Regime fiscale degli enti: fondazioni, associazioni

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Guida pratica e aggiornata su qualificazione commerciale/non commerciale, RUNTS, regimi forfetari art. 80 CTS, esenzioni e decorrenze 2026.

La tassazione di associazioni, fondazioni ed Enti del Terzo Settore non dipende dalla veste giuridica, ma dalla corretta qualificazione dell’attività come commerciale o non commerciale secondo l’art. 79 del Codice del Terzo Settore, oggi aggiornato con la soglia di tolleranza del 6%6% fino a tre periodi d’imposta consecutivi e con un nuovo quadro di decorrenze dal 2026 stabilito dal decreto fiscale 17 giugno 2025, n. 84. 

Dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 (per esercizi solari, dal 1° gennaio 2026) entra infatti in vigore il Titolo X del CTS, completando il percorso di riforma e rendendo pienamente operativi i regimi fiscali dedicati, tra cui il forfettario a scaglioni dell’art. 80 per gli ETS non commerciali con attività commerciali non prevalenti. Per imprenditori e privati che finanziano o amministrano enti, una pianificazione coerente con art. 79–80 CTS, RUNTS art. 22 e con le esenzioni indirette dell’art. 82 è oggi essenziale per minimizzare rischi di riqualificazione e ottimizzare il carico fiscale.


Cosa si intende per ente e perché la forma non basta

Associazioni e fondazioni sono organizzazioni collettive accomunate dall’autonomia patrimoniale e da regole di governance, ma si distinguono per struttura: le associazioni sono a base personale, le fondazioni a base patrimoniale; ai fini fiscali, però, conta la prevalenza delle attività commerciali o meno, non la sola etichetta civilistica. Il CTS consolida questo approccio: la qualifica fiscale dell’ente dipende dalla natura delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS, dalle “attività diverse” e dagli indicatori di prevalenza economica fissati dall’art. 79, non dalla forma di associazione o fondazione in sé. In pratica, un’associazione può essere fiscalmente commerciale se l’attività commerciale è prevalente, mentre una fondazione può mantenere natura non commerciale se le attività rientrano nei limiti dell’art. 79 e dell’eventuale tolleranza 6% su tre periodi.

Personalità giuridica e RUNTS: l’opzione dell’art. 22 CTS

Oltre all’iter classico di riconoscimento, il CTS consente di acquisire personalità giuridica tramite iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con controllo notarile sui requisiti formali e patrimoniali, ai sensi dell’art. 22 CTS. Il notaio redige l’atto, verifica i requisiti previsti, e l’Ufficio RUNTS procede all’iscrizione, con effetti sulla piena separazione patrimoniale e sulla governance, utile per la tutela del patrimonio e la responsabilità degli amministratori. La scelta RUNTS incide anche su regimi fiscali applicabili e su accesso a benefici dedicati al perimetro ETS, rendendo strategica la progettazione statutaria e contabile sin dall’origine.

Novità 2026: decorrenza del Titolo X CTS e tolleranza 6%

Il decreto fiscale 17 giugno 2025, n. 84 ha fissato la decorrenza delle norme fiscali del Titolo X CTS al primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, superando definitivamente il vincolo dell’autorizzazione UE, fatta eccezione per i “titoli di solidarietà” di cui all’art. 77. Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la decorrenza varia in funzione della data di chiusura, con operatività dalla prima apertura successiva al 31 dicembre 2025, come chiarito dalla prassi specialistica. Contestualmente, trova applicazione l’art. 79 nella versione aggiornata, che considera non commerciali le attività di interesse generale quando i corrispettivi non superano i costi diretti o li superano entro il 6% per non oltre tre periodi consecutivi, rafforzando la certezza nella gestione dei margini fisiologici.

Qualificazione fiscale: art. 79 CTS in pratica

L’art. 79 CTS disciplina la commercialità o non commercialità delle attività di interesse generale, ancorando la verifica a parametri oggettivi di costo/ricavo e alla loro ripetizione nel tempo, oltre a fissare la qualificazione dell’ente nel suo complesso in base alla prevalenza delle attività commerciali. Per attività istituzionali rese a fronte di corrispettivi, la non commercialità sussiste se i ricavi non superano i costi di diretta imputazione oppure se l’eventuale eccedenza resta entro il 6% per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi, tolleranza che evita riqualificazioni per scostamenti minimi. Le “attività diverse” sono ammissibili nei limiti e alle condizioni normative e regolamentari, e concorrono alla verifica di prevalenza che determina l’accesso ai regimi di favore o l’applicazione del regime ordinario d’impresa.

Soglia 6% per tre anni
Dal 2026, la tolleranza è pari al 6% per ciascun periodo e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi ai sensi dell’art. 79, co. 2-bis CTS, in sostituzione del precedente 5% per due periodi, con decorrenza legata al Titolo X CTS.

Regime forfettario ETS: art. 80 CTS a scaglioni

Gli ETS non commerciali possono applicare per le attività commerciali non prevalenti il regime forfettario dell’art. 80 CTS, che determina il reddito imponibile applicando coefficienti di redditività “a scaglioni” distinti tra prestazioni di servizi e altre attività, senza tetti massimi di entrate. Per le prestazioni di servizi i coefficienti sono 7% fino a 130.000 euro, 10% tra 130.001 e 300.000 euro, 17% oltre 300.000 euro; per le altre attività sono 5%, 7%, 14% sugli stessi scaglioni, con regola di prevalenza per gli enti che svolgono entrambe le tipologie. Questo regime sostituisce una complessa contabilità analitica per i segmenti commerciali non prevalenti, ma richiede tracciabilità dei ricavi per evitare automatismi sfavorevoli nelle ipotesi di mancata distinta annotazione.

Tabella – Coefficienti art. 80 CTS (ETS non commerciali)

Tipologia attivitàRicavi fino a € 130.000Ricavi € 130.001–€ 300.000Ricavi oltre € 300.000
Prestazioni di servizi7%10%17%
Altre attività5%7%14%

Nota: i coefficienti si applicano “a scaglioni” e, in caso di compresenza di servizi e altre attività, conta l’attività prevalente o, in assenza di distinta annotazione, si presume prevalenza dei servizi.

Regimi speciali per ODV e APS

Dal 2026 ODV e APS beneficeranno della continuità di misure dedicate: decommercializzazione di specifiche attività istituzionali e, sotto € 85.000, possibilità di un regime forfettario ex art. 86 con coefficienti molto contenuti e semplificazioni IVA, secondo quanto anticipato dalle analisi specialistiche. Le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali possono essere considerate non commerciali se svolte verso iscritti, associati e altre APS alle condizioni di legge, consolidando la pianificazione delle entrate tipiche del mondo associativo. La corretta iscrizione al RUNTS e la conformità statutaria restano prerequisiti per fruire dei regimi, con necessità di monitorare eventuali correttivi normativi in itinere.

Imposte indirette: registro, ipotecaria, catastale, bollo

L’art. 82 CTS prevede misure di favore in materia di imposte indirette: in particolare l’imposta di bollo è esente per gli atti e i documenti posti in essere dagli ETS, mentre per gli atti immobiliari l’imposta di registro e le ipocatastali sono in misura fissa a favore degli ETS, con specificità per ODV e APS in base a prassi e norme di riferimento. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 e successivi documenti sull’attuazione post riforma, anche alla luce delle novità di autoliquidazione e semplificazioni introdotte dai decreti del 2024 e dei primi interventi del 2025. Restano ferme le prassi su esenzioni collegate alle modifiche statutarie necessarie per l’allineamento al CTS e ai casi in cui l’agevolazione riguarda specifiche categorie di ETS, come richiamato dalle fonti specialistiche.

IMU e tributi locali

Per l’IMU permane un’impostazione legata all’uso non commerciale dell’immobile, con esenzione solo in caso di svolgimento di particolari attività rese in forma non commerciale secondo il perimetro già noto, fatti salvi gli interventi regolamentari degli enti locali su altri tributi. In chiave operativa, è opportuno verificare la coerenza tra destinazione d’uso, attività effettivamente svolta e qualificazione fiscale per evitare disallineamenti tra regimi diretti e indiretti. Anche su questo fronte, la corretta tenuta documentale e la riconciliazione contabile per centro di costo aiutano nell’eventuale contraddittorio.

Fonti

  • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore): artt. 5, 22, 79, 80, 82; Titolo X decorrenza dal periodo successivo al 31.12.2025 per effetto del D.L. 17.06.2025, n. 84 (salvo art. 77).
  • Art. 79 CTS
  • Art. 80 CTS
  • Art. 22 CTS
  • Art. 82 CTS e prassi AdE, circ. 3/E del 16.02.2024.
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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. andreabaldini@fiscomania.com
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