Le operazioni di riparazione o di sostituzione di prodotti in garanzia sono operazioni non rilevati ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). A chiarire questo aspetto, come vedremo, è la Risoluzione Ministeriale n. 502563 dell'11/11/75. Operativamente, la società che ha operato la riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia è tenuta ad emettere un DDT con causale "sostituzione prodotto in garanzia". Allo stesso modo il cliente all'atto del ritiro del bene deve emettere un DDT con causale "reso per sostituzione in garanzia". Questa documentazione si rende necessaria al fine di superare la presunzione di cessione prevista dall'art. 53 del DPR n. 633/72.
La situazione, tuttavia, si complica quando l'operazione riguarda un cliente residente in Paese UE, oppure extra-UE. Si tratta di due casistiche che per le imprese che esportano beni si verificano frequentemente. In particolare, pensiamo al caso di un'azienda italiana che si trova a dover sostituire un bene difettoso inviato ad un cliente extra-UE che ha deciso di far valere la garanzia. Il problema che si pone l'azienda è come accompagnare il bene in dogana, magari con una fattura pro-forma. Tuttavia, questa opzione non sempre è possibile.
Le consegne di beni in garanzia al di fuori del territorio dell'Unione europea, come definito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/72, devono essere attentamente gestite sotto i profili fiscale e doganale. Vediamo, quindi, di chiarire il corretto comportamento da adottare quando si deve inviare un bene extra-UE, a titolo gratuito, come esecuzione di una garanzia contrattuale.
Invii di beni all'estero per sostituzioni di parti difettose esclusi da IVA
Gli invii di beni, sia in Italia che all'estero, per la sostituzione del bene o di una parte difettosa, effettuata nel rapporto diretto con il cliente, non costituiscono un'operazione soggetta a IVA. L'esclusione dal campo di applicazione IVA si verifica se l'operazione è effettuata in esecuzione di un'obbligazione di garanzia prevista contrattualmente. Deve trattarsi di una obbligazione per la quale non è stabilito un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita comprende anche le cessioni sostitutive.
Sono, pertanto, esclusi dall'imposta i beni movimentati in esecuzione di un obbligo di garanzia, indipendentemente dalla restituzione dei beni sostituiti. Si tratta di un principio generale, applicabile nei rapporti con clienti italiani, comunitari o extracomunitari e, quindi, indipendentemente dal luogo di consegna del bene sostitutivo (in Italia, nella UE o al di fuori della UE).
Tale principio è stato più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria. Con la R.M. 11 novembre 1975, n. 502563, per esempio, si è precisato quanto segue.
R.M. 11 novembre 1975, n. 502563
le sostituzioni dell’intero prodotto o di parti difettose non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell’IVA nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzio...
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