Le domande per beneficiare del Reddito di emergenza potranno essere presentate dal 7 aprile fino al 31 maggio 2021. Chi potrà beneficiarne, quali sono le incompatibilità previste?

Il Decreto Sostegni ha finanziato tre mensilità del Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L’INPS, con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021 ha comunicato le modalità di presentazione delle domande di reddito di emergenza.

L’INPS ha fornito poi ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 61/2021 del 14 aprile 2021 chiarendo quali sono i requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali richiesti, le compatibilità e incompatibilità previste con il Reddito di emergenza ed anche le modalità di calcolo.

Nel messaggio INPS del 26 aprile, è stato annunciato che:


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza di cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine perentorio di presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021 con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021.

Pertanto, le domande potranno essere presentate fino al 31 maggio 2021 e non più fino al 30 aprile.

Reddito di emergenza
Reddito di emergenza

Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in condizioni di necessità.

Viene riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400 euro, per le mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.

Quali sono i requisiti necessari per beneficiare del Reddito di emergenza?

Il Reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda:

  • Il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • Un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • Valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
  • Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Requisiti di compatibilità

Il Reddito di emergenza non è compatibile:

  1. Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  2. Con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  3. Con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  4. Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Devono sussistere alcuni requisiti di compatibilità:

  1. Il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DISCOLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  2. Al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Requisiti di compatibilità

Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è
necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

  • Di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • Alla data del 23 marzo 2021 di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • Alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda potrà essere presentata dal 7 aprile fino al 31 maggio 2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS (www.inps.it);
  • gli Istituti di patronato.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Quando arrivano i pagamenti?

I pagamenti della prima mensilità saranno erogati dalla metà di maggio, la seconda mensilità a partire dalla metà di giugno, la terza e ultima mensilità a metà luglio.

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