Nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche trovano collocazione i redditi soggetti a tassazione separata, alcuni redditi di capitale percepiti esteri e i redditi di capitale sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva. Nel quadro RM il contribuente deve indicare, inoltre, le imposte e gli oneri rimborsati, che devono essere riportati a tassazione. 


Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi le persone fisiche devono prestare particolare attenzione al trattamento fiscale da riservare ai rimborsi ottenuti nel periodo di imposta, riguardanti oneri dedotti o detratti in annualità precedenti.

Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti hanno la possibilità di fruire del beneficio fiscale della deduzione o detrazione di oneri. Questo, a condizione che tali spese siano effettivamente sostenute nel periodo di imposta di riferimento (seguendo il criterio di cassa) e che sia rimasto effettivamente a carico del contribuente. Tuttavia, non di rado accade che le spese dedotte e/o detratte vengano rimborsate in periodi di imposta successivi rispetto a quelli nel corso del quale la spesa è stata sostenuta. Questo accadimento comporta per il contribuente una conseguenza negativa, ovvero,  l’assoggettamento a tassazione separata degli oneri rimborsati. Vediamo, quindi, di seguito come comportarsi in queste situazioni e come compilare il quadro RM del modello Redditi.

Quadro RM: tassazione degli oneri rimborsati al contribuente

Nel momento in cui il contribuente riceve nell’anno di imposta un rimborso di oneri per i quali ha beneficiato di deduzioni o detrazioni fiscali in annualità precedenti, dovrà assoggettare a tassazione il rimborso percepito. Al verificarsi di tale circostanza il contribuente dovrà obbligatoriamente provvedere alla compilazione del quadro RM del modello Redditi persone fisiche. Nella sezione III del quadro devono essere indicate, infatti, tutte le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri. Compreso il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che, nel corso del periodo di imposta, sono state oggetto di sgravio, rimborso o restituzione, anche sotto forma di credito di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

A fronte, quindi, di rimborsi per oneri in relazione ai quali il contribuente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito imponibile ovvero della detrazione di imposta, nell’anno in cui gli oneri gli sono rimborsati il contribuente ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione separata (ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR) le somme oggetto di rimborso e corrispondere l’acconto del 20%, ovvero, in alternativa optare per la tassazione ordinaria.

Valutazioni di convenienza

Quindi, per prima cosa il contribuente (con l’ausilio del suo consulente fiscale), deve a valutare la convenienza tra tassazione separata o ordinaria del provento percepito. Se il contribuente opta per la tassazione separata l’imposta dovuta è determinata applicando all’ammontare del rimborso percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due anni precedenti a quello oggetto di rimborso. La liquidazione del tributo, previo un versamento in acconto del 20%, viene effettuata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria. Se, invece, il contribuente opta per la tassazione ordinaria il provento deve andare a confluire nel reddito imponibile Irpef e sarà tassato secondo l’aliquota marginale Irpef del contribuente.

Ricordiamo che non devono, invece, essere assoggettati a tassazione (separata) gli oneri che sono stati rimborsati per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri soggetti. Si tratta di oneri per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal reddito complessivo, né dai redditi che concorrono a formarlo.

La compilazione del quadro RM per gli oneri rimborsati

Nella Sezione III del quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche, il contribuente deve indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell’anno di imposta sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito di imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. In particolare la sezione III del quadro RM si compone di due righi, il rigo RM 8, nel quale riportare oneri rimborsati detratti in anni precedenti, e il rigo RM 9, nel quale riportare oneri rimborsati dedotti in anni precedenti.

Rigo RM 8: oneri rimborsati detratti in anni precedenti

Il rigo RM 8 si compone di quattro colonne. In Colonna 1 si deve indicare l’anno nel quale si è fruito della detrazione d’imposta. L’anno è rilevante al fine di poter individuare quale deve essere l’aliquota su cui deve essere calcolata la detrazione d’imposta. Questo, in quanto essa rappresenta l’aliquota massima applicabile in sede di tassazione separata. In Colonna 2 bisogna inserire il codice:

Codice 1 e 2

  • Codice 1. Da utilizzare per le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione, tra cui:
    • I contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
    • La quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti. Questo, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferita all’importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
  • Codice 2. Da utilizzare per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Al Codice 2 è previsto il rimborso per le spese oggetto di detrazione in anni precedenti per le spese sostenute per ottenere un risparmio energetico sull’abitazione.

In Colonna 3, il contribuente deve indicare l’onere rimborsato per il quale si era beneficiato di una detrazione di imposta. La Colonna 4, invece, deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Nel caso di scelta per la tassazione ordinaria, le somme indicate nella Colonna 3 devono essere sommate nella Colonna 1 del Rigo RM 15.

Onere rimborsato a fronte di spese sanitarie rateizzate

Sul punto le istruzioni alla compilazione del quadro forniscono una importante precisazione: se l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato. Se invece l’onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Per approfondire: “Spese mediche rimborsate: detrazione fiscale“.

Rigo RM 9: oneri rimborsati dedotti in anni precedenti

Il rigo RM 9 si compone di due colonne:

  • In Colonna 1 devono essere indicate le somme percepite a titolo di rimborsi di imposte (esempio il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale) o di oneri dedotti dal reddito complessivo di anni precedenti;
  • In Colonna 2: deve essere barrata la relativa casella qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Nel caso di scelta per la tassazione ordinaria, le somme indicate nella Colonna 2 devono essere sommate nella Colonna 1 del Rigo RM 15.

Sul punto si ricorda quanto precisato nella C.M. 127/E/1999. Questo documento ha specificato che tra le somme da assoggettare a tassazione separata da indicare in RM devono essere indicate anche le somme a credito dedotte dal reddito complessivo ed utilizzate in compensazione nel corso dell’anno. 

Utilizzo crediti Ivs Inps in compensazione

Il caso più frequente di compilazione del quadro RM è relativo all’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti Inps IVS (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata) per i quali, nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, si era usufruito della deduzione dal reddito complessivo. In questi casi, infatti, la compensazione deve essere assimilata al rimborso dell’onere con conseguente assoggettamento a tassazione separata degli importi compensati.

Classico caso è quello di un contribuente (professionista in contabilità semplificata) iscritto alla Gestione Separata Inps che nel modello Redditi “n” ha maturato un credito Inps utilizzato poi nel modello F24 per compensare il versamento del saldo e degli acconti Irpef. Nel modello Redditi dell’anno di imposta successivo “n+1”, è tenuto ad indicare:

  • Nel Quadro RP, il totale dei contributi versati alla gestione separata nel corso dell’anno di imposta oggetto di dichiarazione (senza scomputare il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione), e
  • Nel quadro RM (RIGO RM 9) l’importo compensato e l’acconto dovuto, pari al 20%, da versare con codice tributo 4200. Qualora il credito contributivo sia stato compensato con un debito contributivo, il contribuente avrebbe potuto indicare nel quadro RP, in luogo della procedura esposta, direttamente l’onere dovuto alla Gestione Separata Inps. Importo, pagato in eccedenza rispetto al credito compensato, omettendo la compilazione del quadro RM.

Conclusioni

A fronte, quindi, di rimborsi per oneri in relazione ai quali il contribuente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito imponibile ovvero della detrazione di imposta, nell’anno in cui gli oneri gli sono rimborsati, il contribuente ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione separata (ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n-bis del TUIR) le somme oggetto di rimborso e corrispondere l’acconto del 20%, ovvero, in alternativa, optare per la tassazione ordinaria.

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