato anticipato, l’istante è proprietario di una villetta a schiera, inserita in un contesto residence ed accessibile da un passo carraio privato comune a più abitazioni, si rivolge all’Agenzia delle Entrate chiedendo se è possibile beneficiare del Superbonus 110% per effettuare alcuni interventi sulla propria villetta.

L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ricostruisce il quadro normativo di riferimento sul Superbonus 110%.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che, il Superbonus spetta a fronte di interventi, realizzati congiuntamente agli interventi trainati. Gli interventi ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:

  • Parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
    in condominio (solo trainati);
  • Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia
dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per
il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, prosegue l’Agenzia delle Entrate, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito dell‘indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.

L’accesso autonomo si verifica qualora:

  • All’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
  • All’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
    passaggio a servizio dell’immobile.

Nel caso di una villetta a schiera si ha accesso autonomo dall’esterno qualora:

  • Sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
  • Il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Pertanto, il contribuente ha diritto a beneficiare dell’Superbonus 110%.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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