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Partecipazione in società e Regime Forfettario

La partecipazione in società di persone deve essere dismessa nell'anno precedente a quello in cui si intende operare con partita Iva individuare in regime forfettario.

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Partecipazione in società di persone e regime forfettario: possono coesistere? La partecipazione in società di persone deve essere ceduta nell'anno precedente a quello di utilizzo del regime forfettario. Nello stesso anno la partecipazione in società di persone ed il regime forfettario non possono coesistere.

Il regime forfettario è un particolare regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o esercenti arti o professioni in forma individuale. Si tratta di un regime fiscale di vantaggio che può essere applicato andando a verificare alcuni specifici requisiti. In particolare, l'applicazione del regime forfettario, è subordinata a le seguenti condizioni:

Non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 85.000 euro;

Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (il limite dei 20.000 euro si calcola al lordo di spesa sostenuta, nell'anno precedente);

Aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 30.000 euro, nell'anno precedente;

Infine, non detenere redditi da partecipazione in società in trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR o comunque partecipazioni in SRL con controllo.

Rimando ad un precedente articolo, di cui trovi il link di seguito, in cui viene dettagliatamente spiegato quali sono i requisiti ed i vantaggi del regime forfettario:

Regime forfettario: requisiti e vantaggi

In questo articolo, invece, affronterò il tema specifico della possibilità di coesistenza della partecipazione in società di persone con il regime forfettario.

La partecipazione in società di persone

Costituiscono cause ostative all'applicazione del regime forfettario, la titolarità in partecipazione in:

Società di persone;

Associazioni professionali;

Imprese familiari e aziende coniugali ai sensi dell'art. 1 co. 57, lett. d) della Legge n. 190 del 2014 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 2019.

Al fine di vanificare gli effetti di questa causa ostativa, è necessario che la partecipazione venga dismessa nell'anno precedente a quello in cui si intenda avvalersi del regime agevolato. In particolare, la Legge n. 145 del 2018 ha previsto che, il regime forfettario può trovare applicazione anche in caso di possesso di partecipazioni societarie ostative, tuttavia tali partecipazioni devono essere cedute nel corso dell'anno, ai fini dell'applicazione del regime forfettario a partire dall'anno successivo a quello di cessione.

Quindi, se nell'anno in corso il soggetto detiene una partecipazione in una società di persone gli è precluso il regime forfettario per questa annualità. Qualora il soggetto, sempre nell'anno in corso, dismetta tale partecipazione può applicare il regime della flat tax a partire dell'annualità successiva. Per questo motivo è importante effettuare valutazioni di convenienza alla fine di ogni...

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