Il conferimento a realizzo controllato (art. 177 TUIR) permette di neutralizzare la tassazione sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società non residenti. Scopri come funziona la neutralità indotta, i requisiti di controllo e i vantaggi fiscali per i soggetti Neo Residenti.
La gestione fiscale dei conferimenti di partecipazioni rappresenta un aspetto importante per gli imprenditori impegnati in operazioni societarie transfrontaliere. Se fino a pochi anni fa il focus era prevalentemente domestico, le recenti evoluzioni normative hanno ampliato il raggio d'azione dell'articolo 177 del TUIR, rendendolo uno strumento pivotale anche per riorganizzazioni che coinvolgono società non residenti. In questo articolo analizziamo come neutralizzare il carico fiscale immediato conferendo partecipazioni estere, trasformando un potenziale evento realizzativo in una leva di pianificazione fiscale strategica.
Cos'è il conferimento a realizzo controllato?
Il conferimento a realizzo controllato è un regime fiscale disciplinato dall'art. 177, comma 2, del TUIR che permette di determinare la plusvalenza tassabile basandosi sul valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della conferitaria, anziché sul valore normale. Se la conferitaria iscrive la partecipazione allo stesso valore fiscale del conferente, l'operazione avviene in neutralità indotta, differendo la tassazione al momento della futura cessione.
La distinzione tra neutralità e realizzo controllato È fondamentale distinguere questo regime dalle operazioni "naturalmente neutre" (come quelle ex art. 176 TUIR). Nel realizzo controllato, l'operazione è tecnicamente realizzativa (cioè idonea a generare plusvalenza), ma il legislatore offre la possibilità di sterilizzare il debito d'imposta agendo sui valori contabili. Di fatto, se il valore di carico nel bilancio della società che riceve il conferimento (conferitaria) è pari al costo fiscale che la partecipazione aveva in capo al socio conferente, la base imponibile diventa pari a zero. Il carico fiscale non viene cancellato, ma traslato su eventi futuri, realizzando un differimento d'imposta (tax deferral). Estensione ai conferimenti in società non residenti La vera portata innovativa della disciplina risiede nella sua applicabilità oltre confine. Il legislatore ha modificato il perimetro soggettivo dell'art. 177 TUIR per allinearsi alle libertà comunitarie (libertà di stabilimento e circolazione dei capitali), superando le vecchie barriere che limitavano le riorganizzazioni internazionali. Ambito soggettivo: quali società estere? Oggi, il regime di realizzo controllato si applica anche quando la società "scambiata" (quella le cui quote vengono conferite) è un soggetto non residente. Nello specifico, il comma 2 dell'art. 177 richiama i soggetti indicati dall'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR. Affinché il conferimento di una società estera sia valido ai fini del regime, devono essere soddisfatti precisi requisiti:
Natura societaria: ...
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