Sospensione dei licenziamenti, il Decreto Rilancio agisce e interviene anche in tema di licenziamenti, prevedendo l’estensione della sospensione da 60 giorni a 5 mesi.
Nella bozza del Decreto Rilancio interviene anche in materia di licenziamenti, prevedendo l’estensione della sospensione da 60 giorni a 5 mesi. Il Decreto Cura Italia prevede un periodo di 60 giorni a partire dal 18 marzo 2020.
Con la modifica prevista dalla bozza del Decreto Rilancio, il periodo si estenderebbe fino a 5 mesi.
Viene aggiunto, inoltre, all’art. 83, il co. 1 bis, secondo il quale, i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, abbiano recesso il contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo possono revocare il recesso, facendo richiesta della cassa integrazione Covid-19.
Sospensione licenziamenti per 5 mesi
La bozza del Decreto Rilancio, modifica, quindi, quanto previsto dal Decreto Cura Italia, in tema di sospensione di licenziamenti.
Nell’art. 83 della bozza aggiornata all’11 maggio, il periodo di 60 giorni a partire dal 18 marzo 2020 viene esteso a 5 mesi.
Ad essere sospese, sono le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
A tali procedure, sono aggiunte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604.
Revoca dei recessi
La bozza del Decreto Rilancio, prevede un’ulteriore facoltà per i datori di lavoro che abbiano recesso il contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020.
A prescindere dal numero dei dipendenti, il datore di lavoro può revocare il recesso a condizione che proceda contestualmente alla richiesta della cassa integrazione salariale, ordinaria o in deroga, prevista dagli art. dal 19 al 22 del Decreto Cura Italia.
La data di inizio della cassa integrazione deve coincidere con quella in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
Il rapporto di lavoro si intende quindi ripristinato senza soluzione di continuità e senza né oneri né sanzioni per il datore di lavoro.