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Sede di direzione effettiva in caso di esterovestizione 

Fiscalità InternazionaleSede di direzione effettiva in caso di esterovestizione 

La sentenza n. 17289/2024 della Corte di Cassazione chiarisce la corretta individuazione della sede di direzione effettiva per contestare l’esterovestizione, distinguendola dalla localizzazione dei beni sociali. 

La nozione di sede di direzione effettiva è un elemento di particolare rilievo nell’ambito della fiscalità internazionale, in particolare nelle controversie di esterovestizione. La sentenza n. 17289/2024 della Corte di Cassazione, depositata il 24 giugno 2024, offre un’importante chiarificazione riguardo l’identificazione della sede di direzione effettiva di una società, che deve essere distinta dal luogo in cui sono situati i beni sociali.

Questo principio rileva ai fini della determinazione  della residenza fiscale di una società e prevenire pratiche elusive volte a beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha delineato chiaramente i criteri per l’individuazione della sede di direzione effettiva, ribadendo che deve essere identificata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni di natura amministrativa, fiscale e finanziaria.

Cornice normativa e giurisprudenziale

Definizione di esterovestizione

L’esterovestizione si riferisce alla pratica di localizzare fittiziamente la sede legale di una società all’estero per beneficiare di una tassazione più favorevole, mentre la direzione effettiva dell’attività è esercitata in Italia. Tale pratica è considerata elusiva e contraria ai principi di corretta imposizione fiscale.

In Italia, la normativa fiscale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno affrontato frequentemente questo argomento, stabilendo criteri precisi per determinare la residenza fiscale delle società. In virtù dell’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), una società è considerata residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta ha la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, oppure l’oggetto principale della sua attività è svolto in Italia. La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la sede di direzione effettiva è il luogo in cui vengono prese le decisioni fondamentali per la gestione e l’amministrazione della società.

L’esterovestizione comporta diverse implicazioni fiscali. In primo luogo, le società che vengono in  esterovestizione sono soggette a verifiche e accertamenti fiscali da parte delle autorità tributarie, che possono comportare sanzioni e richieste di pagamento di imposte arretrate e interessi per le tasse non pagate nel paese in cui la società svolge effettivamente le sue attività. Le società esterovestite, possono essere obbligate a pagare le tasse nel paese in cui svolgono effettivamente le loro attività amministrative e direttive. Inoltre, la società potrebbe affrontare procedimenti legali che possono danneggiare la sua reputazione e comportare costi significativi per la difesa legale. In alcuni casi, le autorità possono anche imporre restrizioni operative o sospensioni delle licenze commerciali. 

Principi di individuazione della sede di direzione effettiva

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui si svolgono le attività amministrative e direttive della società. Questo concetto è allineato con la giurisprudenza comunitaria, che identifica la sede di direzione effettiva come il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale.

La nozione di sede di direzione effettiva non deve essere confusa con la localizzazione dei beni sociali o con il luogo da cui provengono i principali flussi di reddito della società. Per stabilire la sede di direzione effettiva, è necessario considerare vari elementi, tra cui:

  • La sede statutaria;
  • La sede dell’amministrazione centrale;
  • Il luogo in cui si riuniscono i dirigenti societari;
  • Il domicilio degli amministratori;
  • Il luogo di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
  • Il luogo di svolgimento delle principali attività finanziarie.

Analisi della sentenza 

Il caso de quo

Il caso in esame riguarda una società lussemburghese che gestiva immobili situati in Italia. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia aveva qualificato la società come esterovestita, basandosi sul fatto che la direzione effettiva fosse in Italia, dato che lì erano localizzati gli immobili gestiti. Secondo la Commissione, la società era stata creata fittiziamente al fine di beneficiare di una tassazione più vantaggiosa e di realizzare interessi economici sottostanti alla conferente, senza svolgere alcuna attività nel luogo di costituzione.

La società, nel ricorso per cassazione, ha impugnato la decisione della Commissione regionale, sostenendo che le decisioni amministrative e direttive venivano prese all’estero, come dimostrato dalla documentazione prodotta. Tuttavia, tale documentazione era stata considerata insufficiente dalla Commissione, che aveva valutato solo la localizzazione formale della sede all’estero, mentre l’esame dei bilanci indicava che i ricavi della società derivavano unicamente dai canoni di locazione degli immobili situati in Italia.

La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali di natura amministrativa e direttiva. La Corte ha ribadito che la Commissione regionale aveva erroneamente fondato la propria decisione sulla localizzazione dei beni, senza considerare gli elementi che dimostravano la direzione effettiva all’estero. Gli Ermellini hanno chiarito che la nozione di sede dell’amministrazione coincide con quella di sede di direzione effettiva, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. Questa interpretazione è confermata anche in ambito internazionale, in quanto la giurisprudenza comunitaria ha più volte affermato che la sede di direzione effettiva indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima. Tale sentenza ha notevoli implicazioni per le società che operano a livello internazionale e per i professionisti del settore fiscale e tributario. In particolare, evidenzia l’importanza di dimostrare in modo chiaro e inequivocabile la sede di direzione effettiva per evitare contestazioni di esterovestizione. Per contestare efficacemente l’esterovestizione, occorre fornire una documentazione dettagliata che dimostri che le decisioni amministrative, fiscali e direttive sono prese all’estero. Tale documentazione può includere:

  • Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione;
  • Documentazione contabile e fiscale;
  • Prove della residenza degli amministratori;
  • Luoghi di svolgimento delle assemblee generali;
  • Documentazione riguardante le attività finanziarie e amministrative. 

Conclusione

La sentenza n. 17289/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante approdo circa i criteri di individuazione della sede di direzione effettiva nelle contestazioni di esterovestizione. Le società e i professionisti devono considerare attentamente questi criteri per garantire la conformità alle normative fiscali e prevenire contestazioni future.

La corretta individuazione della sede di direzione effettiva è rilevante ai fini della determinazione della residenza fiscale di una società e per evitare pratiche elusive volte a beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. La documentazione dettagliata e la trasparenza delle decisioni amministrative, fiscali e direttive sono elementi chiave per dimostrare la reale sede di direzione effettiva e per garantire una gestione societaria conforme alla normativa fiscale vigente.

La sentenza della Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza comunitaria, fornisce una guida chiara e precisa per l’individuazione della sede di direzione effettiva, sottolineando l’importanza di una valutazione completa e dettagliata di tutti gli elementi rilevanti. Le società devono adottare misure adeguate per dimostrare in modo chiaro e inequivocabile la sede di direzione effettiva, al fine di evitare contestazioni di esterovestizione e garantire una gestione fiscale trasparente e conforme alle normative vigenti.

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    Giorgia Dumitrascu
    Giorgia Dumitrascu
    Laureata in Giurisprudenza presso l’Universitá "La Sapienza" di Roma con tesi specialistica in diritto processuale penale, si è perfezionata presso il medesimo Ateneo nella Scuola di Specializzazione per Professioni Legali (SSPL), conseguendo il Diploma di Specializzazione equipollente al Dottorato di Ricerca. Avvocato, abilitata a 28 anni, presso la Corte d'Appello di Roma, è titolare del proprio Studio professionale. Svolge attività professionale nell'ambito del diritto civile e del diritto di famiglia mettendo al centro del proprio lavoro, l’ascolto del cliente.
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