Il modello monistico di governance prevede la presenza di un CdA responsabile sia delle attività di gestione dell’impresa. All’interno dello stesso viene costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione, composto da amministratori con requisiti di indipendenza e professionalità , che svolge le funzioni di vigilanza.
Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza del Collegio Sindacale, si rivela spesso inadeguato di fronte alle sfide moderne: dalla digitalizzazione agli standard ESG, dalle nuove normative Fit and Proper della BCE alle esigenze degli investitori istituzionali internazionali.
Il sistema monistico, introdotto con la riforma del 2003 (D.Lgs. n. 6/2003) ma ancora sottoutilizzato, emerge come soluzione concreta a queste problematiche. Attraverso l’istituzione di un Comitato per il Controllo sulla Gestione (Co.Co.Ge.) interno al Consiglio di Amministrazione, questo modello realizza una governance più snella, trasparente e internazionalmente riconosciuta, mantenendo inalterata l’efficacia dei controlli societari.
Indice degli Argomenti
- Le basi normative del sistema monistico
- Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
- Vantaggi strategici e operativi
- Controlli e responsabilità nel sistema monistico
- Aspetti critici e limitazioni
- Nomina, composizione e remunerazione degli organi
- Coordinamento con le funzioni aziendali di controllo
- Procedure operative e modalità di funzionamento
- Disciplina fiscale e impatti sul bilancio
- Consulenza online
Le basi normative del sistema monistico
Il sistema monistico trova la sua disciplina principale negli articoli 2409-septiesdecies e seguenti del Codice Civile. L’art. 2380, comma 2, stabilisce che lo statuto può prevedere alternativamente al sistema tradizionale l’adozione del modello dualistico o monistico, precisando che tale scelta spetta esclusivamente all’assemblea straordinaria e non può essere delegata all’organo amministrativo.
La struttura del sistema monistico si articola su quattro pilastri fondamentali:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno;
- Il revisore legale o la società di revisione (obbligatoriamente esterni);
- L’assemblea dei soci.
Questa architettura elimina il Collegio Sindacale, concentrando le funzioni di controllo in un organo interno al CdA ma dotato di piena autonomia operativa.
La variazione del sistema di amministrazione e controllo, secondo l’art. 2380, comma 2, seconda parte, ha effetto dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, salvo diversa disposizione statutaria. Nella pratica professionale, questa tempistica permette una transizione ordinata che non compromette la continuità operativa della società .
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione
Il Co.Co.Ge. rappresenta l’elemento distintivo del sistema monistico. L’art. 2409-octiesdecies stabilisce che i suoi componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, non essere membri del comitato esecutivo né avere deleghe gestionali, e rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità statutari. Almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.
Nella pratica quotidiana della consulenza societaria, emerge chiaramente come il Co.Co.Ge. non sia una mera trasposizione del Collegio Sindacale all’interno del CdA. Come evidenziato dalla Relazione al D.Lgs. n. 6/2003, “il sistema monistico tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato al controllo, conseguendo un risparmio di costi e di tempi ed una elevata trasparenza tra i due organi“.
Il Comitato vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile (art. 2409-octiesdecies). Ma la vera peculiarità risiede nel carattere preventivo e auto-correttivo della sua vigilanza: non si tratta di controllo “sull’altrui operato” ma di “piena condivisione delle scelte“, come efficacemente sintetizzato dalla dottrina più avanzata.
Vantaggi strategici e operativi
L’esperienza maturata nell’assistenza alle società che hanno adottato il sistema monistico evidenzia vantaggi concreti e misurabili. La semplificazione della struttura di governance riduce significativamente i tempi decisionali: mentre nel sistema tradizionale spesso si verificano ritardi dovuti ai necessari passaggi informativi tra CdA e Collegio Sindacale, nel monistico la presenza del Co.Co.Ge. nelle riunioni consiliari consente interventi immediati e soluzioni tempestive.
Dal punto di vista dei costi, l’eliminazione del Collegio Sindacale comporta un risparmio medio del 15-20% sui compensi degli organi di controllo, considerando che i membri del Co.Co.Ge. percepiscono già il compenso di amministratori. Questo aspetto assume particolare rilevanza per le società quotate, dove i costi di governance incidono significativamente sul bilancio.
Il sistema monistico facilita inoltre l’interazione con investitori istituzionali internazionali. Come sottolineato dal Presidente della Consob nel 2018, “dal punto di vista internazionale il modello tradizionale non ce l’ha più nessuno, ce l’abbiamo solo noi, Portogallo e Giappone. Non c’è nessun investitore istituzionale che è disposto ad andare a investire se c’è il modello tradizionale, perché è troppo complicato“.
Implementazione nel Settore Bancario
Il settore bancario rappresenta il laboratorio più avanzato per l’applicazione del sistema monistico. Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Circolare 285) prevedono specifiche caratteristiche per l’adozione del modello: il Consiglio di Amministrazione può essere composto da massimo 19 componenti, almeno un terzo deve possedere i requisiti di indipendenza, e il Co.Co.Ge. deve essere composto da almeno tre membri.
L’esperienza di grandi gruppi come UniCredit (2016) e Intesa Sanpaolo (2019) dimostra la concreta fattibilità del passaggio. Nel caso di Intesa Sanpaolo, lo statuto prevede un Co.Co.Ge. di cinque componenti, tre dei quali devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver maturato almeno tre anni di esperienza nell’attività di revisione o come componenti di organi di controllo.
La procedura di transizione richiede particolare attenzione: costituzione di un Gruppo di Lavoro interno, approvazione delle modifiche statutarie da parte del CdA, autorizzazione della BCE per le banche significative, e infine delibera dell’assemblea straordinaria. L’efficacia del nuovo sistema decorre dall’assemblea successiva di approvazione del bilancio
Controlli e responsabilità nel sistema monistico
La disciplina dei controlli nel sistema monistico presenta specificità che richiedono particolare attenzione nella pratica professionale. L’art. 149 del TUF stabilisce che il Co.Co.Ge. delle società quotate vigila anche sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governance di autodisciplina e comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate.
Questa comunicazione assume caratteristiche peculiari rispetto a quella tradizionale dei sindaci. Come evidenziato dalla migliore dottrina, se quella dei sindaci è “assistenza alla riunione consiliare“, quella dei membri del Co.Co.Ge. è “partecipazione ai lavori del CdA“. La denuncia può assumere “una coloritura diversa – sia sul piano dei contenuti che sul piano dei tempi – rispetto a quella che potrebbero in ipotesi spiegare i sindaci“.
L’art. 152 del TUF prevede che il Co.Co.Ge. possa procedere con denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto di violazioni dei doveri degli amministratori ex art. 2409 c.c. Si pone qui la questione dell’eventuale “auto-denuncia parziale“, considerando che i membri del Co.Co.Ge. sono anch’essi amministratori, seppur con funzioni specifiche di controllo.
Sfide moderne: ESG e nuove tecnologie
L’evoluzione normativa in materia di sostenibilità e digitalizzazione rende il sistema monistico particolarmente adatto alle sfide contemporanee. Il proliferare di norme sulla gestione tecnologica (GDPR, Cybersecurity, AI Act) e la necessità di controlli capillari e ongoing sugli strumenti tecnologici trovano nel modello monistico una risposta organizzativa efficace.
Il sistema monistico, che “si connota tradizionalmente per l’internalizzazione del controllo dei rischi ed una gestione più accentrata di questi in seno al comitato del controllo sulla gestione“, può rappresentare il modello più adeguato per società ad alto gradiente tecnologico. La considerazione dei riflessi ESG dei rischi tecnologici, dalla cybersecurity all’impatto ambientale dell’AI, richiede un controllo integrato che il Co.Co.Ge. può garantire meglio del tradizionale Collegio Sindacale.
Aspetti critici e limitazioni
L’adozione del sistema monistico non è priva di criticità . Il principale svantaggio risiede nella cosiddetta “path dependence“: i tempi di adattamento al nuovo modello possono essere significativi, richiedendo una riorganizzazione dei processi interni e una formazione specifica degli organi sociali.
La revocabilità dell’organo di controllo rappresenta un’altra questione delicata. Mentre i sindaci godono di maggiore stabilità , i membri del Co.Co.Ge., essendo amministratori, sono soggetti alle normali dinamiche di revoca del CdA. Tuttavia, l’art. 2409-octiesdecies prevede specifiche tutele: la revoca deve essere “debitamente motivata” e, per le banche, lo statuto deve attribuire tale competenza direttamente all’assemblea.
La vigilanza valutativa delle autorità rappresenta un ulteriore elemento di attenzione. Il passaggio al sistema monistico richiede spesso un’interlocuzione preventiva con gli organi di vigilanza di settore, particolarmente complessa per società operanti in settori regolamentati come quello bancario, assicurativo o dei servizi di investimento.
Nomina, composizione e remunerazione degli organi
La nomina dei componenti del Co.Co.Ge. presenta specificità che meritano particolare attenzione nella pratica. Mentre nel sistema tradizionale i sindaci sono nominati direttamente dall’assemblea con meccanismi di rappresentanza delle minoranze, nel sistema monistico i membri del Co.Co.Ge. sono formalmente amministratori nominati dall’assemblea ordinaria e successivamente designati dal CdA per le funzioni di controllo.
L’art. 2409-octiesdecies, comma 2, stabilisce che almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Per le società quotate, l’art. 148 del TUF prevede che il presidente del Co.Co.Ge. sia il consigliere eletto nella lista di minoranza, garantendo così la rappresentanza delle minoranze azionarie anche nel controllo.
La questione della remunerazione assume caratteristiche peculiari: i membri del Co.Co.Ge., essendo amministratori, percepiscono il compenso stabilito dall’assemblea per tutti i consiglieri, ma possono ricevere compensi aggiuntivi per le specifiche funzioni di controllo. Nella prassi, si osserva una tendenza a prevedere compensi differenziati che riconoscano l’impegno aggiuntivo richiesto dalle funzioni di controllo.
Coordinamento con le funzioni aziendali di controllo
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il coordinamento tra il Co.Co.Ge. e le funzioni aziendali di controllo interno. L’art. 2409-octiesdecies stabilisce che il Comitato “accerta l’efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime“.
Nella pratica professionale, emerge la necessità di definire chiaramente le modalità di interazione tra il Co.Co.Ge. e le funzioni di Internal Audit, Risk Management e Compliance. Il Comitato non sostituisce queste funzioni ma ne supervisiona l’operato, richiedendo flussi informativi strutturati e periodici. Particolare attenzione va posta alla definizione dei reporting verso il Co.Co.Ge., che deve essere tempestivo e completo senza creare duplicazioni o sovrapposizioni.
Procedure operative e modalità di funzionamento
Il funzionamento del Co.Co.Ge. richiede procedure operative specifiche che tengano conto della sua natura ibrida di organo di controllo interno al CdA. Le riunioni del Comitato possono essere separate da quelle del Consiglio, ma spesso si tiene una sessione dedicata all’interno delle riunioni consiliari, preceduta da un’attività preparatoria riservata ai soli membri del Co.Co.Ge.
La verbalizzazione assume particolare importanza: i verbali del Co.Co.Ge. devono documentare non solo le decisioni assunte ma anche le valutazioni effettuate sui sistemi di controllo interno. Questi documenti sono spesso richiesti dalle autorità di vigilanza durante le ispezioni e rappresentano elemento probatorio dell’effettiva attività di controllo svolta.
Per le società quotate, l’art. 149 del TUF prevede l’obbligo di comunicazione tempestiva alla Consob delle irregolarità rilevate, con trasmissione dei relativi verbali. Questa comunicazione deve essere effettuata “senza indugio“, richiedendo procedure interne che consentano la rapida valutazione e trasmissione delle informazioni rilevanti.
Disciplina fiscale e impatti sul bilancio
Dal punto di vista fiscale, il passaggio al sistema monistico non comporta particolari problematiche, mantenendo la deducibilità dei compensi corrisposti agli organi sociali nei limiti previsti dall’art. 95 del TUIR. La cessazione del rapporto con i sindaci e la nomina dei nuovi organi non genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Tuttavia, è necessario prestare attenzione agli aspetti contributivi: mentre i compensi dei sindaci sono soggetti a contribuzione INPS nella gestione separata, i compensi degli amministratori seguono il normale regime contributivo. Questo può comportare variazioni nell’onere contributivo complessivo che devono essere considerate nella valutazione economica del passaggio.
Consulenza online
L’evoluzione del sistema monistico in Italia appare avviata, spinta dalle dinamiche di mercato e dalle esigenze normative. Per le società che valutano il passaggio, la raccomandazione è di procedere con un approccio strutturato: analisi preliminare dei benefici specifici, costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, coinvolgimento tempestivo delle autorità di vigilanza competenti, e predisposizione di un piano di change management che consideri la formazione degli organi sociali e l’adeguamento dei processi interni.
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
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