L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per accedere al ravvedimento speciale riservato a chi aderisce al Concordato preventivo biennale.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 19 settembre 2025 ha definito le modalità di accesso al ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale. Il concordato prevede, la formulazione dall’Agenzia delle Entrate, una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del D.Lgs. n. 13/24).
L’adesione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per coloro con periodo d’imposta non coincidente la scadenza è fissata all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. L’opzione per il ravvedimento speciale deve essere esercitata al momento del primo o unico versamento.
Chi può aderire al Concordato preventivo biennale?
Possono aderire i lavoratori e le imprese di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato. Possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quanto soggetti IRES. In particolare:
- I soggetti che applicano gli ISA (non deve sussistere una causa di esclusione dagli ISA per il periodo precedente a quello di efficacia del concordato);
- I contribuenti in regime forfetario di cui alla Legge n. 190/14 (per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024).
Per tutti tranne che per le grandi aziende (che possono adottare un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’è quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vengono definiti i termini e le modalità per comunicare la scelta con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento speciale deve essere esercitata versando, tra il primo gennaio e il 15 marzo del 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata, con Modello F24.
Il Provvedimento ha chiarito che una successiva risoluzione istituirà i codici tributo, pertanto, non possono essere utilizzati quelli istituiti l’anno scorso.
Come è indicato nel provvedimento, possono esercitare l’opzione le imprese che abbiano alternativamente le seguenti condizioni;
- Applicano gli Isa;
- Dichiarato cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19;
- Abbiano indicato condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
- Abbiano dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Cassetto fiscale
Nel Cassetto fiscale i contribuenti interessati trovano a disposizione una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il CPB 2025/2026, che comprende una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale.
Per ogni annualità, il contribuente deve indicare:
- Anno di riferimento;
- In caso di rateazione, il numero della rata in pagamento e quello totale;
- I codici tributo corrispondenti alle imposte sostitutive, che saranno istituiti con apposita risoluzione.
Come si perfeziona il ravvedimento speciale?
Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate previste. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio.
Modalità calcolo
Per le modalità di calcolo degli importi da versare trovano applicazione le regole previste già nel 2024. La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5% per chi ha un indice di affidabilità fiscale pari a 10;
- 10% per chi ha un indice tra 8 e 10 ed è quindi ritenuto “affidabile” dalle Entrate;
- 20% in caso di Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per Isa tra 4 e 6;
- 40% se l’Isa è inferiore a 4;
- 50% con Isa sotto il 3.
A questo incremento di reddito si applica un’aliquota anch’essa dipendente dal punteggio Isa:
- 15% per chi ha un’affidabilità fiscale inferiore a 6;
- 12% per un punteggio Isa tra 6 e 8;
- 10% per chi ha un punteggio Isa tra 8 e 10%.
Per l’Irap l’aliquota è al 3,9%.