Con l’arrivo del 2023 arrivano importanti scadenze fiscali per il mese di gennaio, rivolte ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori. Tra queste scadenze ricordiamo le più importanti: il versamento dei contributi ai dipendenti per tutti i datori di lavoro domestico, la presentazione dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato Covid dopo la proroga prevista dall’Agenzia delle Entrate e alcuni adempimenti che riguardano diverse imposte come l’IRPEF, l’IVA e altri versamenti.
Vediamo in questo articolo quali sono tutte le scadenze previste per gennaio 2023 dall’Agenzia delle Entrate che riguardano particolari imposte e obblighi da parte di cittadini, professionisti e imprese.
Indice degli Argomenti
- Scadenze fiscali: 10 gennaio 2023 – contributi colf e badanti
- Scadenze fiscali: 12 gennaio 2023 – comunicazioni
- Scadenze fiscali: 16 gennaio 2023 – IRPEF, IVA e contributi INPS
- Scadenze fiscali: 25 gennaio 2023 – INTRASTAT
- Scadenze fiscali: 26 gennaio 2023 – ravvedimento operoso acconto IVA
- Scadenze fiscali: 31 gennaio 2023 – autodichiarazione aiuti di Stato Covid
- Scadenze fiscali: 31 gennaio 2023 – esterometro
- Scadenze fiscali: 31 gennaio 2023: canone RAi
Scadenze fiscali: 10 gennaio 2023 – contributi colf e badanti
Entro il 10 gennaio occorre effettuare il pagamento della quarta rata dei contributi INPS per colf e badanti. Il pagamento può essere effettuato mediante:
Scadenze fiscali: 12 gennaio 2023 – comunicazioni
Scadono il 12 gennaio gli obblighi di comunicazione agli uffici dell’Amministrazione dello Stato per le ritenute effettuate e le somme corrisposte per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una comunicazione obbligatoria da parte degli organi e delle amministrazioni dello stato.
Scadenze fiscali: 16 gennaio 2023 – IRPEF, IVA e contributi INPS
Per gennaio sono anche stabilite le date ultime per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, e sulla Tobin Tax, l’imposta dovuta le operazioni su strumenti finanziari effettuate nel mese precedente. Si tratta anche di trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari, su valori mobiliari.
Sono interessate a questa imposta le banche e tutte le società che operano verso il pubblico, soggetti che lavorano nelle transazioni finanziarie e intermediari. Si tratta del versamento tramite modello F24 con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le altre scadenze a questa data vi sono i versamenti da parte dei sostituti d’imposta delle ritenute del mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. Sono inclusi qui i soggetti come le società di capitali, enti commerciali, Spa, Srl, cooperative e istituti di credito, società e enti che non svolgono attività commerciali. Per il versamento dell’IRPEF si può utilizzare il modello F24, inserendo il codice tributo 1040, con periodo di competenza 12/2022.
Sempre a questa data è corrisposta alla liquidazione del versamento dell’IVA sul mese precedente. Anche in questo caso si procede tramite modello F24 con modalità telematiche, e sono inclusi negli obblighi imprenditori artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e professionisti che lavorano con partita IVA, società di persone e società di capitali.
A questa data inoltre è attiva la scadenza della comunicazione dei sostituti di imposta della volontà di prestare assistenza fiscale tramite comunicazione diretta, e vi è la scadenza di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati sul canone tv da parte delle imprese elettriche coinvolte. Scadono anche gli adempimenti contabili di diversi soggetti, come i soggetti IVA, le associazioni e gli esercenti commercio al minuto.
Scadenze fiscali: 25 gennaio 2023 – INTRASTAT
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, sia quelli con obbligo trimestrale, con operazioni maggiori di 50.000 euro devono inviare telematicamente gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo precedente verso soggetti UE.
Nel caso di contribuenti con obbligo mensile il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, per i soggetti con obbligo trimestrale, si prendono in considerazione le operazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre dello scorso anno. E’ possibile inviare in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I. oppure utilizzare il servizio di invio telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze fiscali: 26 gennaio 2023 – ravvedimento operoso acconto IVA
Al 26 gennaio 2023 viene stabilito l’ultimo giorno per la regolarizzazione del versamento dell’acconto IVA sul 2022 non effettuato, con l’aggiunta degli interessi la sanzione ridotta. Si tratta di tutti i contribuenti IVA obbligati alla liquidazione della stessa, che devono procedere tramite modello F24 telematicamente.
Sono inclusi nell’obbligo i soggetti come imprenditori artigiani commercianti, lavoratori autonomi con Partita IVA e professionisti, società di diverso tipo, cooperative, enti pubblici e istituti di credito.
Entro questa data è consentito regolarizzare il versamento relativo alla scadenza del 27 dicembre 2022 nel caso di versamento non effettuato o effettuato in misura insufficiente. Entro questa data occorre versare anche gli interessi legali e la sanzione ridotta a un decimo del minimo.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA
- 6013 – Versamento acconto IVA mensile
- 6035 – Versamento IVA acconto
- 8904 – Sanzione
Scadenze fiscali: 31 gennaio 2023 – autodichiarazione aiuti di Stato Covid
Il 31 gennaio 2023 è l’ultimo giorno utile per presentare l’autodichiarazione aiuti di Stato Covid per coloro che hanno ricevuto aiuti erogati nell’ambito del Temporary Framework, ovvero il quadro temporaneo di emergenza istituito a livello europeo per fronteggiare la pandemia. La scadenza originaria era il 30 novembre 2022. Coloro che hanno beneficiato degli aiuti di stato nel corso dell’emergenza covid dovranno provvedere all’invio dell’autodichiarazione. Occorre utilizzare il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del temporary framework.
Scadenze fiscali: 31 gennaio 2023 – esterometro
I Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia devono effettuare entro il 31 gennaio la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Modalità esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Categorie contribuenti:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societÃ
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
- Enti che non svolgono attività commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Altri soggetti
Scadenze fiscali: 31 gennaio 2023: canone RAi
Inoltre a questa data scade il versamento del pagamento del canone RAI per tutti quei soggetti per cui non viene addebitato questo pagamento sulle fatture dell’energia elettrica. Va anche ricordato che per quanto riguarda il canone tv scade la presentazione della richiesta di esonero dal pagamento per la non detenzione di apparecchio televisivo in casa. Se questa comunicazione non viene effettuata, il canone continuerà ad essere addebitato in bolletta.