Il decreto attuativo della riforma fiscale in materia di semplificazioni degli adempimenti fiscali ha introdotto alcune novità in materia di liquidazioni IVA e ritenuta sui redditi da lavoro autonomo. Viene introdotta la possibilità per i contribuenti di rinviare i termini di versamento se di importo inferiore a 100 euro.
Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato, in via definitiva, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il decreto punta a razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, ad armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento e a semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento. Tra le novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, all’art. 9 del testo, troviamo alcune modifiche alla soglia dei versamenti minimi dell’IVA e della ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi.
Dal 2024 verrà infatti data la possibilità (non l’obbligo) di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo. Con il via libera al decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari cambiano anche le scadenze degli adempimenti periodici previsti entro il 16 di ciascun mese.
Vediamo quindi di conoscere tutti i dettagli.
Indice degli Argomenti
Novità liquidazioni IVA
Una visione d’insieme delle novità apportate dal decreto sulla semplificazione agli adempimenti ce la da Il Sole 24 ore. Dal 2024, se l’importo dovuto dalle liquidazioni Iva mensili (quelle da gennaio a novembre) o trimestrali (quelle dei primi tre trimestri solari), non supererà il limite di 100 euro (in precedenza era di 25,82 euro, corrispondente alle vecchie 50.000 lire), il versamento sarà effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e
comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. In precedenza, non era previsto questo termine ultimo del 16 dicembre, che, nella sostanza, aumenterà il numero delle scadenze per i soggetti passivi Iva. Per quelli trimestrali, peraltro, il 16 dicembre non è una scadenza usuale. Ad essere modificati sono dunque i limiti previsti dall’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 100/1998 e dall’articolo 7, comma 1 lettera a) del DPR n. 542/1999:
Queste novità si applicheranno a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, quindi, per i mensili a partire da quella di gennaio 2024, con scadenza di pagamento il 16 febbraio 2024, mentre per i trimestrali a partire dal trimestre relativo a gennaio, febbraio e marzo 2024, con scadenze di pagamento il 16 maggio 2024.
Novità sul fronte della ritenuta
Per i compensi corrisposti da gennaio 2024, assoggettati alle ritenute di acconto o d’imposta dell’articolo 25 (per prestazioni di lavoro autonomo o sulla parte imponibile dei diritti d’autore) o alle ritenute di acconto dell’articolo 25-bis (provvigioni) del Dpr 600/1973, il versamento di queste ritenute sarà “effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno“, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro. Come indicato nella relazione al decreto, la nuova disposizione “consente”, quindi, non obbliga, alla suddetta riduzione della frequenza dei pagamenti.
Quindi, sarà possibile non seguire più la regola generale del pagamento con F24 di queste ritenute entro il 16 del mese successivo rispetto a quello di pagamento del compenso o della provvigione, ma si potrà effettuare il versamento quando si supererà il limite dei 100 euro. In ogni caso, se questo limite non viene superato, entro il 16 dicembre dello stesso anno andrà effettuato il versamento. Questo posticipo del pagamento al momento del superamento dei 100 euro, comunque, non si applicherà per il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, il quale dovrà comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (cioè, il 16 gennaio dell’anno dopo).
Ritenuta d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio appaltatore
L’art 9, c. 6 del decreto in esame (modificando l’art. 25-ter, c. 2-bis D.P.R. 600/1973) prevede novità anche sulle ritenute relative ai corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore. Per effetto delle modifiche previste, il versamento delle ritenute sarà effettuato dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiungerà l’importo di 500 euro, con termine di versamento unificato stabilito al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
In conclusione, il nuovo calendario fiscale del condominio prevede i pagamenti delle ritenute:
- Entro il 16.06 (prima 30.06);
- Entro il 16.12 (prima 20.12) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito, ovvero 500 euro;
- Entro il 16.01 (16 del mese successivo) per le ritenute nel mese di dicembre.
Conclusioni
In definitiva il Decreto attuativo della riforma fiscale riscrive gli adempimenti tributari del contribuente e, tra gli altri, prevede l’ampliamento della soglia all’interno della quale è possibile rimandare il versamento Iva e delle ritenute al periodo successivo. Il limite viene portato a 100 euro.
Queste novità comportano, per coordinamento, analoghe modifiche anche all’art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999: pertanto, i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni), ovvero 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) potranno optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari. Nel caso in cui l’imposta non dovesse superare il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato unitamente a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.