Stabile organizzazione in Italia: guida per imprese estere

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Tutto quello che devi sapere sulla stabile organizzazione italiana: dalla definizione normativa agli obblighi fiscali, con esempi pratici e strategie operative.

L’esercizio di attività commerciali in Italia da parte di imprese estere comporta inevitabilmente la valutazione della presenza di una stabile organizzazione (S.O.). Questa figura giuridico-fiscale, disciplinata dall’articolo 162 del TUIR, rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto tributario internazionale e richiede un’analisi approfondita per evitare sanzioni e ottimizzare la posizione fiscale dell’impresa.

La corretta identificazione di una S.O. in Italia determina l’obbligo di adempiere agli obblighi fiscali italiani, con implicazioni significative in termini di IRES, IRAP e IVA. In questa guida completa analizzeremo tutti gli aspetti normativi, operativi e strategici per orientare le imprese estere nella gestione di questa delicata disciplina.

Definizione normativa di stabile organizzazione

L’articolo 162 del TUIR definisce la stabile organizzazione come “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, l’attività in Italia”. Questa definizione, apparentemente semplice, nasconde una complessità interpretativa che richiede l’analisi di tre elementi fondamentali:

La sede fissa implica la presenza di una struttura fisica o immateriale caratterizzata da stabilità territoriale e temporale. Il requisito degli affari indica che la struttura deve essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività commerciale principale dell’impresa. Infine, l’esercizio dell’attività richiede che attraverso tale sede vengano effettivamente svolte le funzioni operative dell’impresa.

L’Amministrazione finanziaria, attraverso la Circolare 30 aprile 1977 n. 7/1496, ha precisato che la struttura italiana deve essere dotata di autonomia funzionale rispetto alla casa madre. Questo significa che la S.O. deve possedere un margine di indipendenza decisionale nelle operazioni commerciali, distinguendosi da una mera articolazione operativa dell’impresa estera.

Tipologie di stabile organizzazione: classificazione moderna

Affinché si possa parlare di stabile organizzazione è necessario che vi sia una presenza significativa e continuativa nel territorio dello Stato. Questa presenza può essere esercitata in modo diverso:

  • Materiale con consistenza fisica. Presenza fisica dell’impresa in Italia (ufficio, magazzino, etc);
  • Materiale senza consistenza fisica. Esercizio in Italia di attività online con server sito web ed utenti italiani;
  • Personale. Presenza in Italia di un soggetto che operi contrattualmente per conto dell’impresa estera chiudendo contratti.

Stabile organizzazione materiale con consistenza fisica

La stabile organizzazione materiale tradizionale si manifesta attraverso strutture fisicamente individuabili sul territorio italiano. L’articolo 162, comma 2, del TUIR identifica una “positive list” che include:

Sede di direzione rappresenta il centro decisionale dell’impresa in Italia, caratterizzato dalla presenza di organi dirigenziali con poteri di gestione strategica. Succursale configura una sede secondaria con rappresentanza stabile, inquadrabile negli articoli 2197 e 2506 del Codice Civile. Ufficio comprende qualsiasi struttura organizzativa stabile, inclusi uffici di coordinamento per specifiche aree geografiche.

Officina e laboratorio identificano luoghi di produzione o elaborazione dove l’impresa svolge attività di trasformazione o ricerca. Miniere, giacimenti petroliferi e cave rappresentano luoghi di estrazione di risorse naturali, caratterizzati da un forte legame territoriale.

La normativa del 2017 ha introdotto un’importante novità con la lettera f-bis), che riconosce come stabile organizzazione “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

Positive list
a) Sede di direzione
b) Succursale
c) Ufficio (non di mera rappresentanza)
d) Officina e/o laboratorio
e) Luogo di estrazione di risorse naturali
f) Cantiere stabile

Esempi pratici

Ad esempio, un cantiere di costruzione o montaggio non è considerato S.O. se la sua permanenza nel territorio italiano è inferiore a tre mesi. Vedi il comma 3 dell’articolo 162 del DPR n. 917/86. Allo stesso modo una sede d’affari non è S.O. quando:

  • Viene utilizzata ai soli fini di esposizione, consegna o stoccaggio di merci;
  • Le merci sono immagazzinate ai soli fini di deposito;
  • I beni sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione;
  • La sede è utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l’impresa;
  • Le attività svolte abbiano il fine di essere preparatorie ed ausiliare all’attività principale dell’impresa.

Considera che la dimensione non è spesso rilevante per identificare una S.O. Quello che conta è il concetto di redditività. Ad esempio, un’enorme fabbrica situata in un paese a basso costo del lavoro che si limita fornire tutta la produzione ad un altro soggetto del suo stesso gruppo (distributore o ulteriore stabilimento) non è una branch. Questo perché non si effettua alcuna attività commerciale verso l’estero in quel Paese. La fabbrica, infatti, non produce alcun reddito.

Attività preparatorie e ausiliarie

All’interno dell’articolo 162 del DPR n 917/86 è presente una sorta di negative list. Mi riferisco ad una lista di fattispecie che non integrano la fattispecie. Si tratta di casi ove pur in presenza di oggettivi elementi di fatto che potrebbero far supporre la presenza questa non si ravvisa.

Classico caso è quello delle attività preparatorie ed ausiliare svolte da una entità italiana di società estera. In questo caso, infatti, definire ove finisce l’attività ausiliaria e preparatoria rispetto a quella principale dell’impresa. In questa fattispecie, è importante segnalare la presenza della c.d. anti-fragmentation rule. Si tratta di una norma che intende vanificare gli effetti elusivi dell’utilizzo improprio della “frammentazione” delle attività svolte dall’impresa non residente. Questo, al fine di evidenziarne solo il carattere preparatorio e ausiliario nell’ambito del separate entity approach. Teoria in base al quale ogni entità deve essere considerata separatamente pur appartenendo allo stesso gruppo.

Negative list
a) Installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa
b) Disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
c) Disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa
d) Disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) Disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività
f) Disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

Stabile organizzazione digitale

L’introduzione della stabile organizzazione senza consistenza fisica risponde alle sfide dell’economia digitale. Questa fattispecie si configura quando un’impresa mantiene una presenza economica significativa in Italia attraverso piattaforme digitali, senza necessariamente disporre di strutture fisiche. La lettera f-bis) del co. 2 dell’art. 162 del TUIR identifica la fattispecie come segue:

una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso

Tale intervento normativo integra la c.d. positive list delle fattispecie tipiche. Inoltre, ne configura una nuova, che può riferirsi a situazioni per le quali sono state impartite specifiche direttive nell’ambito del Progetto BEPS per l’economia digitale.

Gli indicatori di presenza digitale includono l’utilizzo di domini locali (.it), la caratterizzazione della piattaforma in lingua italiana, l’impiego di metodi di pagamento locali e l’accettazione di valuta europea. Ulteriori elementi valutativi riguardano il numero di utenti mensili attivi (MAU), la conclusione regolare di contratti online e il volume di dati raccolti da utenti italiani.

Il contraddittorio preventivo opzionale, introdotto dal D.L. 50/2017, consente alle multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro di definire preventivamente con l’Agenzia delle Entrate la sussistenza della stabile organizzazione. Questo strumento di compliance collaborativa offre certezze interpretative e benefici sanzionatori. Qualora in sede di interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria sia constatata la sussistenza della stabile, ne potranno essere definiti i relativi debiti tributari. Debiti relativi ai i periodi d’imposta in relazione ai quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Con i benefici di un regime sanzionatorio premiale.

Stabile organizzazione personale: l’agente dipendente

La stabile organizzazione personale si configura quando un soggetto agisce nel territorio italiano per conto dell’impresa estera con poteri decisionali significativi. L’articolo 162, comma 6, del TUIR stabilisce i requisiti per l’identificazione dell’agente dipendente, così come l’art. 5 del modello OCSE.

L’agente deve concludere abitualmente contratti o operare per la loro conclusione senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa estera. I contratti rilevanti sono quelli stipulati in nome dell’impresa, relativi al trasferimento di proprietà di beni aziendali o alla fornitura di servizi.

Non configura stabile organizzazione l’agente indipendente che svolge la propria attività ordinaria per conto dell’impresa estera. Tuttavia, perde l’indipendenza il soggetto che opera esclusivamente per imprese “strettamente correlate”, secondo la definizione dell’articolo 162, comma 7-bis. Di contro, viene chiarito che non ricadono nella fattispecie della stabile organizzazione le attività di advertising & promotion e quelle che, in senso lato, abbiano natura promozionale. Uno degli esempi proposti dal Commentario riguarda, ad esempio, l’attività di marketing svolta dagli informatori farmaceutici.

Esclusioni dalla S.O.: la negative list

Come abbiamo avuto modo di vedere non rientrano nella disciplina in commento le seguenti attività.

Attività preparatorie e ausiliarie

L’articolo 162, comma 4, del TUIR identifica una negative list di attività che non configurano stabile organizzazione. Queste esclusioni operano quando le attività hanno carattere preparatorio o ausiliario rispetto all’attività principale dell’impresa.

Installazioni per deposito, esposizione o consegna di merci non costituiscono stabile organizzazione quando limitate a funzioni logistiche pure. Magazzini per trasformazione da parte di terze imprese mantengono carattere ausiliario. Sedi per raccolta informazioni o acquisto beni conservano natura preparatoria.

Il comma 4-bis precisa che le attività devono essere singolarmente di carattere preparatorio o ausiliario. La combinazione di più attività ausiliarie può determinare il superamento della soglia e la configurazione della S.O.

Anti-fragmentation rule

L’articolo 162, comma 5, introduce la regola anti-frammentazione per contrastare strategie elusive. Costituisce stabile organizzazione una base fissa utilizzata da imprese strettamente correlate quando le attività costituiscono funzioni complementari di un complesso unitario di operazioni.

La regola opera quando le imprese svolgono attività nello stesso luogo o in luoghi diversi costituenti S.O., l’attività combinata non ha carattere preparatorio o ausiliario, e sussiste il legame di stretta correlazione definito dal comma 7-bis.

Investment management exemption: la gestione patrimoniale

I commi 7-ter e 9-bis dell’articolo 162 prevedono un’importante esenzione per gli asset manager di veicoli di investimento non residenti. Questa disposizione, nota come “investment management exemption“, mira a evitare che gestori di investimenti configurino stabile organizzazione dei veicoli esteri.

L’esenzione opera per soggetti che concludono contratti di acquisto, vendita o negoziazione di partecipazioni, strumenti finanziari, derivati e crediti per conto di veicoli non residenti. Le condizioni per l’applicazione includono la localizzazione del veicolo in Stati white list, il rispetto di requisiti di indipendenza, l’assenza di cariche negli organi del veicolo e il rispetto della disciplina transfer pricing.

Il soggetto gestore non deve ricoprire ruoli negli organi di amministrazione del veicolo, non deve detenere partecipazioni superiori al 25% e deve ricevere remunerazione congrua secondo i principi del transfer pricing

Condizioni da rispettare

La disciplina opera, tuttavia, esclusivamente al ricorrere di alcune condizioni, contenute nell’art. 162 comma 7-quater del TUIR. In particolare, si tratta delle seguenti:

  • La localizzazione del veicolo non residente. La società di investimento deve essere residente o localizzata in uno Stato o territorio appartenente alla white list di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire l’efficacia di eventuali controlli;
  • Il rispetto dei requisiti di indipendenza del veicolo, al fine di evitare abusi. Per questo si attende la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • L’assenza di cariche nel veicolo. Il soggetto che svolge l’attività in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo stesso superiore al 25% (a questi fini, si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto);
  • Rispetto della disciplina sul transfer price per la remunerazione dell’asset manager. Quest’ultimo deve ricevere per l’attività svolta in Italia una remunerazione supportata dalla documentazione prevista per i prezzi di trasferimento dall’art. 1 comma 6 del D.Lgs. n. 471/97.

Tutte e quattro le condizioni sopra indicate devono essere rispettate congiuntamente non solo al fine di escludere lo status di agente dipendente dell’asset manager.

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Tassazione della stabile organizzazione in Italia

La stabile organizzazione italiana costituisce un autonomo centro di imputazione fiscale, soggetto alla tassazione secondo le regole applicabili alle società di capitali. L’articolo 152 del TUIR stabilisce che il reddito imponibile è determinato applicando le variazioni previste per le società commerciali soggette a IRES (modello Redditi SC).

La stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente dalla casa madre per finalità fiscali. Il fondo di dotazione è determinato secondo i criteri OCSE, considerando funzioni svolte, rischi assunti e beni utilizzati. Ogni transazione con la casa madre deve rispettare le regole del transfer pricing dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Obblighi dichiarativi e di versamento

La stabile organizzazione italiana è tenuta alla presentazione del modello Redditi SC per determinare l’imposta dovuta in Italia. L’entità è soggetta a IRES con aliquota del 24% e a IRAP secondo le aliquote regionali vigenti.

Per quanto riguarda l’IVA, la presenza della stabile organizzazione determina l’applicazione della disciplina del DPR n. 633/1972, con obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale. La S.O. deve richiedere partita IVA italiana e rispettare gli adempimenti formali previsti per i soggetti residenti

Adempimenti per la costituzione

La costituzione della stabile organizzazione in Italia richiede una procedura articolata che inizia con la redazione del verbale di istituzione da parte del consiglio di amministrazione della società estera. Nel medesimo atto deve essere nominato un rappresentante preposto alla sede italiana.

Entro 45 giorni dalla delibera, il verbale e lo statuto societario, tradotti e asseverati, devono essere depositati presso un notaio italiano. Il notaio provvede al deposito presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.

La società deve attivare una casella PEC e comunicare all’Agenzia delle Entrate l’istituzione della sede secondaria, richiedendo l’attribuzione di codice fiscale e partita IVA attraverso il modello AA7.

Adempimenti previdenziali e assicurativi

In presenza di dipendenti, la stabile organizzazione deve procedere con l’iscrizione INAIL utilizzando i modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2. Per attività artigianali sono richiesti anche i modelli D/D1.

L’iscrizione INPS è obbligatoria solo in presenza di personale dipendente, utilizzando il modello S5 del registro delle imprese integrato con le informazioni previdenziali.

Aspetti contabili e documentali

L’articolo 14, comma 5, del DPR n. 600/73 prescrive che le stabili organizzazioni estere devono rilevare distintamente i fatti di gestione, determinando separatamente i risultati di esercizio. Questa disposizione richiede l’implementazione di sistemi contabili idonei alla segregazione dei dati.

Le soluzioni operative includono l’istituzione di un libro giornale locale con invio periodico dei saldi alla casa madre, l’implementazione di un giornale sezionale per le operazioni locali, o la rilevazione mediante schede di mastro con contabilità accentrata.

Gestione delle operazioni in valuta

Le operazioni in valuta devono essere rilevate secondo l’articolo 2425-bis del Codice Civile, utilizzando il cambio corrente alla data dell’operazione. A fine esercizio, le poste monetarie in valuta sono convertite al cambio spot di chiusura, con imputazione degli utili/perdite su cambi a conto economico.

Lo sbilancio derivante dall’utilizzo di cambi diversi genera una riserva da differenze di traduzione nel patrimonio netto, non distribuibile fino al realizzo.

Modulistica utile

Di seguito l’indicazione della modulistica da utilizzare.

EnteModello da utilizzare
Agenzia delle EntrateModello AA7 per apertura della partita Iva
I.N.A.I.L.Iscrizione dovuta solo se:
– Assume dipendenti. Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2;
– Inizia attività artigiana. Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2.
I.N.P.S.Solo se assume dipendenti. Modello “S5” registro delle imprese integrato con le informazioni Inps.

Orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrativa

La Corte di Cassazione ha progressivamente ampliato il concetto di stabile organizzazione, contrastando strategie di frammentazione artificiale delle attività. La sentenza 20597/2011 ha riconosciuto la S.O. di una società sanmarinese che aveva frazionato l’attività tra 20 imprese italiane.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso circolari e risoluzioni, ha chiarito numerosi aspetti applicativi. La Circolare 23/2024 ha fornito indicazioni operative sull’investment management exemption, mentre la Risoluzione 4/2017 ha precisato le esclusioni per installazioni di deposito.

Consulenza fiscalità internazionale

La gestione della stabile organizzazione in Italia richiede competenze specialistiche e aggiornamento continuo sulle evoluzioni normative. La corretta identificazione della fattispecie, l’adempimento degli obblighi fiscali e la pianificazione strategica rappresentano elementi cruciali per il successo delle operazioni internazionali.

Il nostro studio offre assistenza completa su questo tipo di analisi. Contattaci per una consulenza personalizzata che ottimizzi la tua posizione fiscale nel rispetto della normativa italiana e internazionale.

FAQ – domande frequenti

Quando si configura una stabile organizzazione digitale?

Si configura in presenza di significativa e continuativa presenza economica in Italia attraverso piattaforme online, considerando indicatori come utenti attivi, contratti conclusi e dati raccolti.

Qual è la differenza tra agente dipendente e indipendente?


L’agente dipendente conclude contratti per conto dell’impresa estera senza sostanziali modifiche, configurando S.O. L’agente indipendente opera nell’ambito della propria attività ordinaria con autonomia decisionale.

Come si calcola il reddito della S.O.?

Il reddito è determinato applicando le regole delle società di capitali italiane, considerando la S.O. come entità separata dalla casa madre secondo i principi OCSE.

Fonti normative

  • DPR 917/1986 (TUIR), articolo 162
  • Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
  • D.L. 50/2017 (Contraddittorio preventivo)
  • DM 22 febbraio 2024 (Investment management exemption)
  • Circolare Agenzia delle Entrate 23/2024
  • Commentario OCSE al Modello di Convenzione
  • Convenzione Multilaterale BEPS
  • Giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. V, 7 ottobre 2011, n. 20597
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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