La disciplina fiscale del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato applicata alle società non residenti rappresenta un argomento di grande interesse per gli imprenditori coinvolti in operazioni societarie transfrontaliere. Recenti modifiche normative, come quelle all'articolo 177 del TUIR, hanno esteso l'applicabilità del regime anche a conferimenti che coinvolgono partecipazioni in società estere. Questo articolo esplora in dettaglio il tema, analizzando requisiti, vantaggi e implicazioni fiscali per residenti e non residenti.
Cos'è il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato?
Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato è un regime fiscale che consente di neutralizzare la tassazione delle plusvalenze derivanti da conferimenti di partecipazioni, trasferendo il carico fiscale su eventi futuri, come la cessione delle nuove partecipazioni ricevute.
L'articolo 177 comma 2 del TUIR disciplina questa modalità, includendo:
Operazioni di scambio partecipativo tramite conferimenti;
Determinazione delle plusvalenze basata sull'iscrizione contabile delle partecipazioni ricevute.
Di fatto, se la partecipazione di una società viene conferita in altra società di capitali al valore contabile, non si crea nessuna operazione fiscalmente rilevante. Non si parla di operazione neutrale ma, piuttosto, di realizzo controllato, legato al valore di iscrizione della partecipazione conferita nel bilancio della conferitaria.
Questo regime si inserisce in un quadro normativo più ampio che promuove la neutralità fiscale per operazioni societarie volte a riorganizzare e consolidare asset aziendali, sia a livello nazionale che internazionale.
Estensione ai conferimenti in società non residenti
La riforma approvata il 3 dicembre, legata all'approvazione del D.Lgs. di modifica dell'IRPEF e dell'IRES ha ampliato l'ambito di applicazione dei conferimenti a realizzo controllato, includendo anche società non residenti come soggetti "scambiati". Con maggiore dettaglio, è stato modificato il co. 2 dell'art. 177 del TUIR il quale richiama, per quanto concerne le società scambiate, quelle indicate dal co. 1, lett. d) dell'art. 73 del TUIR (quindi, le società fiscalmente non residenti). Da evidenziare che la disposizione in commento presuppone che la società conferitaria disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società scambiata.
Questa disciplina mira a:
Allinearsi con le libertà comunitarie (stabilimento e circolazione dei capitali).
Facilitare riorganizzazioni societarie transfrontaliere.
L'obiettivo è superare incompatibilità con le direttive europee e garantire maggiore flessibilità nelle operazioni tra entità di diversi Paesi. Questo rappresenta un passo importante per chi opera in un contesto globale, aumentando le opportunità di investimento e collaborazione.
Requisiti specifici
Affinché il conferimento sia valido, la società estera deve soddisfare alcune condizioni:
Presenza di un'assemblea ord...
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