Scadenze fiscali gennaio 2025: il calendario

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Con l’arrivo del 2025 arrivano importanti scadenze fiscali per il mese di gennaio, rivolte ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori. Tra queste scadenze ricordiamo le più importanti: il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per le partite IVA minori e dei Fringe benefit 2024 per i dipendenti.

Vediamo in questo articolo quali sono tutte le scadenze previste per gennaio 2025 dall’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali: 10 gennaio 2025 – contributi colf e badanti

Entro il 10 gennaio occorre effettuare il pagamento della quarta rata dei contributi INPS per colf e badanti. Il pagamento può essere effettuato mediante:

Scadenze fiscali: 12 gennaio 2025 – pagamento fringe benefit

I datori di lavoro devono effettuare il pagamento dei fringe benefit relativi all’anno 2024. Gli importi corrisposti a titolo di fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, nel rispetto di determinati limiti.

Occorre rispettare il principio di cassa allargato che fa rientrare tutti gli importi pagati nella parte iniziale dell’anno successivo al periodo d’imposta all’interno del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno di imposta precedente. Le somme erogate entro il 12 gennaio 2025 sono considerate nell’anno di imposta 2024.

Per il 2024 la soglia annua prevista è di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Scadenze fiscali: 16 gennaio 2025 – IRPEF, IVA e contributi INPS

L’Agenzia delle Entrate indica 46 versamenti in scadenza per questa data, tra i principali:

  • Secondo acconto IRPEF 2024: Scade il 16 gennaio il termine per le partite IVA individuali con ricavi inferiori a 170mila euro nel 2023 per versare il secondo acconto IRPEF, o la prima rata  relativo all’anno 2024. E’ possibile raitezzare l’acconto IRPEF in 5 rate mensili, da Gennaio fino a Giugno 2025;
  • IVA – Liquidazione periodica: versamento dell’IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F24 (codice tributo: 6012), da parte dei contribuenti Iva mensili.
  • Ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (compensi per l’esercizio di arti e professioni, provvigioni per intermediazione, retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del modello F24.
  • INPS (Contributi personale dipendente): in scadenza il pagamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento con l’utilizzo del modello F24.
  • INPS (Contributi Gestione Separata): versamento dai soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese, mediante il modello F24.

Scadenze fiscali: 25 gennaio 2025 – INTRASTAT (scadenza effettiva lunedì 27 gennaio)

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, sia quelli con obbligo trimestrale, con operazioni maggiori di 50.000 euro devono inviare telematicamente gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo precedente verso soggetti UE.

Nel caso di contribuenti con obbligo mensile il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2024, per i soggetti con obbligo trimestrale, si prendono in considerazione le operazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre dello scorso anno. E’ possibile inviare in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I. oppure utilizzare il servizio di invio telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali: 31 gennaio 2025

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro pari al 2% del canone annuo relativa ai contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese. Per il versamento si utilizza il modello F24.

Inoltre a questa data scade il versamento del pagamento del canone RAI per tutti quei soggetti per cui non viene addebitato questo pagamento sulle fatture dell’energia elettrica. Va anche ricordato che per quanto riguarda il canone tv scade la presentazione della richiesta di esonero dal pagamento per la non detenzione di apparecchio televisivo in casa. Se questa comunicazione non viene effettuata, il canone continuerà ad essere addebitato in bolletta.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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