Luglio 2023 è un mese ricco di scadenze fiscali da ricordare, i pagamenti Iva e Irap per le imprese in scadenza al 30 giugno 2023, sono stati prorogati al 20 luglio 2023 senza maggiorazione e al 31 luglio 2023 con una maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, è venuta meno la scadenza fissata al 31 luglio per il pagamento della prima rata della Rottamazione quater, il termine è adesso prorogato al 31 ottobre 2023. 

Tra i principali adempimenti in scadenza questo mese troviamo anche il versamento dei contributi per collaboratori domestici e colf. Vediamo poi nel dettaglio qual è il calendario delle scadenze fiscali del mese di luglio 2023 che anticiperanno la sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto, ovvero la sospensione feriale.

Scadenze fiscali: 10 luglio 2023 colf e badanti

Va ricordato che anche per quest’anno è necessario versare i contributi INPS per il lavoro domestico per colf e badanti da parte dei datori di lavoro, in particolare questi contributi vanno pagati ogni tre mesi dai datori. Le scadenze sono infatti relative ai primi 10 giorni nel mese successivo al termine del trimestre di competenza.

Il pagamento può essere effettuato mediante:

  • tramite app IO;
  • con bollettino MAV precompilato inviato dall’INPS;
  • mediante il circuito “Reti Amiche”;
  • scaricando i bollettini pagoPA.

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti o baby sitter sono, quindi, chiamati a versare i contributi trimestrali per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Scadenze fiscali: 17 luglio 2023 IVA, IRPEF e contributi INPS

Lunedi 17 luglio è un giorno ricco di scadenze fiscali. E’ in scadenza il versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie, Tobin Tax, da effettuare con Modello F24 con modalità telematica. Inoltre, è in scadenza il versamento della rata del saldo Iva 2022 per chi ha rateizzato; il versamento della liquidazione Iva del mese di giugno 2023 per chi fa la liquidazione mensile, e il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta nel mese di giugno. Ricordiamo anche che deve essere effettuato entro questa data:

  • versamento IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di giugno, addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza del mese precedente;
  • versamento dei contribuiti INPS dovuti per le retribuzioni del mese di giugno;

Per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, si dovrà utilizzare il modello F24 con codice tributo 6006.

Scadenze fiscali: 20 luglio 2023

Come da comunicato stampa MEF n. 98 del 14 giugno 2023, i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, saldo e acconto, in scadenza al 30 giugno 2023, possono essere effettuati:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

La conferma è arrivata con l’approvazione definitiva da parte del Senato della legge di conversione del decreto 51 del 2023.

La proroga riguarda coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e contestualmente esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La proroga trova applicazione anche per coloro che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 applicano il regime forfetario; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La proroga trova applicazione anche ai soci di società con i requisiti sopra elencati che imputano il reddito per trasparenza.

Scadenze fiscali: 25 luglio 2023 Intrastat

Il 25 luglio 2023 è in scadenza la presentazione degli elenchi riepilogativi mensili/trimestrali delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente.

Sono interessati gli operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale. Nel primo caso occorre prendere in considerazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Nel secondo caso il periodo di riferimento è il 2° trimestre dell’anno in corso, ovvero i mesi di aprile, maggio e giugno.

La presentazione può essere effettuata:

  • con invio all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange);
  • con inoltro all’Agenzia delle Entrate tramite invio telematico.

Scadenze fiscali: 31 luglio 2023

Il 31 luglio è un’altra giornata ricca di adempimenti. In scadenza, da parte di CAF e professionisti la trasmissione delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille dell’IRPEF. Occorre trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. La scadenza riguarda le schede ricevute fino al 15 luglio 2023.

Entro il 31l luglio occorre anche effettuare la richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI 2023 per i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Sono esclusi dal pagamento i soggetti con almeno 75 anni d’età e un reddito non superiore a 8.000 euro. L’esenzione è prevista soltanto se la persona non convive con altri soggetti con reddito proprio, oltre al coniuge. Sono esclusi dall’esenzione anche gli anziani che hanno assunto collaboratori domestici, colf o badanti.

Chi non ha fatto domanda entro lo scorso 30 aprile, per l’esonero per tutto anno, può fare richiesta entro il 31 luglio 2023. In questo caso l’esonero sarà previsto esclusivamente per il 2° semestre dell’anno in corso.

Inoltre, tra le scadenze previste per la fine del mese, per i contribuenti che non beneficiano della proroga al 20 luglio, e per i quali è rimasta la scadenza del 30 giugno 2023 possono effettuare il versamento entro il 31 luglio 2023. In questo caso ai versamenti si dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

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