Il regime impatriati vale per entrambi i coniugi lavoratori? Requisiti individuali, rientro sfalsato e caso dell'immobile in comproprietà.
L’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riconosce il regime impatriati al singolo lavoratore, non al nucleo familiare. Quando entrambi i coniugi rientrano, ciascuno verifica i propri requisiti in autonomia.
Il regime impatriati previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 non contempla requisiti collettivi per il nucleo familiare: la norma si rivolge sempre al singolo lavoratore che trasferisce la residenza fiscale in Italia. Quando entrambi i coniugi rientrano e lavorano, ciascuno deve dimostrare in autonomia la propria pregressa residenza estera, il rispetto del periodo minimo di permanenza fuori dall’Italia e, se previsto, il collegamento con il nuovo datore di lavoro.
Non esiste alcun meccanismo di trascinamento: il possesso dei requisiti da parte di un coniuge non estende, né condiziona, la posizione fiscale dell’altro. Diverso è il caso in cui i due coniugi rientrano in tempi diversi, situazione che richiede una verifica autonoma anche sotto il profilo della residenza fiscale, oltre che dei requisiti di accesso al regime.

I requisiti che ciascun coniuge deve verificare in autonomia
Il requisito base per l’accesso al regime impatriati è la mancata residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rientro, unito all’impegno a mantenere la residenza italiana per almeno quattro anni successivi. Quando entrambi i coniugi rientrano, questo termine si calcola per ciascuno sulla base della propria storia di residenza estera, indipendentemente da quella del partner: un coniuge può avere maturato tre anni di non residenza mentre l’altro ne ha maturati cinque o sette, e questa differenza non influisce sulla posizione dell’uno rispetto all’altro. Il calcolo resta ancorato ai criteri dell’articolo 2 del TUIR o, in mancanza di iscrizione AIRE, alla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
Il secondo requisito riguarda il possesso di elevata qualificazione o specializzazione, come definite dal D.Lgs. 108/2012 (per i lavoratori altamente qualificati, titolari di Carta blu UE) e dal D.Lgs. 206/2007 (per le professioni regolamentate). Anche questo requisito è personale: ciascun coniuge deve dimostrare autonomamente il possesso del titolo di istruzione superiore e della qualifica professionale corrispondente, oppure lo svolgimento di una mansione rientrante nei livelli 1, 2 o 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011. Non rileva la qualificazione professionale dell’altro coniuge, né il fatto che uno dei due lavori in un settore diverso o non lavori affatto: la verifica riguarda esclusivamente la posizione lavorativa del singolo istante.
Il criterio più delicato per chi rientra con lo stesso datore di lavoro, o con un datore del medesimo gruppo societario, riguarda l’estensione del periodo minimo di permanenza estera da tre a sei o sette anni. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risposte n. 41/2025 e n. 142/2025) chiarisce che questo allungamento si verifica quando, al rientro in Italia, il lavoratore continuerà a operare per lo stesso datore o per un soggetto riconducibile al medesimo gruppo per cui lavorava all’estero. Anche questo criterio va verificato coniuge per coniuge: se uno dei due rientra presso l’azienda italiana del gruppo per cui lavorava all’estero, mentre l’altro trova un nuovo datore di lavoro estraneo a quel gruppo, solo il primo è soggetto al vincolo dei sei o sette anni. Il secondo coniuge resta assoggettato al termine ordinario di tre anni, senza alcuna “contaminazione” dal vincolo più stringente applicato al partner.
Un ultimo elemento agevola proprio le situazioni familiari con tempistiche diverse tra i due coniugi. Con la Risposta n. 66/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il nuovo regime, non è più necessario un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale e l’inizio dell’attività lavorativa agevolata: i requisiti possono maturare anche in un momento successivo al rientro. Questo significa che un coniuge può trasferirsi in Italia prima di aver trovato un impiego che soddisfi i requisiti del regime, e beneficiare comunque dell’agevolazione una volta che quei requisiti si perfezionano, limitatamente ai periodi d’imposta in cui risultano effettivamente soddisfatti. La circostanza non richiede alcun coordinamento con la posizione lavorativa dell’altro coniuge, né che il rientro avvenga nello stesso momento.
| Requisito | Verifica | Riferimento |
|---|---|---|
| Non residenza pregressa | Individuale, minimo 3 periodi d’imposta | Art. 5 D.Lgs. 209/2023 |
| Elevata qualificazione/specializzazione | Individuale, per ciascun coniuge | D.Lgs. 108/2012, D.Lgs. 206/2007 |
| Periodo minimo 6/7 anni (stesso datore/gruppo) | Solo per il coniuge nella condizione, non si estende all’altro | Risposte AdE n. 41/2025, n. 142/2025 |
| Collegamento funzionale rientro-lavoro | Non più richiesto, requisiti maturabili anche dopo | Risposta AdE n. 66/2025 |
Il requisito di un coniuge condiziona l’altro?
Per orientarsi rapidamente tra le situazioni più frequenti, la verifica può essere condotta seguendo tre domande in sequenza, una per ciascun requisito che nella pratica genera dubbi quando in famiglia rientrano due lavoratori.
Il coniuge A ha maturato più o meno anni di residenza estera del coniuge B?
→ Irrilevante. Ogni coniuge dimostra il proprio periodo di non residenza pregressa. Non esiste una soglia “di famiglia” né una media tra le due posizioni.
Il coniuge A rientra per lavorare presso lo stesso datore (o gruppo) per cui lavorava all’estero?
→ Se sì, al coniuge A si applica il periodo minimo di 6 o 7 anni di permanenza estera (Risposte AdE n. 41/2025, n. 142/2025), indipendentemente dalla situazione lavorativa del coniuge B.
→ Se il coniuge B rientra invece presso un datore estraneo a quel gruppo, per B resta valido il termine ordinario di 3 anni. Il vincolo più stringente non si trasmette da un coniuge all’altro.
L’immobile per l’estensione dell’agevolazione è intestato al coniuge non impatriato?
→ Rilevante solo per chi rientra sotto il previgente regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) o nel caso specifico dell’art. 5, comma 10, D.Lgs. 209/2023 per i trasferimenti 2024. Per i nuovi impatriati dal 2025 in avanti, la titolarità dell’immobile da parte del coniuge non produce alcun effetto sull’estensione del regime: la questione è approfondita più avanti in questo articolo.
I profili familiari più ricorrenti nel rientro di entrambi i coniugi
La verifica dei requisiti individuali illustrata nei paragrafi precedenti assume connotati diversi a seconda della situazione concreta della coppia. Nella prassi professionale, tre profili ricorrono con maggiore frequenza e meritano una lettura distinta.
Entrambi i coniugi rientrano nello stesso anno, con datori diversi
È lo scenario più lineare: entrambi trasferiscono la residenza fiscale nello stesso periodo d’imposta, ciascuno con un proprio contratto presso datori di lavoro non collegati tra loro. In questo caso i due percorsi restano paralleli e indipendenti fin dall’inizio. Ogni coniuge presenta la propria richiesta al datore di lavoro (o, per gli autonomi, indica l’opzione in dichiarazione dei redditi), dimostrando singolarmente il periodo di non residenza pregressa e il possesso dei requisiti di qualificazione. L’unico punto di attenzione pratico riguarda la tempistica delle rispettive richieste, che restano procedimenti separati anche quando gestiti dallo stesso consulente fiscale.
Un coniuge rientra prima, l’altro lo raggiunge in un momento successivo
Situazione frequente quando uno dei due anticipa il trasferimento per motivi lavorativi e il resto della famiglia si trasferisce solo in un secondo momento. Sul piano del regime impatriati, ciascun coniuge calcola comunque il proprio periodo triennale di non residenza a partire dal momento in cui trasferisce autonomamente la propria residenza fiscale in Italia: non esiste un termine unico calcolato sul primo dei due rientri. Il tema più delicato in questi casi non riguarda però il regime impatriati in sé, quanto la residenza fiscale del coniuge che resta temporaneamente all’estero: una verifica puntuale del profilo di collegamento con l’Italia, anche sotto il profilo degli interessi familiari prevalenti, è opportuna prima di finalizzare tempistiche di rientro molto distanti tra i due coniugi.
Un solo coniuge lavora, l’altro non ha redditi propri in Italia
Quando solo uno dei due coniugi svolge un’attività lavorativa che genera redditi agevolabili, il regime impatriati riguarda esclusivamente quel coniuge: l’altro, privo di redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, semplicemente non ha nulla da richiedere in questo ambito. Resta comunque rilevante, se ricorrono le condizioni, il ruolo che il coniuge non lavoratore può assumere in relazione all’acquisto di un immobile residenziale, questione che segue regole diverse a seconda che si tratti del vecchio o del nuovo regime impatriati, e che è trattata separatamente più avanti.
Il rientro sfalsato dei coniugi e l’effetto sulla residenza fiscale
Quando i due coniugi non trasferiscono la residenza fiscale nello stesso periodo d’imposta, il regime impatriati non impone alcun coordinamento temporale tra le due posizioni. Ciascun coniuge individua il proprio momento di rientro e da lì decorrono, autonomamente, sia il periodo triennale di non residenza pregressa sia l’impegno quadriennale a mantenere la residenza in Italia. Non è quindi necessario, ai soli fini dell’accesso al regime impatriati, che la famiglia si ricongiunga entro un termine determinato: il secondo coniuge può richiedere l’agevolazione anche a distanza di anni dal rientro del primo, purché soddisfi in quel momento i propri requisiti.
Il vero elemento di attenzione, in questi scenari, non riguarda il regime impatriati ma un profilo distinto: la residenza fiscale del coniuge che rientra per primo, nel periodo in cui il resto della famiglia resta all’estero. L’Amministrazione finanziaria valuta la residenza fiscale anche sulla base del criterio degli interessi familiari prevalenti, e un nucleo familiare che permane all’estero mentre uno dei coniugi lavora già in Italia può generare margini di contestazione sul luogo in cui si radica il centro degli interessi vitali del soggetto. Si tratta di un tema autonomo rispetto ai requisiti del regime impatriati, che richiede una verifica puntuale della propria situazione personale: per un approfondimento specifico sui criteri di collegamento familiare rilevanti ai fini della residenza fiscale, si rimanda a un’analisi dedicata sugli interessi familiari e il loro peso nella determinazione della residenza fiscale.
Nella pratica, le famiglie che pianificano un rientro sfalsato tendono a sottovalutare proprio questo secondo profilo, concentrandosi sui requisiti del regime impatriati e trascurando l’impatto che una permanenza prolungata all’estero del nucleo familiare può avere sulla posizione fiscale di chi è già rientrato. Prima di strutturare tempistiche di trasferimento molto distanti tra i due coniugi, è opportuna una analisi congiunta della posizione di entrambi i coniugi prima del trasferimento, che tenga conto sia dei requisiti individuali per l’accesso al regime impatriati sia degli eventuali riflessi sulla residenza fiscale nel periodo di disallineamento.
L’estensione con l’immobile: perché non riguarda più i nuovi impatriati
Il coinvolgimento del coniuge nell’acquisto di un immobile residenziale, spesso citato come via per prolungare l’agevolazione, appartiene al previgente regime disciplinato dall’articolo 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 147/2015, abrogato dal 1° gennaio 2024. Quella disposizione riconosceva un’estensione di cinque ulteriori periodi d’imposta ai lavoratori che, alternativamente ai figli minori a carico, fossero diventati proprietari di un’unità immobiliare residenziale in Italia entro dodici mesi dal trasferimento o nei dodici mesi precedenti. La norma ammetteva espressamente che l’immobile fosse acquistato “dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà”, a condizione che il diritto acquisito fosse di piena proprietà e non di nuda proprietà o usufrutto.
Il nuovo regime dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 non ha riproposto questo meccanismo generalizzato. L’unica estensione residua, prevista dal comma 10 dello stesso articolo, riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica nel 2024 e riconosce tre periodi d’imposta aggiuntivi, non cinque, a condizione che il contribuente sia divenuto proprietario di un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei dodici mesi precedenti il trasferimento. Il testo di questa disposizione, a differenza del previgente comma 3-bis, non menziona la possibilità di intestare l’immobile al coniuge, al convivente o ai figli: il riferimento è unicamente al contribuente stesso divenuto proprietario.
La conseguenza pratica è netta: per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2025 in avanti, l’acquisto di un immobile, da parte propria o del coniuge, non produce più alcuna estensione del periodo agevolato. Chi rientra oggi con il coniuge e valuta l’acquisto di una casa in comproprietà per ragioni abitative può farlo, ma non deve attendersi alcun beneficio fiscale aggiuntivo sul piano del regime impatriati: quella leva normativa è stata eliminata dalla riforma del 2024 e sopravvive solo per la platea, ormai chiusa, di chi rientrò sotto il vecchio regime o entro la finestra transitoria del 2024.
| Elemento | Vecchio regime (art. 16 co. 3-bis, D.Lgs. 147/2015) | Nuovo regime (art. 5 co. 10, D.Lgs. 209/2023) |
|---|---|---|
| Estensione | 5 periodi d’imposta | 3 periodi d’imposta |
| Platea | Impatriati sotto il regime pre-2024 | Solo residenza trasferita nel 2024 |
| Immobile intestabile al coniuge | Sì, anche in comproprietà | Non previsto dal testo della norma |
| Termine acquisto immobile | 12 mesi prima/dopo il trasferimento | Entro il 31/12/2023 |
Cumulo con il regime neo-residenti per entrambi i coniugi: la finestra 2024-2026
Per i coniugi entrambi in possesso dei requisiti di elevata qualificazione, si è posta anche la questione se il regime impatriati fosse cumulabile, per uno o entrambi, con il regime dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR), che tassa forfettariamente i redditi di fonte estera. Secondo quanto riportato da diverse fonti specializzate, una risposta a interpello non pubblicata del 19 dicembre 2025 avrebbe riguardato proprio il caso di due coniugi, entrambi cittadini britannici, che trasferivano insieme la residenza fiscale in Italia dal 2025: l’Agenzia delle Entrate avrebbe riconosciuto la cumulabilità tra i due regimi in assenza di un divieto normativo esplicito riferito al nuovo art. 5 del D.Lgs. 209/2023. Trattandosi di un documento non pubblicato dall’Agenzia, il riferimento deve essere considerato con la cautela propria di una fonte non direttamente verificabile.
Quell’orientamento, per il periodo in cui era applicabile, trovava comunque fondamento in una fonte primaria pubblicata: la Risposta a interpello n. 16/E del 28 gennaio 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso il cumulo tra i due regimi in assenza di un divieto legislativo esplicito esteso al nuovo regime impatriati. Questo scenario è stato però superato dall’articolo 2 del D.L. 38/2026, che ha modificato l’articolo 1, comma 154, della L. 232/2016 estendendo il divieto di cumulo anche al nuovo regime impatriati. Il divieto decorre dal periodo d’imposta 2027ed è riferito a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2027 in avanti.
Per i coniugi che hanno trasferito, o trasferiscono, la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026, il cumulo resta ammesso e la posizione si cristallizza anche per gli anni successivi al 2027. Per chi pianifica il trasferimento dal 2027 in avanti, invece, ciascun coniuge che intenda beneficiare della flat tax sui redditi esteri dovrà scegliere tra questa e il regime impatriati, senza possibilità di applicarli congiuntamente. Per un’analisi completa del perimetro normativo e della matrice temporale di cumulabilità, si rimanda all’approfondimento dedicato sul divieto di cumulo tra regime impatriati e neo-residenti introdotto dal DL 38/2026.
| Periodo trasferimento residenza | Cumulo impatriati/neo-residenti | Riferimento |
|---|---|---|
| Entro il 31/12/2026 | Ammesso, anche per entrambi i coniugi | Risposta AdE n. 16/E/2025 |
| Dal 1/1/2027 | Vietato | Art. 2, D.L. 38/2026 |
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Due coniugi, due posizioni fiscali da verificare separatamente
Applicare il regime impatriati a due coniugi senza distinguere correttamente i rispettivi requisiti individuali, in particolare il periodo minimo di permanenza estera legato al datore di lavoro, espone a un recupero d’imposta in caso di verifica. Una simulazione personalizzata sulla posizione di entrambi permette di individuare in anticipo eventuali criticità e di calcolare l’agevolazione effettivamente spettante a ciascuno.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
Il regime impatriati si applica automaticamente a entrambi i coniugi se uno dei due lo ottiene?
No. L’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 disciplina un beneficio individuale: ciascun coniuge deve dimostrare autonomamente i propri requisiti, indipendentemente dalla posizione dell’altro.
Se un coniuge ha il vincolo dei 6 o 7 anni di permanenza estera, si applica anche all’altro?
No. Il vincolo rafforzato, previsto quando si rientra presso lo stesso datore o gruppo per cui si lavorava all’estero (Risposte AdE n. 41/2025 e n. 142/2025), riguarda solo il coniuge in quella condizione specifica.
È necessario che entrambi i coniugi si trasferiscano nello stesso anno?
No. Ciascun coniuge calcola il proprio periodo triennale di non residenza dal momento del proprio rientro. Un rientro sfalsato nel tempo può però incidere sulla residenza fiscale del coniuge già trasferito.
Il coniuge non lavoratore può ancora estendere l’agevolazione acquistando un immobile?
Solo nel previgente regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015, abrogato dal 2024) l’immobile poteva essere intestato al coniuge per un’estensione di 5 anni. Il nuovo art. 5, comma 10, D.Lgs. 209/2023 riserva un’estensione di soli 3 anni, ai soli trasferimenti 2024, senza menzionare il coniuge.
Entrambi i coniugi possono cumulare regime impatriati e flat tax neo-residenti?
Solo per trasferimenti di residenza fiscale entro il 31 dicembre 2026, sulla base della Risposta AdE n. 16/E/2025. Dal periodo d’imposta 2027 l’art. 2 del D.L. 38/2026 vieta il cumulo per i nuovi trasferimenti.
Un coniuge senza redditi da lavoro in Italia ha comunque un ruolo nel regime impatriati?
No, il regime riguarda solo redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo prodotti in Italia. Il coniuge privo di tali redditi non ha alcuna posizione da richiedere in questo ambito.