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Rischi e responsabilità vs i creditori del socio di SNC

Fisco NazionaleDiritto societarioRischi e responsabilità vs i creditori del socio di SNC

Responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della Società in nome collettivo (SNC). I rischi e le responsabilità dei soci di SNC e le tutele per i creditori sociali in caso di recesso del socio, cessione quote o ristrutturazione societaria.

La società in nome collettivo (SNC) è una società di persone con oggetto commerciale, e la sua disciplina è rinvenibile negli art. da 2291 a 2312 c.c. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

I soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali ed hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale. Il creditore particolare del socio non ha diritto di rifarsi sulle quote societarie per soddisfare i propri crediti nei confronti del socio. Per maggiori informazioni sulla SNC, ti invitiamo a leggere: “Società in Nome Collettivo: vantaggi e svantaggi“. In questo articolo, invece, andremo ad approfondire la disciplina delle responsabilità del socio di SNC nei confronti dei debiti della società e di come la normativa ponga dei meccanismi di tutela per i creditori sociali nei confronti di azioni del socio volte alla limitazione della sua responsabilità (operazioni di recesso del socio, cessione di quote, trasformazione societaria, etc).

Debiti personali e aziendali

La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Occorre, tuttavia effettuare una distinzione tra i debiti personali del socio e i debiti aziendali. Tale distinzione è molto importante perché a seconda della tipologia di debito il creditore potrà comportarsi in modo differente nei confronti del socio debitore e degli altri soci.

Se i debiti contratti hanno natura personale, questi non influenzeranno la società e non coinvolgeranno gli altri soci. Il creditore particolare del socio non ha diritto di rifarsi sulle quote societarie per soddisfare i propri crediti nei confronti del socio. Se i debiti hanno natura aziendale, i creditori potranno rivalersi verso tutti i soci. I creditori societari possono, quindi, chiedere a ciascun socio il pagamento del debito per intero. 

In ogni caso, prima di rifarsi sul patrimonio personale del socio o dei soci, il creditore deve prima cercare di recuperare il debito direttamente dalla società e solo se questa non riesce a farvi fronte il socio diventa illimitatamente responsabile per i debiti della società.

Inoltre, i soci sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni societarie. Pertanto, essi possono rispondere con il proprio patrimonio personale non solo relativamente ai debiti della società ma, ad esempio anche in caso di mancato pagamento delle imposte. In questo caso il creditore è il Fisco tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Se la società non riesce a pagare quanto dovuto, a rispondere dell’obbligazione è il socio.  

Debito personale del socio

Il creditore particolare del socio deve far valere il suo diritto di credito esclusivamente nei confronti del socio stesso, senza coinvolgere la società. Di fatto, quindi, la SNC non corre rischi. Sul punto, infatti, l’art. 2305 c.c. prevede che: “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.

Art. 2305 c.c. – Creditore particolare del socio
“Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”

I creditori del socio non hanno la possibilità di invocare la messa in liquidazione della società, potendo esclusivamente opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza prevista nell’atto costitutivo/statuto della SNC. Questo, in quanto, l’impedimento per i creditori del socio rimane sino a quando dura la società.

Sul punto, deve essere preso a riferimento anche l’art. 2270 c.c., secondo il quale: “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società“.

Art. 2270 c.c. – Creditore particolare del socio e diritto agli utili
“Il creditore particolare del socio, finche’ dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società”

Possiamo dire, quindi, che il patrimonio della società di persone è un patrimonio autonomo destinato all’esercizio di impresa, sensibile verso le ragioni dei creditori della società, ma insensibile nei confronti delle pretese del creditore particolare del socio.

In conclusione, secondo quanto disposto dal codice civile, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota societaria del socio debitore finché la società è attiva. Tuttavia, il creditore particolare del socio può, durante il periodo di attività della società, far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore.

Chi risponde dei debiti di una SNC?

Qualora il socio della SNC sia anche legale rappresentante e contrae un debito, ad esempio intestando il mutuo alla società, la banca, nel momento in cui le rate non vengono pagate dal socio, potrà rivalersi su tutti i soci. Quindi, anche se il debito è stato contratto da uno dei soci, gli altri soci, diventano automaticamente solidalmente responsabili.

Tuttavia, nella società semplice i soci possono fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi. I creditori societari possono comunque chiedere ad ogni socio il pagamento del debito per intero. Colui che ha pagato il creditore, se era escluso a causa del patto sussistente, potrà domandare agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento effettuato. Ricordiamo che l’art. 2291 c.c. dispone che: “nella Società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”. Trattandosi di una responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei singoli soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha cercato di escutere il patrimonio della società.

Responsabilità socio SNC

Il socio di una SNC è responsabile con il suo patrimonio delle obbligazioni contratte dalla società. I debiti dell’azienda sono anche debiti dei soci i quali rischiano quindi un pignoramento dei propri beni personali.

Se decidi di subentrare come socio in questa tipologia di società, rilevando le precedenti quote, risponderai anche dei debiti anteriori. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 2435/19 ha chiarito che, colui che entra a far parte di una società in nome collettivo già costituita in precedenza, risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Pertanto, se decidi di entrare a far parte di una SNC potrai essere soggetto a pignoramento sia per i debiti contratti dalla società in un momento successivo al tuo ingresso ma anche per i debiti anteriori. Questo accade anche se non hai avuto conoscenza dalle scritture contabili e dai bilanci.

Come togliersi dalle responsabilità?

È possibile uscire da una SNC? Questa domanda viene posta da molti soci che non hanno contratto nessun debito, ma data la forma della società, si trovano a dover rispondere di debiti societari con il proprio patrimonio personale. Le opzioni che possono venire in mente possono essere:

  • Il recesso del socio di società di persone o la cessione della quota a terzi;
  • La trasformazione della società di persone in società di capitali.

In entrambi i casi, tuttavia, vi sono aspetti da considerare in relazione alle responsabilità. Infatti, come vedremo, i creditori sociali devono essere posti in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il loro eventuale dissenso alla liberazione dei soci già illimitatamente responsabili. Senza la liberazione i soci (o ex soci) rimangono illimitatamente responsabili per i debiti esistenti.

Recesso del socio di società di persone o cessione quote con responsabilità per i debiti precedenti

Nelle società di persone la disciplina del recesso è particolare, ovvero occorre che si verifichino alcune condizioni affinché il recesso del socio venga approvato. Di fatto, ogni socio che desideri svincolarsi da una società in nome collettivo può farlo liberamente ma:

  • Con preavviso (se la società è stata costituita a tempo indeterminato);
  • Convenzionalmente (nei casi e nei modi  previsti dall’accordo societario) e
  • Per giusta causa (nelle società a tempo determinato).

Quindi, il recesso può avvenire se la società è stata costituita a tempo indeterminato, in alternativa il recesso può avvenire solo in presenza di una giusta causa. La giusta causa non è richiesta se nello statuto della SNC è presente il recesso ad nutum, mediante il quale ogni socio può decidere di uscire dalla società in qualsiasi momento, senza l’obbligo di dover fornire una motivazione valida.

Per maggiori informazioni sul recesso da una SNC, ti invito a leggere: “Recesso del socio di società di persone: guida“.

Per quanto riguarda il profilo delle responsabilità del socio receduto da SNC il riferimento l’art. 2290 del codice civile secondo il quale: “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”. Questo significa che nel caso in cui uno dei soci abbia perduto tale qualità, a seguito di cessione della propria quota sociale o recesso risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione o il recesso siano stati iscritti nel Registro delle Imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza del fatto.

Per quanto riguarda i debiti fiscali sorti successivamente a tale data, la responsabilità dell’ex socio è da considerarsi esclusa. Questa forma di pubblicità, quindi, costituisce un fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, la quale deve essere allegata e provata dal socio che opponga il recesso o la cessione di quota, al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali.

Trasformazione della società di persone in società di capitali con responsabilità illimitata per i debiti pregressi

Un’altra soluzione è che i soci decidano di trasformare la società anche in presenza di debiti, optando per un regime societario che non preveda la responsabilità solidale e illimitata dei soci, come ad esempio una società di capitali o una SAS. Gli art. 2498 e ss. c.c., disciplinano le ipotesi di trasformazione delle società.

Art. 2500 quinquies c.c. – Responsabilità dei soci in caso di trasformazione in società di capitali
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”

Questo significa che l’operazione di trasformazione deve essere portata a conoscenza dei creditori sociali. Questi, per manifestare il proprio diritto di tutela del credito hanno la possibilità manifestare il loro dissenso. In questo caso, con il dissenso dei creditori sociali, i soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere in proprio per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione della società, mentre per le obbligazioni successive, risponderanno limitatamente ai loro conferimenti sociali.

Nelle società di capitali, i soci saranno responsabili per i debiti societari limitatamente alla loro quota di partecipazione, e non risponderanno più anche con il proprio patrimonio personale. La normativa in materia è molto complessa. Il nostro consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti per avere la certezza che non vengano commessi errori.

La limitazione delle responsabilità per il socio di SNC non è semplice

Come indicato sino a questo momento l’unica possibilità per il socio di SNC di limitare la propria responsabilità è uscire dalla società (recesso). In caso contrario, restare all’interno della compagine societaria non può che far peggiorare le cose in caso di situazione debitoria crescente. In questi casi non è infrequente poi che il socio abbia sottoscritto anche delle firme personali per garantire i debiti societari. Ebbene, in questo caso, anche in caso di uscita dalla società il socio rimarrà garante del soddisfacimento del debito societario.

Allo stesso modo un’operazione di ristrutturazione aziendale, con cessione di quote o trasformazione non è in grado di risolvere il “problema”, senza l’accettazione dei creditori sociali. Questi, infatti, devono accettare che la società da SNC si trasformi in SRL, andando a perdere la “garanzia” della responsabilità illimitata dei soci. La SRL, infatti, risponde dei debiti solo con il proprio capitale sociale.

Soprattutto se la situazione debitoria è contratta con istituti bancari è molto difficile che questi possano dare il loro consenso ad operazioni di questo tipo, che potrebbero ridurre le possibilità di vedere soddisfatto il credito.

Quando ci si trova in questo tipo di situazione l’unica strada percorribile è quella legata alla chiusura della SNC, senza incorrere in procedure giudiziali, magari attraverso accordi con i creditori. Questa è la modalità da preferire per cercare di mettere al riparo i soci rispetto all’escussione delle garanzie prestate. Pertanto, il consiglio è quello di affidarsi a professionisti esperti in questo ambito per pianificare e programmare la migliore soluzione possibile.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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