Il rappresentante fiscale è una persona fisica o giuridica che adempie ad obblighi o diritti ai fini IVA in Italia per conto di un ente o soggetto non residente che effettua in Italia operazioni rilevanti IVA. Tale nomina si pone come alternativa alla sua identificazione diretta nel nostro Paese. La disciplina è contenuta dall'articolo 17 del DPR n. 633/72.

Il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero è una figura necessaria quando un'impresa non residente si trova a dover compiere operazioni imponibili Iva in Italia. In questo caso l'impresa estera può trovarsi nella situazione in cui diventa necessario identificarsi direttamente in Italia. L'identificazione diretta ai fini Iva in Italia di un soggetto non residente è una procedura alternativa alla possibilità di nominare in Italia il proprio rappresentante ai fini Iva.

Il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero è un operatore (persona fisica o società), incaricato di adempiere a tutti gli adempimenti Iva in Italia del soggetto estero. Sostanzialmente, si opera attraverso un contratto di mandato. Da evidenziare che, la nomina di questa figura per gli operatori non residenti, che intrattengono rapporti con l'Italia, e che non sono dotati di una stabile organizzazione, è obbligatoria. La norma di riferimento è l'articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/72.

Attraverso la nomina di questa figura, quindi, gli operatori economici non residenti hanno la possibilità di adempiere agli obblighi in materia di Iva per le operazioni rielevanti in Italia. Pensa, ad esempio, alle situazioni che si possono creare con gli e-commerce, oppure nel caso di aziende multinazionali che operano su più mercati.

In che modo gli operatori esteri possono identificarsi in Italia ai fini Iva?

Il punto di partenza di questa analisi è quello di individuare quali sono le forme con le quali gli operatori esteri possono identificarsi in Italia ai fini Iva. Infatti, quando un operatore estero si trova a compiere operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia deve ivi identificarsi al fine di assolvere il pagamento del tributo. Per farlo, l'operatore estero ha a disposizione alcune possibilità, che possono essere così riassumente:

La Stabile Organizzazione. Si manifesta quando un soggetto non residente svolge in Italia un'attività economica in maniera stabile, e si qualifica come soggetto passivo d'imposta nazionale. Attraverso la costituzione di una stabile organizzazione in Italia il soggetto estero ha la possibilità di avere un "ramo" della sua organizzazione in Italia, con il quale fatturare ed adempiere agli obblighi Iva. Con questa scelta l'operatore estero diventa soggetto anche alla tassazione dei redditi prodotti in Italia ai fini delle imposte dirette;Il Rappresentante fiscale Iva. Alla sua nomina si ricorre quando il soggetto non residente pone in essere nel territorio dello Stato singoli atti economici rilevanti ai fini Iva. La nomina è obbligatoria quando l'acquirente nazio...

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