Il Decreto Fiscale (DL 38/2026) fissa al periodo d’imposta 2027 lo stop definitivo alla doppia agevolazione fiscale, per l’utilizzo in contemporanea del regime dei neo-residenti e dei lavoratori impatriati in Italia. Il cumulo resta ammissibile per i trasferimenti di residenza fiscale perfezionati entro la fine del 2026.
A partire dal periodo d’imposta 2027, l’articolo 2 del D.L. n. 38/2026 introduce il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax sui redditi esteri per i neo-residenti, disciplinato dall’art 24-bis TUIR, e il regime agevolato per i lavoratori impatriati, regolato dall’art. 5 D.Lgs. n. 209/2023 e dal previgente art. 16 D.Lgs. 147/2015. I contribuenti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia entro il 2026 mantengono la facoltà di applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni.

Indice degli argomenti
Il divieto di cumulo dal 2027: perimetro normativo del DL 38/2026
L’introduzione dell’articolo 2 del DL 38/2026 (Decreto Fiscale) sancisce ufficialmente l’incompatibilità tra il regime agevolato per i lavoratori impatriati e l’imposta sostitutiva sui redditi esteri (flat tax neo-residenti) a partire dal periodo d’imposta 2027. La preclusione normativa opera nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dall’anno 2027, impedendo in modo definitivo l’applicazione simultanea dell’articolo 24-bis del TUIR sui redditi di fonte estera e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 sui redditi prodotti in Italia.
L’analisi tecnica della nuova preclusione legislativa richiede di esaminare i motivi che hanno portato al superamento della precedente impostazione e le uniche deroghe settoriali tuttora ammesse dall’ordinamento.
Il superamento della prassi AdE (Risposta n. 16/2025)
Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate riscontriamo che, prima dell’emanazione del recente Decreto Fiscale, l’Amministrazione finanziaria aveva esplicitamente avallato il cumulo delle due agevolazioni. Tale orientamento, confermato sia in risposte inedite che nella Risposta a interpello n. 16/E del 28 gennaio 2025, si fondava sull’assenza di un divieto normativo esplicito a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 209/2023. Il legislatore della Delega Fiscale non aveva originariamente aggiornato la disposizione sul divieto di cumulo (art. 1 comma 154 della Legge 232/2016). Il D.L. n. 38/2026 interviene esattamente per colmare questa lacuna normativa con validità per il futuro, superando di fatto la prassi interpretativa favorevole.
Deroga confermata per il regime docenti e ricercatori
Un elemento di estrema rilevanza in sede di tax planning riguarda le categorie accademiche. Il divieto introdotto dal Decreto Fiscale si limita al regime degli impatriati e non si estende al regime agevolato previsto per docenti e ricercatori (art. 44 del D.L. n. 78/2010). Di conseguenza, i soggetti che qualificano per questo specifico perimetro normativo mantengono intatta la possibilità di cumulare le relative agevolazioni con i benefici di altre misure, confermando che in tale ambito il cumulo resta operativo fino a un eventuale e futuro intervento legislativo di segno contrario.
Leggi anche: Regime impatriati e ricercatori e docenti cumulabili.
Matrice temporale di cumulabilità: 2026 vs 2027
La pianificazione del trasferimento di residenza in Italia impone una rigorosa valutazione delle tempistiche operative alla luce del discrimine temporale introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 38/2026. Il discrimine per l’accesso alla doppia agevolazione fiscale si basa esclusivamente sull’anno di acquisizione della residenza fiscale italiana, determinando due scenari impositivi radicalmente divergenti per gli High Net Worth Individuals (HNWI).
| Periodo di trasferimento residenza | Cumulo impatriati / neo-residenti | Imposta sostitutiva (art. 24-bis TUIR) | Base imponibile lavoro Italia (art. 5 D.Lgs. 209/23) |
| Entro il 31 dicembre 2026 | Ammesso | € 300.000 (nuovi optanti) | Ridotta del 50% (o 60% in presenza di figli minori) |
| A partire dal 1° gennaio 2027 | Vietato | € 300.000 | Tassazione ordinaria IRPEF (100%) in caso di opzione Flat Tax |
Trasferimenti di residenza entro il 2026: salvaguardia del regime combinato
Per i contribuenti che perfezionano il trasferimento della residenza fiscale in Italia entro il periodo d’imposta 2026, la possibilità di applicare congiuntamente il nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati e quello dei neo-residenti è confermata a livello normativo e di prassi. La disposizione che introduce il divieto di cumulo interviene unicamente per il futuro, attestando che sino al termine del 2026 non sussiste alcuna preclusione. Questo elemento salvaguarda le operazioni di relocation strutturate e in fase di completamento durante l’attuale anno solare.
Aumento della Flat Tax a 300.000 euro per i nuovi optanti
Nella prassi professionale e di tax computation, il perimetro decisionale non può prescindere dal recente innalzamento del costo di ingresso per la tassazione forfettaria. I soggetti che optano per il regime dei neo-residenti sono tenuti al versamento di una flat tax pari a 300.000 euro annui sui redditi di fonte estera. Un errore critico in sede di pianificazione consiste nel trascurare il break-even point: la convenienza del cumulo nel 2026 si manifesta unicamente laddove la redditività estera sia sufficientemente elevata da giustificare il prelievo fisso di 300.000 euro, permettendo contestualmente di abbattere l’imponibile sui redditi di lavoro prodotti in Italia.
Gestione delle plusvalenze qualificate in regime di transizione
La gestione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (“qualified shareholdings“) rappresenta uno snodo tecnico di primaria importanza per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia avvalendosi dell’imposta sostitutiva ex art. 24-bis del TUIR. Dal punto di vista normativo, l’opzione per la flat tax sui redditi esteri non estende automaticamente la propria efficacia alle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d’imposta. Tale limitazione opera come norma antielusiva volta a contrastare trasferimenti fittizi di residenza finalizzati unicamente alla liquidazione tax-free di asset finanziari rilevanti, mantenendo l’assoggettamento di tali redditi a tassazione ordinaria o sostitutiva al 26%.
L’implementazione di strategie di mitigazione del rischio per i redditi di natura finanziaria nel quinquennio di osservazione antielusiva richiede pertanto un’azione proattiva da parte del contribuente. Sulla tematica leggi il nostro approfondimento: Monitoraggio partecipazioni qualificate per i Neo Residenti.
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Domande frequenti
Fino al 2026 il cumulo è consentito per chi trasferisce la residenza in Italia. A partire dall’anno d’imposta 2027, l’art. 2 del DL 38/2026 vieta espressamente l’applicazione simultanea di entrambe le agevolazioni fiscali.
Il divieto di cumulo tra regime impatriati e imposta sostitutiva per neo-residenti si applica esclusivamente ai soggetti che trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2027.
Sì, il divieto introdotto dal DL 38/2026 non menziona il regime dei docenti e ricercatori. Questi soggetti (art. 44 DL 78/2010) mantengono la possibilità di cumulare il loro specifico regime con le altre agevolazioni fiscali vigenti.
Sì, chi acquisisce la residenza fiscale italiana entro il 31 dicembre 2026 cristallizza la possibilità di usufruire del cumulo. Il nuovo divieto legislativo opera unicamente per i futuri trasferimenti effettuati a partire dal 2027.
Fonti e riferimenti normativi
- Decreto Legge n. 38/2026, art. 2: Introduce il divieto esplicito di cumulo tra i regimi agevolativi a partire dal 2027.
- Art. 24-bis del TUIR: Disciplina l’imposta sostitutiva forfettaria (flat tax) sui redditi esteri per i neo-residenti.
- D.Lgs. n. 209/2023, art. 5: Regola i requisiti di accesso e le aliquote del nuovo regime per i lavoratori impatriati.
- D.Lgs. n. 147/2015, art. 16: Definisce il previgente regime degli impatriati, anch’esso interessato dal nuovo divieto.
- DL n. 78/2010, art. 44: Disciplina le agevolazioni per docenti e ricercatori, confermate come cumulabili dal legislatore.
- Legge n. 232/2016, art. 1 comma 154: Disposizione originaria contenente i divieti di cumulo, ora aggiornata dal DL 38/2026.
- Risposta a interpello AdE n. 16/E del 28 gennaio 2025: Orientamento precedente che ammetteva la cumulabilità in assenza di divieti legislativi.