La Cassazione chiarisce che la residenza effettiva in Italia prevale sui contratti esteri: anche gli atleti con ingaggi internazionali devono dichiarare i redditi nel nostro Paese se qui hanno il centro della loro vita familiare e personale.
La recente ordinanza della Cassazione n. 18874 del 10 luglio 2025 ha fornito chiarimenti definitivi su una questione che interessa migliaia di sportivi, artisti e professionisti con carriere internazionali: quando uno Stato può tassare i compensi di un atleta che vive con la famiglia in Italia ma ha contratti con società estere?
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un ciclista professionista russo che, pur avendo contratti con una società lussemburghese e svolgendo gare all'estero, aveva stabilito in Italia il proprio baricentro familiare. La decisione della Cassazione stabilisce un principio chiaro: la residenza effettiva in Italia è decisiva per la tassazione, indipendentemente dalla nazionalità dell'atleta, dalla sede del datore di lavoro o dal luogo di svolgimento delle prestazioni.
Il quadro normativo internazionale: l'approccio OCSE agli sportivi
Prima di analizzare il caso specifico, è fondamentale comprendere il quadro normativo internazionale che disciplina la tassazione degli sportivi professionisti. Il tema centrale è come permettere ai vari Stati della fonte di poter esercitare la propria potestà impositiva e su quali importi.
Il Commentario OCSE e la casistica del ciclista
Tale tematica viene affrontata nel Commentario OCSE dove viene offerta una casistica variegata in cui viene analizzata anche la fattispecie del ciclista. Il riferimento va al paragrafo 9.3 di commento all'articolo 17 - esempio 2:
"[a] cyclist is employed by a team. Under his employment contract, he is required to travel with the team, appear in some public press conferences organised by the team and participate in training activities and races that take place in different countries. He is paid a fixed annual salary plus bonuses based on his results in particular races".
Questo esempio del Commentario OCSE illustra perfettamente la complessità della tassazione degli sportivi moderni, che combinano:
Compensi fissi annuali indipendenti dal luogo di prestazione;
Bonus legati a performance in competizioni specifiche in diversi Paesi;
Obblighi contrattuali misti (gare, allenamenti, conferenze stampa, attività promozionali);
Mobilità territoriale continua con prestazioni in multiple giurisdizioni.
Criteri di ripartizione secondo l'OCSE
Il Commentario stabilisce che per gli sportivi come i ciclisti, la tassazione deve seguire il principio territoriale delle prestazioni, ma con alcune specificazioni:
Compensi correlabili a specifiche gare: tassabili nello Stato dove si svolge la competizione;
Stipendi fissi e compensi forfettari: ripartibili proporzionalmente tra i diversi Stati dove si svolgono le attività ;
Attività accessorie (conferenze, allenamenti): tassabili dove effettivamente svolte;
Diritti d'immagine: seguono...
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