HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriLavoro dipendente di fonte estera: tassazione in Italia

Lavoro dipendente di fonte estera: tassazione in Italia

Le modalità di tassazione in Italia dei redditi da lavoro dipendente di fonte estera: residenza fiscale e periodo di soggiorno. Retribuzioni convenzionali e credito di imposta per redditi di lavoro dipendente di fonte estera.

Il criterio generale di tassazione del reddito da lavoro dipendente di fonte estera riguarda il luogo (Stato) Stato dove l'attività viene svolta, oltre che, in base ai principi generali, nello Stato di residenza del lavoratore. In ogni caso, devono essere analizzate: la residenza del lavoratore, la sua permanenza all'estero, le modalità concrete di svolgimento dell'attività.

Accade sempre più frequentemente che cittadini italiani vadano a lavorare all'estero, sia alle dipendenze di società italiane che alle dipendenze di datori di lavoro stranieri, mantenendo, tuttavia, la residenza fiscale in Italia. Per questo il problema legato alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente di fonte estera è così importante.

Sul tema il nostro Legislatore ha previsto un differente meccanismo di tassazione di questi redditi da applicarsi nei confronti di un soggetto lavoratore dipendente residente da quello non residente. Il mantenimento della residenza in Italia comporta l'obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all'estero. Questo sulla base del principio della "world wide taxation" (articolo 3 del DPR n. 917/86, TUIR), salvo previsioni particolari contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (modello OCSE). Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti. Mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel paese nel quale lavorano solo sull'ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte o della territorialità).

Di seguito andiamo ad analizzare i criteri di tassazione dei redditi da lavoro dipendente estero da parte di lavoratori fiscalmente residenti in Italia e come possono essere superate le problematiche legate alla doppia imposizione giuridica dei redditi.

La resid...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

78 COMMENTI

  1. Salve, mi risulta che le retribuzioni convenzionali non siano applicabili per lavoratori assunti all’estero, ma all’interno dell’UE. Corretto? Grazie

  2. L’Inps, con la circolare n. 28 del 7 febbraio 2017, fornisce le istruzioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi, non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, e la regolarizzazione del mese di gennaio 2017.
    Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea

    le ho fatto questa domanda perchè in fase di compilazione 730 da parte del caf per lavoro estero (Romania) non hanno utilizzato le retribuzioni convenzionali, ma ho dovuto dimostrare l’effettivo reddito percepito (lavoro dipendente), a cui comunque hanno applicato il credito d’imposta per quanto già pagato all’estero.

  3. Si parla di sicurezza sociale ma non di imposte. Da un punto di vista fiscale fa vede l’articolo 51 comma 8-bis del DPR n. 917/86.

  4. Buongiorno,
    vorrei un cortese chiarimento sul valore dell’art. 15/1 (e 14/1 per un paio, Irlanda e Grecia) relative ai redditi di lavoro dipendente delle poco più di 60 convenzioni bilaterali firmate dall’Italia.
    Queste dicono che i redditi prodotti in Italia sono tassati in Italia, quelli esteri all’estero. L’Italia non c’entra. E’ logico e allineato con la legislazione italiana in vigore alla data di entrata in vigore delle convenzioni che quasi tutte sono antecedenti al 2000. Credo che non poteva essere diversamente perchè la convenzione anzichè evitare la doppia imposizione la avrebbe creata con grave pregiudizio dei contribuenti.
    A mio avviso l’estensione della tassazione ai redditi ovunque prodotti in vigore dopo il 2000 non può far modificare il significato della convenzione, altrimenti la stessa direbbe che i redditi sono tassati all’estero e pure in Italia. In tal modo verrebbe però modificata la convenzione – non nello scritto, ma nel significato e quindi di fatto modificata, ma la convenzione prevale per legge italiana e internazionale sulla normativa interna e può essere modificata solo con la procedura bilaterale o, al limite estremo, con revoca unilaterali rispettando però i tempi previsti: infatti le norme italiane dicono sempre salvo diversa previsione delle convenzioni.
    D’altronde se non fosse così che senso avrebbero le convenzioni? Solo quello di stabilire il credito? Per questo basta la legge italiana (art. 165).
    Se nel marasma che ho in questo tempo su questi argomenti perchè direttamente interessato a capirli per cui leggo un pò dappertutto ho effettivamente tutto ben confuso vorrei ricevere chiarimenti su quanto leggo nell’art. di riferimento.
    Nel presente articolo leggo che in due occasioni viene scritto che i redditi prodotti all’estero sono tassati soltanto all’estero.
    Negli esempi leggo che in base allo stesso articolo 15/1 i redditi sono tassati anche in Italia.
    Vorrei cortesemente avere un chiarimento in merito ed aiutarmi a chiarire la situazione.
    Ringrazio sentitamente per la gentile risposta.

  5. Le convenzioni sul reddito da lavoro dipendente non dicono quanto lei afferma, mi dispiace. La convenzione deve essere letta in modo più attento assieme al commentario. I redditi da lavoro dipendente percepiti da un soggetto all’estero sono tassati sia nello stato estero ove sono percepiti sia nello stato di residenza fiscale, se il lavoratore è stabilmente all’estero da oltre 183 giorni. Poi ci sono situazioni particolari per cui il reddito può essere tassato solo nello stato estero ove è stato percepito.

  6. Buonasera, sono in architetto che lavora in Italia come dipendente con contratto a tempo determinato con scadenza Giugno 2018. (No iscrizione all’albo, no partita IVA). Il mio datore di lavoro mi sta proponendo di seguire un cantiere in Cina per un periodo di 2 anni circa con un “contratto di cantiere francese” poiché lo studio ha un ufficio anche in Francia con ragione sociale credo diversa da quella italiana. Vorrei domandare quale è il regime di tassazione a cui dovrò far fronte con questa nuovo contratto. Al momento sono residente in Italia.
    Cordialmente
    Paolo

  7. Per risposte a quesiti di carattere personale c’è il nostro apposito servizio di consulenza online dedicato. Quello che posso dirle è che bisogna capire se il contratto sarà o meno di lavoro dipendente.

  8. Buonasera, in effetti è complicato capire se un reddito di lavoro dipendente prestato all’estero debba essere
    dichiarato in Italia. Al figlio di una mia amica che ha lavorato per meno di 183 giorni in Germania, presso
    un azienda tedesca , non è iscritto Aire le è stato detto che doveva dichiarare questo reddito…..di controparte gli era stato anche detto che se il figlio non possedeva niente in Italia ne aveva percepito altri redditi in Italia…..non doveva fare nulla perché le imposte le aveva già pagate in Germania.
    Quindi cosa si doveva fare di preciso e corretto ???
    Cordiali saluti
    Barbara

  9. Non ho abbastanza informazioni per risponderle, ma da quanto mi dice non è corretto quello che le hanno detto. Se vuole approfondire mi contatti in privato.

  10. Gentilissimo,
    mi sono trasferita negli USA a febbraio dove ho un lavoro come ricercatrice in una universita’ a NY. Ho fatto richiesta di iscrizione all’AIRE a fine Febbraio ma, data l’efficienza del servizio consolare italiano, hanno comunicato la mia richiesta al comune di residenza solo a Settembre 2017. Dato l’accordo in termini di tassazione tra USA ed Italia, mi sembra assurdo io debba pagare le tasse in Italia pur avendo fatto tutto in regola, ovvero rispettando la regola dei 183 giorni. Sa darmi un consiglio su cosa posso fare in merito?

    La ringrazio tanto.

    Elisa

  11. Salve Elisa, esistono delle regola sulla residenza fiscale che devono essere rispettate. I 183 giorni partono dall’Iscrizione AIRE, tuttavia, è necessario analizzare meglio la situazione per capire se è possibile utilizzare soluzioni alternative.

  12. Buongiorno,
    gentilmente vorrei chiarirmi questi dubbi:
    da 5 anni mio marito residente in Italia lavora in Svizzera Tedesca dove l’azienda lo ha segu per produrre un documento che si chiama permesso di lavoro G che gli serve per poter circolare in Svizzera e ha una scadenza quinquennale. In effetti torna a casa il venerdì sera e riparte il lunedì mattina prestissimo per essere al lavoro per le 6.00, quindi permane in Svizzera in strutture prenotate dall’azienda svizzera per tutta la settimana per poi rientrare a casa in Italia solo da venerdì a domenica.
    Quindi a lui che permane all’estero per più di 183 gg/anno in uno stato che esclude l’applicazione dell’imposta in Italia dovrebbero essere applicate le famose convenzioni?
    Mi può gentilmente fare un’esempio sulla base di un reddito presunto che deciderà lei, grazie?
    La ringrazio molto
    Lidia

  13. Salve Lidia, la questione è da analizzare più in dettaglio. Credo che suo marito possa rientrare nella categoria dei “frontalieri”, ma bisogna verificarlo. In questo caso il reddito estero deve essere tassato anche in Italia, ma con modalità diverse da quelle ordinarie.

  14. buongiorno. sono un dipendente a tempo indeterminato, residente in italia e svolgo presso gli stati uniti e più di 180 annuali le mie attività lavorative per la mia azienda italiana. non ho un contratto di distacco ma viene riconosciuto un forfait giornaliero pagato e tassato in italia.
    dato che l’importo forfettario è di 150 € lordi avrei necessità di capire quanto segue:
    – quali sono gli indici per il calcolo del differenziale della vita fra Roma e Gli USA e di conseguenza l’importo che l’azienda dovrebbe pagare al dipendente? visto il carico fiscale italiano mi ritrovo delle 151 € circa 105-110 €… vorrei discutere con HR per fargli presente che gli importi giornalieri e forfettari non ricoprono le spese e la differenza di costo della vita fra l’Italia e gli USA ma non come applicare eventuali coefficienti

  15. Il calcolo di indicatori di questo tipo, anche se riesce a trovarli, dipende poi sempre dalla contrattazione e dalla forza delle parti. Se l’azienda non è disposta a riconoscerle un adeguamento, anche se trova questi indici sarà difficile farselo riconoscere.

  16. Buongiorno, sono dipendente presso una sociieta’ francese ma ho famiglia che risiede in Italia. Io sono in Francia dal lunedi al giovedi, il venerdi lavoro in Italia e resto in Italia per il WE. Il fiscalista dell’azienda mi ha detto che sono fiscalmente residente in Italia per via della famiglia per cui mi verra’ applicata la doppia imposizione con credito. Le volevo chiedere se rientro nella casistica di retribuzione convenzionale per la dichiarazione in Italia e quale vantaggio porta se la retribuzione in Francia e’superiore di quella convenzionale … per quanto riguarda le detrazioni i di imposta su quale paese si applicano ? Grazie

  17. Per verificare se è possibile applicare le retibuzioni convenzionali bisogna verificare una serie di aspetti. Se interessato mi contatti in privato per una consulenza personalizzata.

  18. mio figlio ha svolto per un periodo inferiore a 183 giorni lavoro di maestro di sci in francia. ha percepito il compenso lordo patuito con bonifico bancario presso il suo conto in italia. come deve comportarsi per pagare in italia il reddito evitando la la doppia tassazione ?

  19. Deve rivolgersi ad un commercialista esperto in questo ambito per la compilazione della dichiarazione dei redditi italiana.

  20. Buongiorno.
    Sono domicialto in Svizzera (Losanna) da giugno 2016 con permesso di lavoro di tipo B e sono dipendente di una società Svizzera con contratto a tempo indeteminato (vi trascorro piu’ di 183 giorni all’anno). Ho la residenza anagrafica in Italia, dove torno tutti i fine settimana, e dove ho moglie, figli e un’abitazione di proprietà (cointestata). Non sono iscritto all’AIRE.
    Devo pagare le imposte in Italia relative ai redditi percipiti all’estero, al netto delle imposte pagate alla fonte?
    Relativamente al reddito, è possibile applicare le retribuzioni convenzionali, al netto dei crediti di imposta previsti (imposte pagate alla fonte, decurtazione spese mediche documentate in italia, interessi sul mutuo …)?
    Grazie

  21. Per quesiti di carattere personale come il suo mi contatti in privato o attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

  22. Buonasera e grazie per l’articolo eccellente. Mi chiedevo come si applicasse la regola dei 183 giorni nel caso gli anni fiscali di due paesi inizino e finiscano in periodi differenti.
    Ad esempio quello italiano va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, mentre quello inglese va dal 6 Aprile al 5 Aprile. Un soggetto residente in UK e iscritto all’AIRE che dovesse rientrare in Italia in via permanente dopo il 2 Luglio (quindi meno di 183 gironi) credo non debba dichiarare in Italia i redditi percepiti in UK. Stando alla stessa regola, nell’anno fiscale in corso non risulterebbe nemmeno residente fiscale in UK avendo vissuto meno di 183 gg oltremanica. Mi pare di capire che in entrambi i casi i redditi prodotti in un paese non vadano dichiarati nell’altro. È corretto?
    La ringrazio, cordiali saluti

  23. Il calcolo dei giorni deve avvenire senza guardare il periodo di imposta dei Paesi ma guardando ai giorni dell’anno solare.

  24. buoiniorno,
    sono un lavoratore italiano con residenza in italia,ma presto il mio lavoro in filandia dipendente di una società finlandese. il mio rediito è tassato in finlandia, dove pago anche i contributi sociali.
    lavoro per 7/8 mesi all’anno e sono messo in cassa integrazione finlandese per i mesi più freddi, in quanto impossibile lavorare.
    come mi devo comportare con il fisco italiano?

  25. Dipende da dove è la sua residenza fiscale. Mi contatti per una consulenza personalizzata.

  26. Buongiorno,
    come varia la situazione se il lavoratore è assunto in un paese estero, come la Francia ad esempio, ma lavora da casa tramite computer? (telelavoro con residenza fiscale in Italia)

  27. Bisogna analizzare la tipologia di contratto con cui si è assunti e la propria residenza fiscale. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza personalizzata.

  28. Buongiorno. Ringrazio fin d’ora per le informazioni.
    Nel caso Italia-Francia non mi torna il discorso che una persona che lavora stabilmente più di 183 giorni all’anno in Francia, anche non ancora iscritta all’AIRE, possa essere considerata anche residente fiscalmente in Italia.
    L’art. 4 comma 1 della convezione contro le doppie imposizioni precisa che la definizione di residenza dipende dal diritto interno di ogni stato. In questo caso sia l’Italia (in virtù della non iscrizione all’AIRE), che la Francia (in virtù del rapporto di lavoro stabile e della dimora fissa) considereranno il soggetto fiscalmente residente.
    Tuttavia l’art. 4 comma 2 lettera a precisa che nel caso in cui una persona risulti fiscalmente residente di entrambi gli stati, “è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette”.
    Poiché in questo caso il soggetto in esame ha solamente un lavoro in Francia, ha solo redditi in Francia, e abita in Francia, non capisco in base a quale norma il fisco possa pretendere l’imposizione, visto che la residenza fiscale in Italia non dovrebbe sussistere per via di questa clausola della convenzione.
    Grazie per il chiarimento per potrà dare.

  29. Sono perfettamente concorde con la sua osservazione. Non sempre però il lavoratore ricade in questa fattispecie. L’articolo fa riferimento alla tassazione del reddito da lavoro dipendente estero, quando il soggetto per quell’anno, non matura la residenza fiscale estera.

  30. Mio figlio è residente in Italia ma lavora in Olanda per una Società olandese. In considerazione sia dell’età anagrafica che della specializzazione professionale usufruisce del c.d. “tax ruling”, che consiste nell’abbattimento del 30% dell’imponibile assoggettato ad imposta in quel Paese.
    Posto che davanti al fisco italiano è possibile esercitare il diritto alla detrazione delle imposte già pagate all’estero, vorrei sapere se il reddito imponibile da considerare in Italia sia l’intero 100% prima dell’applicazione del “tax ruling” o se possa essere dichiarato il solo 70% su cui è stata applicata la tassazione olandese.
    Ringrazio anticipatamente.
    Roberto Perusino

  31. Salve, mi chiedo se per il periodo di lavoro all’estero spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Grazie.

  32. In questo articolo parli dei casi dove il lavoro è svolto fisicamente al estero se non ho capito male. Ma per una persona che vive in Italia ma lavora per un azienda estera via mezzi telematici (ad esempio una persona abita 365 giorni al anno in Italia, lavora a una scrivania a casa in Italia ma per un azienda in Inghilterra collegato via Internet) come funziona? Magari deve andare la per qualche giorno al mese per meeting ma vive e lavora 90% del tempo in Italia quindi fiscalmente residente in Italia ma lavoratore dipendente per un azienda in Inghilterra.

    Poi cambia qualcosa se il paese e Inghilterra, Olanda o USA?

  33. Nel caso in cui si lavori in Italia per un committente estero c’è l’obbligo di dichiarare il compenso in Italia, e se non c’è alla base un contratto di lavoro dipendente si deve operare con partita Iva. Per maggiori info c’è il servizio di consulenza, altrimenti se cerchi un commercialista che possa aiutarti a gestire gli aspetti fiscali della tua attività contattami in privato così posso descriverti la nostra attività e farti un preventivo.

  34. L’articolo è interessante tuttavia non ho trovato risposta al mio caso specifico che è il seguente.
    Sono una studentessa universitaria residente in Italia che studia presso una università in Olanda. Sono a carico dei miei genitori residenti in Italia. Ho percepito nell’anno 2017, dalla mia università, una paga salariale (tradotto dall’olandese immagino si intenda reddito lordo) di 3183 , imposta sui salari trattenuta 265, indennità di lavoro dedotta 97, imposta del datore di lavoro sulla legge sulla assicurazione sanitaria 209, totale premi assicurativi per i dipendenti 405. Sul c/c ho avuto accrediti per 2840 euro.
    Tale reddito deriva da attività di: assistente al docente e agli studenti stranieri.
    Sono ancora a carico dei miei genitori?
    Devo dichiarare tale reddito?
    Grazie

  35. articolo molto interessante . Per completezza volevo chiedere quale cambio applicare al reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero (es indicato in sterline): IL TASSO DI CAMBIO al termine del periodo di lavoro (se terminato in corso d’anno) o comunque quello del provvedimento cambi dell’agenzia entrate di dicembre?
    ed infine spetta il bonus Irpef?

  36. Il cambio è quello determinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus Irpef spetta se vi sono i requisiti anche per i redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero.

  37. Buongiorno,
    il mio compagno è un lavoratore tedesco distaccato in Italia, in una consociata della Ditta tedesca datrice di lavoro, per un periodo di un anno e mezzo.
    Ha preso la residenza nel nostro paese dall’ aprile 2017, ma rimane dipendente della casa madre.
    La certificazione unica tedesca al punto n.16 riporta un lordo non tassato a seguito dell’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, il quale sarà interamente tassato nel paese di residenza e quindi in Italia.
    La stessa ai punti 17 e 20 riporta degli importi definiti non tassabili, in quanto indennità estero e benefit per viaggi casa lavoro.
    Ai fini delle imposte italiane, i punti 17 e 20, non ricompresi nel punto 16, come da specifica legenda fornita dalla Ditta tedesca, come vanno tassati?
    Grazie infinite per la risposta che vorrete darmi.
    Distinti saluti

    Daniela Mossali

  38. Salve,

    sto lavorando in Inghilterra da settembre dello scorso anno. Non sono ancora iscritto all’Aire. Come devo comportarmi per la dichiarazione dei redditi, soprattutto quelli conseguiti qui?

    Distinti saluti

  39. Buongiorno, risiedo in Italia ma lavoro per azienda tedesca con contratto tedesco e cedolino tedesco pagando le imposte in Germania.
    Posso utilizzare il 730 compilando di conseguenza la SEZIONE III – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero?
    I contributi previdenziali e assistenziali contribuiscono al credito di imposta?
    Grazie

  40. Salve Rosana, consiglio di presentare il modello Redditi PF e non il modello 730. Nel caso i contributi non c’entrano niente con il credito per imposte estere che si basa sulle imposte. Se vuole possiamo aiutarla a presentare correttamente la sua dichiarazione dei redditi.

  41. Buongiorno, risiedo in Italia ma lavoro per azienda tedesca con contratto tedesco e cedolino tedesco pagando le imposte in Germania. Posso utilizzare il 730 compilando di conseguenza la SEZIONE III – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero?Mi avete risposto che “consigliate” di presentare REDDITI PF, ma è possibile presentare il 730 (compilando il quadro G e usando il mio IBAN noavendo sostituto in Italia) o è un errore?
    Grazie

  42. In merito all’ultimo quesito/risposta qual è la differenza potendo presentare 730/2019 o REDDITI PF… cosa conviene e perchè?

  43. Il 730 nasce per permette di riavere il credito in busta paga. Trovo poco utile il 730 se mi trovo alla fine a dover pagare eventuali imposte, da quì la mia considerazione.

  44. Salve, ottimo articolo. Non fa però menzione di un reddito estero di modeste dimensioni.
    Per essere chiari: lavoro come dipendente per 3 mesi a Malta, per una società Maltese, ricavando un reddito di 3000€.
    Dal mio lavoro da dipendente in Italia (per altra società Italiana) ho un reddito di 2000€.
    Il reddito complessivo è inferiore ai 8000€ (quindi in teoria non sono obbligato a fare alcuna dichiarazione dei redditi), ma quelli esteri vanno comunque dichiarati e tassati?

  45. Salve Andrea, quello che deve fare è una simulazione per capire se va o meno a pagare imposte con la dichiarazione. Se da essa non esce importo a debito allora non è obbligato alla presentazione.

  46. Buongiorno, volevo sapere se esiste un modo per ottenere la dichiarazione dei redditi – modello Unico 2019 Persone Fisiche – tradotto in lingua inglese. Grazie per la cortesia e complimenti per l’interessante articolo.

  47. Buongiorno, mia figlia si trasferirà a brevissimo per un periodo minimo di 1 anno negli Stati Uniti.
    Viene assunta da una societa’ americana, si iscriverà all’AIRE prenderà la residenza fiscale là.
    In Italia per il 2019 ha avuto redditi da lavoro dipendente. Se ho capito bene i redditi esteri dovrebbero essere tassati SOLO negli Stati Uniti.
    La mia domanda è : si trasferisce ipotesi al 20 ottobre, l iscrizione Aire ( anche presentandola al più presto) non l’avrà penso prima di gennaio 2020, per i mesi di novembre e dicembre (prima dell’iscrizione Aire quindi ) la retribuzione estera che prenderà la dovrà dichiarare anche in Italia?.
    Se si con che modulo? Prenderà in Italia anche la liquidazione dall’azienda dove si licenzia.
    Grazie mille per l’attenzione.
    .

  48. Salve Marialuisa, fino a quando sua figlia non avrà maturato residenza fiscale estera dovrà dichiarare il reddito percepito negli USA anche in Italia. Solo con la residenza fiscale USA non ci saranno obblighi fiscali in Italia per questi redditi. Se vuole saremo a disposizione per una consulenza o per aiutarla con la dichiarazione dei redditi italiana (modello Redditi PF).

  49. Buongiorno, non ho capito se l’applicazione del reddito convenzionale è una facoltà o un obbligo in capo al contribuente che è stato all’estero per più di 183 giorni nell’anno.. Nel caso specifico poi (dirigente di un museo in austria) non capisco se il reddito convenzionale da prendere
    a riferimento sia quello relativo al commercio o meno. (il lavoratore ha una certificazione completa dei redditi e delle ritenute effettuate in Austria).

  50. Salve Federcio
    volevo un chiarimento su ciò che mi ha detto il mio commercialista: se una persona ha la residenza in italia ma lavora all’estero (es Polonia) e ha un reddito mensile come dipendente sotto i 900 euro, tecnicamente non è soggetto a doppia tassazione in quanto la base imponibile e bassa, quindi deve pagare solo le tasse nel paese in cui lavora…..Mi confermi la stessa cosa ?

  51. Buonasera ho una domanda da porre. Ho una cliente che ha vissuto e lavorato in Italia fino a due anni fa.
    Il suo TFR è stato accantonato in una forma di previdenza complementare fino a che è rimasta nel nostro paese. Da due anni però si è trasferita in Spagna dove lavora e vive stabilmente. Dato che una nuova normativa sulla previdenza privata entrata in vigore lo scorso anno prevede la possibilità di riscattare il TFR accumulato se si è inoccupati, la mia domanda è : il riscatto può essere altresì esercitato anche se il dipendente si trova all’estero visto che produce reddito e pagale tasse secondo le normative vigenti di un paese differente?
    Grazie in anticipo.

  52. Buongiorno

    ho trovato molto interessante il suo articolo
    avrei una caso da proporle: io risiedo in italia e sono già dipendente d’azienda. vorrei aprire una società all’estero in europa per un intraprendere un commercio online (vendite sempre all’estero). mensilmente mi vorrei versare uno stipendio tramite bonifico tra conto della società estera e conto privato personale Italiano.
    l’anno seguente sarà sufficiente dichiarare quanto ho percepito tramite questi bonifici? dovrò pagare irpef e inps?

    grazie

  53. Lorenzo ci sono diverse problematiche di natura fiscale legate all’attuare la sua idea, che le invito a verificare con un esperto, onde incorrere in accertamenti fiscali. Se vuole sono a disposizione per aiutarla, mi contatti in privato per una consulenza.

  54. Buonasera,
    ho letto il suo articolo molto interessante ma non sono riuscita a risolvere il mio “problema”.. Sono italiana, ma nata e cresciuta in Germania e la mia residenza è a Monaco di Baviera. Ora dovrò iniziare un lavoro “working-student”, quindi un lavoro da dipendente part-time a Monaco di Baviera in modalità smart working. Per ora starò in Germania, ma in realtà vorrei tornare in Italia fra qualche mese, perchè studio lì e vorrei prendermi una stanza in affitto come domicilio. Volevo sapere se, nel caso andassi in Italia, dovrò pagare le tasse in Italia o continuo a pagarle in Germania? Il mio contratto è tedesco, e anche il mio conto bancario su cui verrà versato il mio stipendio. Per il periodo delle lezioni starei in Italia e lavorerei da lì, e durante le pause didattiche, quindi dopo gli esami (febbraio, agosto e settembre) tornerei in Germania per lavorare da qui. Dovró pagare le tasse in entrambi i paesi? Esistono agevolazioni sulle tasse in Italia per studenti?

    Le sarei molto grata se mi potrebbe aiutare. Se preferisce la contatto in privato!

    Grazie
    Beatrice

  55. Gent.mo dr. Migliorini, le pongo questo caso: cittadino estone residente fiscalmente in Italia che lavora come dipendente per una società estone. Il lavoratore lavora in Italia – da casa propria – esclusivamente per clienti svedesi della società estone da cui dipende (questa non ha nessun cliente in Italia nè ha interesse al mercato italiano). Domanda: ai fini previdenziali e assistenziali (es per malattia, maternità, ecc.) il datore estone dove paga i contributi per il lavoratore: in Italia o in Estonia. Grazie

  56. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  57. Ho la doppia cittadinanza: Italiana e Americana, e vivo negli Stati Uniti da oltre 20anni. Il mio lavoro mi permette di fare il pendolare dall’Italia e sto pensando di riprendere residenza in Italia. So che esista la legge contro la doppia tassazione ma come funziona? Continuo a pagare le tasse negli Stati Uniti dove secondo il governo americano sono residente, ma in Italia? Grazie per le delucidazioni.

  58. Buon giorno

    Ho trovato questo articolo molto interessante e vorrei un ulteriore chiarimento, se possibile. Sono cittadina Italiana con residenza e contratto di lavoro nel Regno Unito. Ho chiesto al mio datore di lavoro UK di poter lavorare per un periodo di due settimane in Italia, durante le vacanze presso la mia famiglia. Mi hanno risposto che, sebbene non ci siano obblighi di tassazione in Italia, il mio datore di lavoro potrebbe incorrere in obblighi previdenziali e per questo non mi ‘ consentono di lavorare dall’Italia, come richiesto. E’ corretto supporre che ci siano obblighi previdenziali anche per un breve periodo di lavoro dall’estero?

    Grazie mille

    Francesca

  59. Quello che le possiamo dire è che ci sono problematiche fiscali e previdenziali legate ad attività di lavoro dipendente svolte in Italia per conto di datore di lavoro estero. Se vuole approfondire siamo a disposizione per una consulenza.

  60. Buongiorno,
    questo è il caso che mi si presenta:
    ho lavorato in Austria come dipendente (datore di lavoro austriaco) dal 15.05.2017 a inizio giugno 2020 (residente in Austria fino al 25/06/2020).
    Dal 26 giugno, sono tornata ad essere residente in Italia e lavoro come dipendente presso un’azienda italiana.
    Potete dirmi se devo dichiarare i redditi da lavoro dipendente austriaco in Italia? devo presentare la dichiarazione sia in Italia che in Austria?
    grazie

  61. Gent.le Migliorini

    Sono residente in Cina , lavoro in Cina per un’azienda Cinese che paga regolarmente le mie tasse , in tutto questo , risulto iscritto all’elenco AIRE C/o consolato Italiano . Ho da porle 2 domande alla quale non ho trovato risposta nel leggere i vari articoli sopra .
    La prima : la mia condizione di iscritto Aire non residente in Italia comporta una doppia tassazione ?
    La seconda : Aprire un conto c/o banca italiana nel quale inviare danaro prodotto e tassato in Cina , è legale ? comporta una tassazione ?
    La ringrazio molto in anticipo per le Sue delucidazioni
    Pietro

  62. Fermo restando che l’analisi di situazioni personali viene effettuata in consulenza quello che le possiamo dire è che un soggetto non residente dichiara solo redditi di fonte italiana. Aprire un conto corrente in Italia e versare denaro proveniente dall’estero ha sicuramente conseguenze sulla residenza fiscale. Se vuole approfondire ci contatti in privato.

  63. Sono cittadina italiana insegnante in una scuola europea a monaco di baviera germania. Lavorerò per più di 183 gg all anno in germania. Le tasse dovrò pagarle in Italia ed anche in germania . In Italia conserverò il posto di insegnante retribuito per tre anni. Le tasse si cumuleranno ?

  64. Per poterle rispondere occorre analizzare la sua residenza fiscale, ed in relazione ad essa sarà possibile individuare i suoi obblighi fiscali. Se desidera approfondire ci contatti in privato per una consulenza, la aiuteremo.

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