Registratore telematico: comunicazione per inattività (facoltativa)

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In caso si sospensione dell'attività (ferie, inattività prolungata) per un periodo di oltre 12 giorni è facoltativa la comunicazione dell'evento “fuori servizio” presente nel registratore telematico.

Nelle ipotesi di prolungata inattività del registratore telematico, ad esempio per ferie o chiusura stagionale, gli esercenti attività di commercio al minuto e simili possono essere tenuti a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deriva dalla facoltà dell'esercente di comunicare l'evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività).
Guardando le specifiche tecniche (§ 2.7) presenti sul portale "Fatture e corrispettivi" viene riportato che, in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file. Questo deve contenere la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.
Tuttavia, nel caso in cui l'interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.
In particolare, a prevede la possibilità di segnalare l'inattività per oltre 12 giorni del registratore telematico è stato il provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943, che ha aggiornato la versione 11 delle specifiche tecniche.
Sul punto, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti. Infatti, sul portale Fatture e corrispettivi è indicato che l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.
Pertanto, gli esercenti che decidono di sospendere l'attività (ferie o inattività) non sono obbligati ad effettuare una comunicazione per segnalare la mancata trasmissione dei corrispettivi. Se il registratore telematico viene lasciato (semplicemente) inattivo, al momento della riapertura questi provvederà in automatico ad emettere comunicazioni a saldo zero per i giorni di inattività. La comunicazione avviene solo nel momento in cui, facoltativamente, l'esercente decide di modificare lo status del registratore telematico attraverso l'evento "fuori servizio". Aspetto questo che può avvenire solo nel caso di chiusure prolungate oltre 12 giorni.
La segnalazione, nonostante non sia obbligatoria, tuttavia, appare sicuramente consigliabile. Questo, anche in relazione al fatto che, come riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta ad inte...

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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