Il regime fiscale penalizzante per le società in perdita sistematica è legato al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo), secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 36-decies e 36-undecies del D.L. n. 138/2011. Tale regime è stato abrogato dall'art. 9, del D.L. n. 73/2022, con effetto dal periodo di imposta 2022.

Le società di persone e di capitali che dichiarano perdite fiscali per cinque periodi d'imposta consecutivi sono parificate alle società non operative per insufficienza dei ricavi e ricadono, quindi, tra le società di comodo. In assenza di cause di esclusione/disapplicazione, anche nei confronti di tali soggetti operano quindi le penalizzazioni previste dall'art. 30 della Legge n. 724/94 (imputazione del reddito minimo e della base imponibile minima IRAP, maggiorazione IRES del 10,5%, limiti alla compensazione o al rimborso del credito IVA).
Quali sono le società in perdita sistematica?
Sono considerate società in perdita sistematica, ai sensi del citato comma 36-decies dell’articolo 2, i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente quattro dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una quinta con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.
Società in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi
La presunzione introdotta dall'art. 2 co. 36-decies del D.L. n. 138/2011 riguarda, in primo luogo, le società ed enti "che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi". Pertanto deve essere evidenziato che:

I cinque periodi d'imposta in perdita devono essere consecutivi. Se per un periodo di imposta è dichiarato un reddito imponibile (superiore al minimo delle società di comodo), il quinquennio rilevante è interrotto e, per il relativo computo, si riparte;
Il risultato civilistico è irrilevante. Pertanto non sono di comodo le società che rilevano in bilancio perdite, anche in modo strutturale, ma che per effetto delle riprese fiscali dichiarano un reddito imponibile (superiore al minimo delle società di comodo);
Il riferimento ai periodi d'imposta deve essere valutato avendo riguardo alle ultime cinque dichiarazioni fiscali, anche ove l'esercizio sociale fosse frazionato in due periodi d'imposta per effetto di operazioni straordinarie.

Abrogazione dalle società in perdita sistematica dal periodo di imposta 2022
La disciplina delle società in perdita sistematica sopra accennata è stata abrogata ad opera dell'art. 9 del D.L. n. 73/22 (convertito dalla Legge n. 122/22). Tale disposizione, infatti, è andata ad abrogare la disciplina prevista dall'art. 2, co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. n. 138/2011. Tale disposizione prevede che l'abrogazione o...

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