Le c.d. "società di comodo" sono società che il legislatore presume non siano operative e costituite solo a scopi elusivi. Ad esse viene attribuito, ai fini fiscali, un reddito minimo (tassato con aliquota maggiorata) determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni. Inoltre, come ulteriore conseguenza è prevista la limitazione dell'utilizzo del credito IVA.

Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi. Ad esse viene obbligatoriamente attribuito, ai fini fiscali, un reddito minimo. Questa disciplina, introdotta dall'art. 30 della Legge n. 724/94, è finalizzata al contrasto dell'utilizzo della forma societaria per l'intestazione di beni (in primis beni immobili) che, in realtà, permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari.
La norma, prevede come disincentivo alla costituzione di società non produttive, ma volta alla detenzione di beni personali dei soci alcune limitazioni fiscali. Si tratta, principalmente, dell'imputazione di un reddito minimo determinato sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni ed anche una limitazione all'utilizzo dei crediti IVA eventualmente risultanti dalla dichiarazione.
Il D.L. n. 138/2011, conv. Legge n. 148/2011, ha previsto l'applicazione di una maggiorazione IRES del 10,5% per le società considerate non operative ai sensi del suddetto art. 30 della Legge n. 724/94 (art. 2 co. 36-quinquies-36-novies). Di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, andiamo ad analizzare i principali aspetti che caratterizzano la disciplina fiscale delle società di comodo.
Società di comodo: funzionamento
I soggetti (che vedremo nel paragrafo successivo) interessati alla disciplina sulle società di comodo sono chiamati ad effettuare un test, in dichiarazione dei redditi, al fine di verificare la propria situazione in relazione alla redditività ottenuta rispetto a dei parametri definiti per legge. In particolare, possiamo dire che la disciplina in commento si può articolare in due distinte fasi:

In primo luogo, occorre verificare la c.d. operatività, attraverso il c.d. "test di operatività". Si tratta di confrontare i ricavi e i proventi effettivamente conseguiti con l'ammontare dei ricavi o proventi presunti, determinati in base ai valori di taluni beni patrimoniali. I ricavi minimi presunti sono quelli determinati secondo le percentuali previsti dall'art. 30, co, 1 della Legge n. 724/94 applicati al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili ed altre immobilizzazioni. I ricavi effettivi sono i ricavi, dagli incrementi di rimanenze e dagli altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico. Per entrambe le tipologie di ricavi l'ammontare è assunto non in base alle risultanze dell'esercizio, ma in base alla media de...

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