Regime forfettario al 5%: quando si perde l’aliquota ridotta

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L’aliquota ridotta al 5% spetta solo a chi applica il forfettario dal primo anno di attività, senza interruzioni o passaggi dal regime ordinario. La risposta n. 226/E/24 dell’Agenzia delle Entrate chiude ogni dubbio: cambiare regime nello stesso quinquennio ti preclude il beneficio fiscale, anche se hai iniziato da pochi mesi.

L’aliquota ridotta al 5% del regime forfettario si applica solo nei primi cinque anni di attività, a condizione di adottare il forfettario fin dall’inizio senza interruzioni. Il passaggio dal regime ordinario al forfettario, anche nello stesso quinquennio, preclude definitivamente l’agevolazione.

Apri partita IVA e punti all’aliquota ridotta del 5% invece del 15%? Risparmi significativamente nei primi cinque anni. Su 30.000 euro di compensi annui, l’imposta sostitutiva scende da 4.500 a soli 1.500 euro. Ma attenzione: questo beneficio richiede condizioni precise e non ammette interruzioni o cambi di regime.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 226 del 2024, ha chiuso ogni interpretazione creativa: chi parte in regime ordinario e passa successivamente al forfettario non può mai applicare l’aliquota agevolata, nemmeno se resta nel quinquennio dall’apertura della partita IVA. Il passaggio tra regimi spezza la continuità necessaria per accedere al beneficio fiscale.

Questo chiarimento impatta migliaia di professionisti e imprese che valutano strategicamente quando e come aderire al regime agevolato, spesso con risultati fiscali completamente opposti alle aspettative.

Come funziona l’aliquota ridotta al 5%

L’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/14 prevede un’imposta sostitutiva del 5% anziché del 15% per le nuove attività in regime forfettario. Questa agevolazione copre il periodo d’imposta di avvio e i quattro anni successivi, quindi un quinquennio complessivo.

Confronta il risparmio su 25.000 euro di compensi annui: con l’aliquota standard paghi 3.750 euro di imposte, con quella ridotta solo 1.250 euro. La differenza annua di 2.500 euro si moltiplica per cinque anni, generando un beneficio totale di 12.500 euro.

Il requisito fondamentale è la novità assoluta dell’attività. Non devi proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo. L’unica eccezione riguarda i periodi di pratica obbligatoria per l’esercizio di professioni ordinistiche: questi non costituiscono “mera prosecuzione” e permettono l’accesso al beneficio.

La norma protegge chi avvia realmente una nuova impresa o professione, non chi semplicemente cambia forma giuridica mantenendo la stessa clientela e le stesse competenze. Questa distinzione appare sottile ma produce conseguenze fiscali rilevanti.

Confronto tassazione: aliquota ordinaria vs. aliquota ridotta

Questa tabella confronta l’imposta dovuta applicando un’aliquota ridotta del 5% contro un’aliquota ordinaria del 15% su diverse basi imponibili.

Base imponibileAliquota ridotta 5%Aliquota ordinaria 15%Risparmio fiscale ottenuto
€ 20.000€ 1.000€ 3.000€ 2.000
€ 30.000€ 1.500€ 4.500€ 3.000
€ 40.000€ 2.000€ 6.000€ 4.000
€ 65.000€ 3.250€ 9.750€ 6.500

La maggior parte dei contribuenti che perdono l’aliquota al 5% scopre il problema solo in dichiarazione dei redditi, quando ormai le scelte fiscali dell’anno sono irreversibili.

Passaggio da regime ordinario a forfettario: il caso della risposta n. 226/E/24

Una contribuente apre partita IVA e contestualmente continua il lavoro dipendente. Nel primo anno di attività autonoma supera i 30.000 euro di reddito da dipendente (ora a 35.000 euro) e resta esclusa dal regime forfettario, applicando quello ordinario. L’anno successivo cessa il rapporto di lavoro, rientra nei limiti e chiede di adottare il forfettario con aliquota al 5%.

L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente. La contribuente può certamente passare al forfettario dal secondo anno, ma deve applicare l’aliquota ordinaria del 15%. L’aliquota ridotta spetta esclusivamente a chi adotta il regime agevolato fin dall’anno di apertura della partita IVA, senza interruzioni o passaggi da altri regimi.

La logica sottostante è chiara: il legislatore ha previsto il beneficio per agevolare lo start-up di nuove attività, non per premiare strategie di ingresso posticipato nel regime forfettario. Chi inizia in ordinario manifesta già una capacità reddituale che non necessita di particolare sostegno fiscale.

Questa interpretazione restrittiva sorprende molti contribuenti. Alcuni ritengono che i “cinque anni dall’inizio attività” si riferiscano alla data di apertura della partita IVA, indipendentemente dal regime adottato. Ma la norma richiede continuità nell’applicazione del forfettario, non solo vicinanza temporale all’avvio.

Il criterio della “mera prosecuzione” spiegato dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate specifica che occorre valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative acquisite durante il rapporto precedente. Cambiare solo la veste formale dell’attività non basta per accedere al beneficio.

Consideriamo il caso concreto: sei dipendente come grafico presso un’agenzia pubblicitaria. Apri partita IVA continuando a svolgere grafica per clienti del settore pubblicitario, magari includendo l’ex datore di lavoro. Questa situazione configura una mera prosecuzione anche se formalmente hai iniziato una “nuova” attività.

Al contrario, se lavoravi come grafico e apri partita IVA come consulente informatico, l’attività è genuinamente nuova: mercato diverso, competenze diverse, clientela diversa. In questo scenario puoi applicare l’aliquota al 5% se rispetti tutti gli altri requisiti.

La valutazione richiede attenzione caso per caso. Non esistono automatismi: anche restare nello stesso settore può essere legittimo se cambi effettivamente ruolo, competenze e mercato di riferimento. L’elemento decisivo è la sostanza economica, non la forma giuridica.

Requisiti per applicare l’aliquota ridotta: tutti i vincoli

Oltre alla novità dell’attività, devi rispettare i limiti generali di accesso al regime forfettario. Nel 2025 i ricavi e compensi non possono superare 85.000 euro annui. Questo tetto vale sia per entrare nel regime sia per mantenerlo negli anni successivi.

Le cause di esclusione bloccano l’accesso fin dall’inizio. Non puoi adottare il forfettario se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, anche da un solo rapporto. Questa è esattamente la situazione che ha generato il caso della risposta n. 226/E/24.

Altre cause ostative includono il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, la partecipazione a società di persone o associazioni professionali, il sostenimento di spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.

Verifica anche i beni strumentali: il loro valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, non deve superare 20.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Questo limite considera sia acquisti che locazioni finanziarie, escludendo immobili e veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Attenzione: Una sola causa di esclusione nel primo anno ti preclude definitivamente l’aliquota al 5%, anche se negli anni successivi rientri pienamente nei requisiti. Il beneficio si perde in modo irreversibile.

Gli errori più comuni che costano l’aliquota ridotta

Molti contribuenti perdono il beneficio per valutazioni errate sul concetto di “primo anno di attività“. Alcuni ritengono che azzerare e riaprire la partita IVA ripristini il quinquennio agevolato. Falso: conta la continuità sostanziale dell’attività, non la numerazione della partita IVA.

Altri immaginano che trasformare una ditta individuale in società (o viceversa) costituisca un nuovo inizio. Anche qui la risposta è negativa se prosegui la medesima attività con la stessa clientela. La forma giuridica non incide sulla qualificazione della continuità economica.

Un errore frequente riguarda le società di persone: alcuni soci che escono dalla compagine pensano di poter aprire partita IVA individuale nello stesso settore applicando l’aliquota al 5%. L’Agenzia delle Entrate considera questa situazione come prosecuzione, non come nuovo inizio.

Infine, attenzione ai periodi di prova o formazione retribuita. Se hai lavorato come dipendente in un settore e apri partita IVA nello stesso ambito subito dopo, anche un breve rapporto di lavoro può configurare la “mera prosecuzione” che blocca il beneficio fiscale.

Quando recuperi l’aliquota al 5% dopo una partenza sbagliata

La risposta è semplice ma frustrante: mai. Una volta persa l’opportunità di applicare l’aliquota ridotta fin dal primo anno, non esistono meccanismi di recupero o sanatoria. Il beneficio fiscale si lega indissolubilmente alla fase di start-up continuativo in regime forfettario.

Questa rigidità sorprende molti professionisti che immaginano una seconda possibilità. Alcuni valutano di chiudere la partita IVA, attendere un periodo congruo e riaprirla. Strategia rischiosa e probabilmente inefficace: se prosegui la stessa attività con la stessa clientela, l’Agenzia può contestare la continuità sostanziale nonostante l’interruzione formale.

L’unica strada per accedere successivamente all’aliquota al 5% è avviare un’attività genuinamente diversa: altro settore, altre competenze, altra clientela. Ma questo significa cambiare realmente lavoro, non semplicemente riconfezionare lo stesso business con un nuovo involucro formale.

Considera quindi con estrema attenzione la scelta del regime nel primo anno. Vale la pena posticipare l’apertura della partita IVA di qualche mese se questo ti permette di rientrare nei requisiti ed evitare cause di esclusione? Spesso sì, considerando il risparmio quinquennale che può superare i 10.000 euro.

Consulenza personalizzata sul regime forfettario

La scelta del regime fiscale e la valutazione dei requisiti per l’aliquota ridotta richiedono analisi personalizzate che considerano la tua situazione specifica. Ogni caso presenta variabili uniche: settore di attività, tipologia di clientela, provenienza professionale, redditi complessivi.

Un errore nella pianificazione iniziale può costarti migliaia di euro nei cinque anni successivi. La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che le interpretazioni creative o le letture ottimistiche della norma non reggono ai controlli fiscali.

Contattaci per una valutazione preventiva gratuita della tua situazione. Insieme definiremo la strategia di ingresso nel regime forfettario che massimizza il risparmio fiscale legale, evitando errori che potrebbero precluderti benefici significativi negli anni a venire.

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    Fonti

    • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89
    • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 226 del 22 novembre 2024
    • D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 3
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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