Procedimento di cui all'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 che ha l'obiettivo di risolvere le controversie in materia tributaria per arrivare ad un accordo di mediazione con Agenzia delle Entrate, o altri enti, beneficiando di sanzioni ridotte al 35% del minimo per la chiusura di un atto di accertamento per il quale si intende presentare ricorso.
Procedura che si attiva per la contestazione di atti tributari del valore sino a 50.000 euro, nei termini decadenziali di 60 giorni dalla notifica;
Istanza di ricorso tributario che può contenere proposta di reclamo mediazione, potendosi negoziare la pretesa e fruendo di una riduzione delle sanzioni;
Il principale effetto dell'accordo di mediazione riguarda la riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo.
La procedura di reclamo mediazione tributaria opera tutte le volte in cui il contribuente intenda contestare un atto del valore sino a 50.000 euro in via giudiziale. In questo caso il contribuente è tenuto a notificare il ricorso, entro il termine di decadenza di 60 giorni (dalla notifica dell'atto), il quale può contenere al suo interno anche una apposita proposta di mediazione.
L'istituto del reclamo e mediazione è disciplinato dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e riguarda tutti gli enti impositori (non più solo all'Agenzia delle Entrate). Questo significa che possono essere coinvolti nella procedura anche più enti, come ad esempio nel caso della contestazione con ricorso su una cartella di pagamento per la quale vi sono vizi che riguardano l'ente impositore. In questo caso la procedura di reclamo mediazione riguarda entrambi gli enti coinvolti.
Come funziona la procedura di reclamo mediazione?
Il contribuente che ritiene che vi siano vizi sull'atto impositivo a lui notificato ha la possibilità, nel termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica, di presentare ricorso tributario con al suo interno istanza di reclamo mediazione, da notificare all'ente impositore. L'obiettivo è quello di cercare di trovare un accordo di mediazione prima della costituzione in giudizio usufruendo di una riduzione delle sanzioni amministrative. Si tratta di una procedura obbligatoria per tutti gli atti di valore non superiore a 50.000 euro.
Per l'applicazione di questa procedura è opportuno tenere in considerazione i seguenti aspetti:
La mediazione, per le Agenzie fiscali, deve essere svolta da uffici diversi rispetto a quelli che hanno gestito la fase di accertamento / istruttoria. Altrimenti non potrebbe essere garantito un'analisi parziale della controversia. Tuttavia, per gli altri enti impositori (come nel caso di enti territoriali come i Comuni), questa possibilità è possibile solo se la propria struttura organizzativa interna lo consente;
Il contribuente deve depositare presso l'ente impositore gli stessi documenti che dovrà, eventualmente, produrre in sede di costituzione in giudizio. Rimane possibile, in giudizio, la possibilità sia di produrre documenti sia di depositare memorie illustrat...
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