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Reverse Charge su manutenzioni

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Reverse Charge su manutenzioni ordinarie e straordinarie su beni immobili

Applicazione del Reverse Charge su manutenzioni ordinarie su edifici, impianti elettrici, caldaie, impianti idraulici e di riscaldamento. Tutte le info in questo articolo.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare le prestazioni di servizi rientranti nel Regime del Reverse Charge in edilizia di cui all’art. 17 co. 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972, ha indicato quale criterio di riferimento i codici ATECO, i quali sono riportati nella Circolare del 27 marzo 2015 n. 14.

Quindi per sapere se le prestazioni rientrano nell’ambito di applicazione del Reverse Charge, occorre vedere se le prestazioni rientrano nei codici ATECO e purché siano riferite ad edifici.

Reverse charge su manutenzioni
Reverse Charge su manutenzioni

Alla luce di questa interpretazione, rientrano nell’ambito applicativo del Reverse Charge anche le prestazioni diverse dai meri servizi di “pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento” identificati dal dato letterale dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72.

Manutenzione ordinaria e straordinaria in Reverse Charge

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile anche alcune prestazioni ricomprese all’interno della nozione di manutenzione ordinaria e straordinaria disciplinato dall’art. 3, co. 1 lett. a) e B) del DPR n. 380/2001.

Ad esempio, vi rientrano le manutenzioni effettuate agli impianti di allarme o alle caldaie, sono prestazioni assorbite nella nozione di “installazione di impianti” o relative alla pulitura delle facciate di un edificio o della posa in opera delle piastrelle, rientranti all’interno delle prestazioni di completamento dell’edificio.

I codici ATECO richiamati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, fanno riferimento anche alle manutenzioni di ascensori e scale mobili, impianti idraulici e di riscaldamento e gli impianti elettrici ed elettronici.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, anche le manutenzioni possono rientrare nella nozione di “completamento“, perché questo termine sarebbe stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico: nel Testo unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001), si fa riferimento a interventi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia.

L’interpretazione effettuata è particolarmente estensiva includendo anche le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Così facendo, tuttavia, ci si allontana dalla formulazione letterale della norma nazionale (art. 17, comma 6, lett. a-ter), avvicinandosi alla formulazione letterale della norma comunitaria di cui la prima costituisce recepimento.

Importanza dei codici ATECO

La direttiva 2006/112/CE all’art. 199, paragrafo 1, lettera a), concede agli Stati membri di disporre l’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili”.

In linea di principio, gli Stati membri hanno la facoltà di implementare l’ambito applicativo del Reverse Charge per uno o più dei servizi elencati. L’interpretazione fornita dell’Agenzia sembra essere intervenuta laddove non è arrivato il legislatore, pur nei limiti consentiti dalla direttiva 2006/112/CE.

Non rientrano nell’ambito applicativo del Reverse Charge, come interpretato dall’Agenzia delle Entrate tutte le manutenzioni, vi rientrano soltanto quelle corrispondenti ad uno dei codici ATECO indicati nella Circolare n. 14/2015.

Ad esempio, non rientrano nel campo di applicazione del Reverse Charge le manutenzioni riguardanti i lavori di isolamento termico e acustico (codice ATECO 43.29.02) o quelle riconducibili ad altri lavori di costruzione e installazione (codice ATECO 43.29.09).

Reverse Charge su manutenzioni relative ad edifici

Le manutenzioni, per rientrare nel meccanismo del Reverse Charge, devono essere riferite ad edifici.

Sono, quindi, escluse le manutenzioni relative a beni immobili diversi dagli edifici, come quelle poste in essere su impianti e macchinari ovvero su terreni o giardini, nonché su parcheggi o piscine (salvo che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio stesso).

Nel caso in cui si sia in presenza di un contratto di appalto relativo a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rientranti sia nel campo di applicazione del Reverse Charge e in parte ad applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie, si deve scomporre le varie prestazioni, ai fini della fatturazione.

Non può essere fatta la semplificazione effettuata dalla Circolare n. 14/2015, che prevede che in presenza di unico contratto di appalto, l’IVA deve applicarsi mediante le regole ordinarie, in quanto tale agevolazione è espressamente riferita agli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 (restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia) e non già alle manutenzioni ordinarie o straordinarie.

Reverse Charge su manutenzioni di edifici: conclusioni

L’applicazione del Reverse Charge su manutenzioni ordinarie e straordinarie riguarda gli impianti elettrici, elettronici, caldaie e riscaldamento. Si tratta, in buona sostanza di manutenzioni di impianti collegati a beni immobili.

Come è stato già detto, l’applicazione dell’inversione contabile sulle manutenzioni è legata allo specifico utilizzo dei codici attività sopra indicati. Inoltre, deve trattarsi di attività legata ad un bene immobile.

Se hai dubbi oppure vuoi approfondire l’applicazione del Reverse Charge su manutenzioni ordinarie o straordinarie relative a beni immobili, conttami!

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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