Possono sfruttare le detrazioni per i bonus edilizi (ristrutturazione, riqualificazione energetica, etc) anche i soci di società semplici, attraverso la stipulazione di un contratto di comodato con la società. Il socio deve avere la disponibilità dell'immobile, l'autorizzazione e deve sostenere la spesa degli interventi su immobili abitativi.
I soci di società semplice immobiliare che detiene immobili ad uso abitativo hanno la possibilità di fruire dei bonus edilizi per gli interventi eseguiti direttamente. Aspetto propedeutico alla detrazione è la possibilità di fruire dell'immobile abitativo attraverso la stipula di apposito contratto di comodato d'uso gratuito con la società. Restano esclusi, naturalmente, gli interventi eseguiti sugli immobili rurali strumentali.
A chiarire questo aspetto troviamo due documenti di prassi, ovvero:
La circolare n. 30/E/2020, al punto 2.1.3.;
La risposta ad interpello n. 62/E del 1° febbraio 2022.
Di seguito andiamo ad analizzare i chiarimenti forniti in questi documenti per capire a quali condizioni i soci di società semplice immobiliare hanno la possibilità di fruire dei bonus edilizi su immobili residenziali della società semplice.
I bonus edilizi sui soci delle società semplici agricole
Con la Circolare n. 30/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, per la prima volta, il tema legato ai bonus edilizi per le società semplici. In particolare, al punto 2.1.3 è stato indicato che i soci persone fisiche di società semplici agricole hanno la possibilità di fruire dei bonus edilizi (nel caso il bonus 110%) per le spese che abbiano sostenuto, in relazione ad interventi su immobili abitativi rurali di proprietà della società, assegnati a loro sulla base di un titolo idoneo (come ad esempio il caso di un verbale di assegnazione dell'immobile, regolarmente registrato). Sul punto, dello stesso tenore vi sono anche le istruzioni legate alla compilazione del Modello Redditi SP (quadri RN ed RP), legati all'applicazione della detrazione del 110%, ex art. 119 del D.L. n. 34/20 (conv. Legge n. 77/20).
Società semplice non può sfruttare direttamente i bonus edilizi
In particolare, le lettere a) e b) del co. 9 dell'art. 119 del D.L. n. 34/20 prevedono che possano fruire delle detrazioni le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione che eseguono gli interventi su unità immobiliari di tipo residenziale. Sotto il profilo soggettivo, quindi, la società semplice direttamente non ha modo di sfruttare bonus edilizi.
Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione spetta ai contribuenti-persone fisiche, a determinate condizioni e per le spese sostenute che riguardano gli interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, detenuto fuori dell'ambito dell'impresa o di lavoro autonomo, ha confermato che possono fruire della detrazione del 110%, i titolari dell'impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori...
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