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Rientro dei cervelli esteso anche in caso di figli nati prima del trasferimento

In caso di figli nati prima dell'impatrio del ricercatore o docente in Italia l'agevolazione applicabile è quella estesa. Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 274/20.

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L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 274 – pubblicata in data 26 agosto 2020 – ha offerto importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime agevolativo ed attrattivo cd. “rientro dei cervelli”.

La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della”fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.

Si tratta del regime speciale disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 che ha l’obiettivo di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti che si sono trasferiti all’estero. La norma, ormai a regime da anni, ha subito un importante impulso con l’approvazione del D.L. n. 34/19 (art. 5). In relazione, proprio, al potenziamento di questa agevolazione, arrivano questi importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rientro dei cervelli e figli nati prima del rientro in Italia: ottenimento dell’agevolazione potenziata

Nel caso della risposta ad interpello n. 274/20, l’istante è un cittadino italiano iscritto all’AIRE residente in Svizzera (con moglie e due figli minorenni) e ricercatore presso un’azienda farmaceutica laureato in biotecnologie molecolari. Questi ha chiesto di comprendere se nei suoi confronti fosse o meno possibile applicare il regime cd. “rientro dei cervelli” ed in particolare se potesse fruire della “versione potenziata” di cui al comma 3-ter avendo due figli minorenni fiscalmente a carico.

L’istante, avendo intenzione di accettare un’offerta di lavoro come ricercatore presso un’azienda farmaceutica italiana e rientrando in Italia con tutta la famiglia, chiede conferma circa la possibilità di beneficiare del regime fiscale di favore per i ricercatori che decidono di rientrare in Italia.

L’agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori in sintesi

L’agevolazione per il rientro dei ricercatori e docenti in Italia prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai ricercatori o docenti che:

  • In possesso di titolo di laurea (italiano o estero);
  • Abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca o università all’estero per almeno due anni continuativi;
  • Siano stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • Svolgere attività di ricerca e docenza in Italia;
  • Acquisire la residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione si applica a condizione che il lavoratore e la sua famiglia si trasferiscano (fiscalmente) in Italia per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Sostanzialmente, viene richiesta l’acquisizione della residenza fiscale nel territorio italiano.

Questa agevolazione ha subito una modifica che ne ha potenziato l’applicazione. In particolare il D.L. n. 34/19 ha esteso la durata ordinaria dell’agevolazione da 4 a 6 anni ed ha previsto specifiche ipotesi di durata prolungate in ragione del numero di figli del ricercatore o docente.

In particolare l’agevolazione si applica per 8 anni in caso di presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia. L’agevolazione si applica per 11 anni in caso di presenza di due figli minorenni o a carico.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. La norma in commento non disponendo alcunchè porta a ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente italiano; e che
  2. Non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Vedasi la Circolare n. 22/E/2004;
  3. L’agevolazione può trovare applicazione per un periodo più lungo, 11 anni (nel periodo d’imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale in Italia e nei successivi 10 anni), qualora il contribuente abbia almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo sempre che permanga la residenza in Italia.

Rientro dei Cervelli: conclusioni e consulenza

In questo articolo ho cercato di indicarti tutte le indicazioni utili per ottenere l’agevolazione legata dal Rientro dei Cervelli.

Si tratta di una importante leva fiscale per far rientrare in Italia soggetti che hanno svolto attività di ricerca e docenza all’estero.

La norma, come detto, riguarda sia soggetti cittadini italiani che cittadini UE. Per questo motivo si intende attrarre anche competenze di soggetti esteri, incentivandoli ad operare in Italia.

Inoltre, l’abbattimento del reddito al 90% è sicuramente incentivo molto forte, senza eguali nel nostro ordinamento.

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