La disciplina fiscale del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato applicata alle società non residenti rappresenta un argomento di grande interesse per gli imprenditori coinvolti in operazioni societarie transfrontaliere. Recenti modifiche normative, come quelle all’articolo 177 del TUIR, hanno esteso l’applicabilità del regime anche a conferimenti che coinvolgono partecipazioni in società estere. Questo articolo esplora in dettaglio il tema, analizzando requisiti, vantaggi e implicazioni fiscali per residenti e non residenti.
Indice degli Argomenti
Cos’è il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato?
Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato è un regime fiscale che consente di neutralizzare la tassazione delle plusvalenze derivanti da conferimenti di partecipazioni, trasferendo il carico fiscale su eventi futuri, come la cessione delle nuove partecipazioni ricevute.
L’articolo 177 comma 2 del TUIR disciplina questa modalità, includendo:
- Operazioni di scambio partecipativo tramite conferimenti;
- Determinazione delle plusvalenze basata sull’iscrizione contabile delle partecipazioni ricevute.
Di fatto, se la partecipazione di una società viene conferita in altra società di capitali al valore contabile, non si crea nessuna operazione fiscalmente rilevante. Non si parla di operazione neutrale ma, piuttosto, di realizzo controllato, legato al valore di iscrizione della partecipazione conferita nel bilancio della conferitaria.
Questo regime si inserisce in un quadro normativo più ampio che promuove la neutralità fiscale per operazioni societarie volte a riorganizzare e consolidare asset aziendali, sia a livello nazionale che internazionale.
Estensione ai conferimenti in società non residenti
La riforma approvata il 3 dicembre, legata all’approvazione del D.Lgs. di modifica dell’IRPEF e dell’IRES ha ampliato l’ambito di applicazione dei conferimenti a realizzo controllato, includendo anche società non residenti come soggetti “scambiati“. Con maggiore dettaglio, è stato modificato il co. 2 dell’art. 177 del TUIR il quale richiama, per quanto concerne le società scambiate, quelle indicate dal co. 1, lett. d) dell’art. 73 del TUIR (quindi, le società fiscalmente non residenti). Da evidenziare che la disposizione in commento presuppone che la società conferitaria disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società scambiata.
Questa disciplina mira a:
- Allinearsi con le libertà comunitarie (stabilimento e circolazione dei capitali).
- Facilitare riorganizzazioni societarie transfrontaliere.
L’obiettivo è superare incompatibilità con le direttive europee e garantire maggiore flessibilità nelle operazioni tra entità di diversi Paesi. Questo rappresenta un passo importante per chi opera in un contesto globale, aumentando le opportunità di investimento e collaborazione.
Requisiti specifici
Affinché il conferimento sia valido, la società estera deve soddisfare alcune condizioni:
- Presenza di un’assemblea ordinaria;:
- Rispetto delle regole societarie del Paese di residenza.
Questi criteri assicurano che le società coinvolte rispettino standard uniformi, favorendo la trasparenza e riducendo il rischio di contestazioni fiscali.
Limiti e Criticità
Restano escluse dalla disciplina le seguenti casistiche:
- Società di persone: escluse per l’assenza di una struttura di controllo ex art. 2359 c.c.
- Conferimenti tra società non residenti: rischio di perdita di potere impositivo per l’Italia.
Questi limiti riflettono l’esigenza di bilanciare l’apertura a operazioni internazionali con la tutela degli interessi fiscali nazionali.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E/17 evidenzia divergenze sull’ambito applicativo, rendendo necessario un chiarimento ulteriore. Per superare le criticità, è consigliabile adottare un approccio proattivo, consultando esperti e monitorando costantemente l’evoluzione normativa.
Realizzo controllato e Convenzioni internazionali
Secondo l’art. 23 del TUIR, il regime si applica solo se i redditi generati sono territorialmente rilevanti in Italia. Al fine di comprendere i requisiti di territorialità è necessario prendere a riferimento anche quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabili. Ad esempio, vediamo i criteri di collegamento previsti da alcune Convenzioni siglate dall’Italia:
- Regno Unito: l’Italia mantiene il diritto di tassare se il cedente è stato ivi residente nei 5 anni precedenti;
- Danimarca: potere impositivo condiviso in base alla residenza;
- Francia: la tassazione è condivisa in caso di partecipazioni detenute in società con stabile organizzazione in Italia;
- Germania: l’Italia può tassare le plusvalenze se la partecipazione rappresenta una quota significativa del capitale sociale e se il cedente è stato residente in Italia nei 10 anni precedenti;
- Spagna: prevede l’imposizione fiscale congiunta qualora le plusvalenze siano relative a beni immobili situati in Italia detenuti tramite società estere.
Le convenzioni internazionali giocano un ruolo cruciale nel determinare la ripartizione della potestà impositiva tra i Paesi coinvolti, riducendo il rischio di doppia imposizione e incentivando scambi e investimenti globali.
Come gestire il regime di realizzo controllato
I passaggi chiave per utilizzare il regime del realizzo controllato per il conferimento di partecipazioni è il seguente:
- Verificare la residenza fiscale delle società coinvolte;
- Assicurarsi che le partecipazioni rispettino i requisiti qualificati;
- Valutare l’impatto delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- Predisporre una documentazione adeguata per dimostrare la conformità alle normative vigenti.
Vantaggi per soggetti “Neo Residenti”
I soggetti “neo residenti” ex art. 24-bis del TUIR possono trarre vantaggi significativi dal regime di realizzo controllato per il conferimento di partecipazioni in società estere. Per questi soggetti, l’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68 co. 3 del TUIR.
Per superare questa problematica, i soggetti neo residenti potrebbero conferire la partecipazione detenuta in una SRL residente sfruttando il conferimento a realizzo controllato. In questo modo, sarebbe possibile beneficiare del regime della Participation Exemption (PEX) sulla plusvalenza legata alla successiva cessione della partecipazione. Questa strategia consente di ottimizzare la fiscalità legata alle operazioni di disinvestimento, garantendo una maggiore efficienza fiscale. Tuttavia, l’eventuale applicazione di questa casistica deve essere attentamente valutare per ponderarne i possibili rischi fiscali.
Conclusioni
Il realizzo controllato rappresenta uno strumento strategico per ottimizzare le operazioni societarie transfrontaliere. Tuttavia, la complessità normativa richiede un’approfondita conoscenza della materia. Con una pianificazione attenta e il supporto di esperti, è possibile sfruttare al meglio i vantaggi di questo regime, garantendo una gestione fiscale efficiente e conforme. Contatta i nostri esperti per una consulenza fiscale personalizzata e garantire il massimo vantaggio dalla tua operazione.