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Accertamento della residenza fiscale: le prove digitali usate dall’ADE

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
11 min di lettura
In sintesi

Telepass, celle telefoniche, dati bancari: come l'ADE ricostruisce presenza in Italia e contesta residenza estera di espatriati e frontalieri

Telepass, celle telefoniche e pagamenti digitali sono oggi prove utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate per contestare la residenza fiscale estera. L’art. 32 DPR 600/73 e il CRS attivano controlli su espatriati e frontalieri anche in presenza di regolare iscrizione AIRE.


L’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fiscale estera di un contribuente utilizzando prove digitali, Telepass, tabulati telefonici, geolocalizzazioni, movimenti bancari e accessi informatici, indipendentemente dall’iscrizione AIRE. Il fondamento normativo è l’art. 32 DPR 600/73, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria poteri istruttori su operatori finanziari e soggetti terzi. Lo scambio automatico di informazioni previsto dal CRS ed, ad esempio, per i frontalieri, dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (L. 83/2023) costituisce il trigger che avvia i controlli.

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Lo scambio automatico di informazioni come trigger degli accertamenti

Lo scambio automatico di informazioni fiscali è il meccanismo che consente all’Agenzia delle Entrate di ricevere dati su conti correnti, redditi da lavoro e movimentazioni finanziarie detenuti all’estero da contribuenti italiani, attivando poi controlli mirati sulla loro posizione fiscale. Non si tratta di un’attività investigativa che parte dall’Italia: è un flusso informativo strutturato che arriva dall’estero e che l’Amministrazione finanziaria utilizza come punto di partenza per l’istruttoria nazionale. La ricezione dei dati esteri non determina automaticamente un accertamento, ma costituisce il trigger, l’elemento scatenante, che porta il contribuente nelle liste selettive di soggetti da controllare.

CRS e DAC2: il flusso multilaterale sui conti esteri

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato dall’OCSE e recepito nell’Unione Europea attraverso la Direttiva 2011/16/UE (DAC2), obbliga le istituzioni finanziarie di oltre duecento giurisdizioni a trasmettere annualmente alle rispettive autorità fiscali i dati relativi ai conti detenuti da soggetti non residenti. Le informazioni scambiate comprendono il saldo del conto, gli interessi maturati, i dividendi percepiti e i proventi da cessione di attività finanziarie. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. n. 90/2016. L’Agenzia delle Entrate riceve questi flussi e li incrocia con le dichiarazioni dei redditi presentate: qualsiasi discordanza tra i dati esteri ricevuti e quanto dichiarato in Italia genera un’anomalia che può tradursi in una lettera di compliance o in un controllo formale.

L’Accordo Italia-Svizzera 2020: lo scambio specifico sui frontalieri

Per i contribuenti con legami con la Svizzera opera un canale aggiuntivo e più specifico rispetto al CRS generale. L’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, prevede all’art. 7 uno scambio automatico annuale dei dati salariali dei lavoratori frontalieri: le autorità fiscali cantonali trasmettono all’Agenzia delle Entrate, entro il 20 marzo di ogni anno, le informazioni reddituali riferite all’anno precedente. I dati includono il reddito lordo percepito, le imposte alla fonte trattenute in Svizzera e i dati identificativi del datore di lavoro. Questo flusso è distinto dallo scambio CRS sui conti finanziari e riguarda specificamente i nuovi frontalieri soggetti a tassazione concorrente. La ricezione di questi dati da parte dell’ADE non implica automaticamente un obbligo dichiarativo, ma genera la precompilata e, in caso di anomalie, può avviare un controllo sulla posizione del contribuente. Nella prassi degli accertamenti più recenti, questo canale ha rappresentato il principale punto di ingresso per i controlli sui lavoratori che svolgono attività prevalentemente in Italia pur risultando formalmente assunti da società svizzere.

I poteri istruttori dell’ADE: dall’art. 32 DPR 600/73 alla prassi digitale

Una volta che il contribuente entra nelle liste selettive, per effetto dello scambio automatico di informazioni o di altri segnali di anomalia, l’Agenzia delle Entrate avvia la fase istruttoria nazionale. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 32 DPR 600/73, che attribuisce agli uffici fiscali e alla Guardia di Finanza un insieme articolato di poteri: dalla richiesta di documenti a operatori finanziari e soggetti terzi, all’invio di questionari al contribuente, fino all’invito a comparire. Questi strumenti, originariamente concepiti per le indagini finanziarie in senso stretto, si sono progressivamente estesi alla raccolta di dati di natura digitale e comportamentale, che oggi costituiscono il nucleo probatorio degli accertamenti sulla residenza fiscale.

Indagini finanziarie e richieste a operatori terzi

L’art. 32, comma 1, n. 7 DPR 600/73 consente agli uffici dell’ADE e ai comandi della Guardia di Finanza di richiedere, previa autorizzazione del Direttore regionale, a banche, istituti di pagamento, intermediari finanziari e società fiduciarie dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con il contribuente sottoposto ad accertamento. La richiesta può riguardare operazioni estinte da non più di cinque anni. I dati acquisiti tramite indagini finanziarie, movimenti in entrata e in uscita, utilizzo di carte di credito e di debito, bonifici verso e dall’estero, sono posti direttamente a base delle rettifiche e degli accertamenti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2. Un dato rilevante sul piano processuale: i documenti e le informazioni non forniti dal contribuente in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere utilizzati a suo favore né in sede amministrativa né in sede contenziosa (art. 32, comma 4 DPR 600/73), salvo causa non imputabile dimostrata.

La prova indiziaria digitale: gli strumenti utilizzati nella prassi

L’evoluzione più significativa nella prassi accertativa riguarda l’utilizzo di elementi indiziari di natura digitale e comportamentale per ricostruire la presenza fisica del contribuente in Italia. Questi strumenti non trovano un riferimento esplicito nell’art. 32, ma rientrano nella categoria delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39 DPR 600/73, purché gravi, precise e concordanti. Nella prassi degli accertamenti più recenti, gli elementi digitali ricorrenti comprendono:

  • Transiti Telepass: registrano data, ora e tratta autostradale percorsa, consentendo di ricostruire la mobilità del contribuente sul territorio italiano
  • Tabulati telefonici e celle di aggancio: la localizzazione dell’utenza telefonica attraverso le celle di aggancio consente di individuare la presenza fisica in Italia con cadenza quasi giornaliera; la Cassazione penale, con la sentenza n. 15836/2023, ha affrontato le condizioni di utilizzabilità probatoria di questi dati
  • Pagamenti elettronici e utilizzo di carte: acquisti con carte di credito o debito italiane in esercizi commerciali italiani documentano la presenza e le abitudini di consumo nel territorio
  • Prenotazioni alberghiere e spese di vario tipo in Italia: tracce digitali che attestano soggiorni e frequentazioni nel Paese
  • Chat e messaggistica istantanea: la Cassazione, con la sentenza n. 8376/2025, ha confermato che le chat WhatsApp sono utilizzabili come prova in sede di accertamento tributario
  • Immagini da fonti aperte: con l’ordinanza n. 15487/2026, la Cassazione ha stabilito che fotografie reperite su internet, incluse quelle di Google Street View, costituiscono prova precostituita della conformità dell’immagine ai luoghi rappresentati e sono utilizzabili in sede tributaria
  • Badge aziendali e accessi informatici: attestano la presenza fisica in uffici o strutture italiane in date specifiche

La caratteristica comune di questi elementi è che nessuno di essi è autonomamente risolutivo. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la prova non viene ricercata in un singolo documento, ma nella convergenza di più indizi che, valutati complessivamente, risultano sufficienti a sostenere la contestazione della residenza dichiarata. Questo approccio indiziario è stato confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16954/2022, nella quale i giudici hanno ritenuto elementi come i consumi energetici elevati, le movimentazioni bancarie, la disponibilità di uno studio professionale e la presenza di un’imbarcazione in Italia sufficienti a radicare la residenza fiscale in Italia di un contribuente formalmente residente in Svizzera.

Dal trigger allo schema di atto: i 5 livelli di escalation investigativa

L’accertamento sulla residenza fiscale non è un atto improvviso: segue una sequenza di fasi progressive, ciascuna con strumenti e implicazioni distinte. Comprendere questa sequenza consente al contribuente, e al professionista che lo assiste, di valutare in quale stadio si trova la propria posizione e quali azioni intraprendere. La tabella seguente mappa i cinque livelli di escalation dalla ricezione del dato estero fino all’emissione dell’atto impositivo, con indicazione degli strumenti utilizzati dall’ADE, dei dati acquisiti e del rischio concreto per il contribuente.

LivelloTrigger / Strumento ADEDati acquisitiRischio per il contribuente
1 — Ricezione dato esteroCRS/DAC2 o Accordo Italia-Svizzera art. 7 (L. 83/2023)Saldi conti esteri, redditi da lavoro frontaliere, imposte alla fonte trattenute in SvizzeraInserimento nelle liste selettive ADE; nessuna comunicazione al contribuente in questa fase
2 — Analisi incrociata internaIncrocio con dichiarazioni dei redditi italiane e Anagrafe TributariaDiscordanze tra redditi esteri ricevuti e dichiarato in Italia; assenza di quadro RW; omessa IVAFEAnomalia classificata; il contribuente passa da lista selettiva a soggetto da controllare attivamente
3 — Istruttoria digitale e finanziariaArt. 32 DPR 600/73: indagini finanziarie su banche e intermediari; acquisizione dati Telepass, celle telefoniche, pagamenti elettronici, badge, accessi informaticiMovimentazioni bancarie italiane ed estere; transiti autostradali; geolocalizzazioni; utilizzo carte in Italia; chat e messaggistica (Cass. n. 8376/2025)Costruzione del quadro indiziario; il contribuente non è ancora informato dell’indagine in corso
4 — Contraddittorio preventivoQuestionario ex art. 32, co. 1 n. 4 DPR 600/73; invito a comparire ex art. 32, co. 1 n. 2; richiesta documenti ex art. 32, co. 1 n. 3Risposte del contribuente; documentazione prodotta; eventuali ammissioni implicite da risposte incompleteFase critica: i documenti non prodotti in questa sede non sono utilizzabili a favore del contribuente in sede contenziosa (art. 32, co. 4 DPR 600/73); sanzione per omessa risposta: €250–€2.000 (art. 36 D.Lgs. 173/2024)
5 — Schema di atto e avviso di accertamentoEmissione avviso di accertamento con contestazione residenza fiscale italiana; eventuale applicazione sanzioni per omessa/infedele dichiarazione e omesso monitoraggio fiscale (quadro RW)Sintesi del quadro indiziario costruito nelle fasi precedenti; elementi digitali e finanziari come presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 39 DPR 600/73)Omessa dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta evasa, aumentata di 1/3 per redditi esteri; omesso quadro RW: dal 3% al 15% delle attività non dichiarate (dal 6% al 30% per Paesi black list)

La sequenza di escalation descritta si manifesta nella prassi attraverso fattispecie ricorrenti che presentano criticità operative spesso sottovalutate dal contribuente.

Il frontaliere “formale”: assunto in Svizzera, operativo in Italia

Un caso ricorrente nella nostra esperienza riguarda contribuenti che risultano formalmente dipendenti di una società svizzera, con regolare contratto, permesso G e iscrizione AIRE, ma che svolgono la propria attività prevalentemente dal territorio italiano, spesso in modalità di telelavoro o attraverso trasferte frequenti presso clienti italiani. L’Agenzia delle Entrate, ricevuti i dati salariali tramite l’Accordo Italia-Svizzera, incrocia la posizione con i transiti Telepass, i pagamenti elettronici in Italia e i tabulati telefonici. Il quadro indiziario che emerge contraddice la qualifica di frontaliere: l’attività non viene svolta nel Cantone di lavoro, ma prevalentemente in Italia. In questi casi l’ADE tende a sostenere che il reddito debba essere integralmente dichiarato in Italia e contesta l’omessa compilazione del quadro RW per il conto svizzero. La criticità operativa principale che abbiamo riscontrato è che il contribuente, convinto della regolarità formale della propria posizione, non ha conservato alcuna documentazione attestante la presenza fisica in Svizzera nei giorni lavorativi, rendendo molto difficile la difesa in sede di contraddittorio.

Il residente AIRE con famiglia rimasta in Italia

Nella prassi professionale, uno degli scenari più frequenti e più complessi da gestire riguarda il contribuente che si trasferisce all’estero, con regolare iscrizione AIRE, contratto di affitto e conto bancario estero, ma lascia in Italia il coniuge, i figli in età scolare e l’immobile di proprietà. Dal 1° gennaio 2024, la riforma dell’art. 2 TUIR operata dal D.Lgs. 209/2023 ha introdotto come criterio autonomo di residenza il domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari. Questo significa che, anche in presenza di una residenza anagrafica svizzera genuina, la permanenza del nucleo familiare in Italia può essere sufficiente a radicare la residenza fiscale italiana. L’ordinanza Cass. n. 8238/2024 ha chiarito che, quando i legami economici e personali sono distribuiti tra due Stati, prevalgono quelli personali e familiari. Nella nostra esperienza, la soluzione adottata in questi casi ha richiesto un’analisi preventiva del centro degli interessi vitali complessivo, con costruzione di un fascicolo documentale che includesse prove concrete della vita quotidiana all’estero, non solo della presenza lavorativa.

Il contribuente che risponde al questionario senza assistenza professionale

Un caso che incontriamo con frequenza crescente è quello del contribuente che riceve un questionario dell’ADE sulla propria residenza fiscale e risponde autonomamente, ritenendo di poter chiarire la propria posizione con una risposta sintetica e la produzione di pochi documenti. Nella prassi, questa scelta si rivela quasi sempre controproducente per due ragioni distinte. La prima: le risposte incomplete o generiche legittimano l’ADE ad utilizzare metodi presuntivi di accertamento ex art. 39, comma 2 DPR 600/73, ricostruendo il reddito sulla base di indizi senza dover provare analiticamente l’evasione. La seconda, più grave sul piano processuale: i documenti non prodotti in fase di questionario non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede contenziosa (art. 32, comma 4 DPR 600/73), salvo prova di causa non imputabile. Questo significa che una risposta affrettata può precludere definitivamente l’utilizzo di prove difensive rilevanti. La soluzione che adottiamo in questi casi è l’analisi preliminare del quadro indiziario in possesso dell’ADE, per quanto ricostruibile, prima di formulare qualsiasi risposta.

Cosa non basta più: AIRE, contratto e affitto come prova della residenza estera

Una convinzione diffusa tra i contribuenti che si trasferiscono all’estero è che la combinazione di iscrizione AIRE, contratto di lavoro estero e contratto di affitto costituisca un pacchetto documentale sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana. Questa impostazione era già fragile prima della riforma del 2024, la giurisprudenza della Cassazione ne aveva progressivamente ridimensionato il valore, ed è oggi definitivamente superata. L’iscrizione AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente: attesta la cancellazione anagrafica dall’Italia, non l’effettivo trasferimento del centro di vita all’estero. Il contratto di lavoro e il contratto di affitto sono elementi rilevanti, ma costituiscono prove documentali isolate che l’ADE può controbilanciare con il quadro indiziario digitale costruito nella fase istruttoria. La Cassazione ha chiarito in più occasioni che la valutazione è complessiva e fattuale: contano la coerenza del quadro documentale, la continuità temporale delle prove e la loro riconoscibilità a terzi.

L’evoluzione della Cassazione: dalla presunzione assoluta alla valutazione fattuale

Il percorso giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di residenza fiscale ha attraversato tre fasi distinte, che è utile conoscere perché gli accertamenti in corso riguardano spesso annualità precedenti al 2024, soggette al regime previgente.

Fino al 2023: presunzione assoluta legata all’anagrafe. L’orientamento prevalente attribuiva all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente il valore di presunzione assoluta di residenza fiscale italiana: chi non si cancellava dall’anagrafe comunale restava soggetto passivo IRPEF in Italia senza possibilità di prova contraria (Cass. n. 16634/2018; Cass. n. 1355/2022). Per i contribuenti iscritti all’AIRE ma trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, tra cui la Svizzera fino al 31 dicembre 2023, operava invece la presunzione relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR, con onere della prova a carico del contribuente.

Dal 2024: presunzione relativa e centralità dei legami personali. La riformulazione dell’art. 2 TUIR operata dal D.Lgs. 209/2023 ha trasformato la presunzione anagrafica da assoluta a relativa: l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce oggi criterio di individuazione della residenza fiscale italiana “in assenza di prova contraria“. Parallelamente, il domicilio viene ridefinito come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari, con prevalenza, in caso di conflitto, sui legami di natura economica (Cass. n. 8238/2024). La Cassazione ha confermato che le modifiche del D.Lgs. 209/2023 non hanno natura retroattiva e si applicano esclusivamente ai periodi d’imposta dal 2024 in avanti (Cass. n. 19843/2024).

La giurisprudenza 2024-2025: valutazione fattuale concreta. Le pronunce più recenti consolidano un orientamento che richiede prove concrete e coerenti, non documentazione generica. L’ordinanza Cass. n. 1292/2025 ha chiarito che la presunzione di residenza italiana non può essere superata da meri elementi formali, come un certificato di residenza estero, ma richiede la dimostrazione fattuale che la gestione degli interessi e delle relazioni si sia effettivamente spostata all’estero. In un caso specifico riguardante un contribuente formalmente residente a Monaco, le intercettazioni telefoniche, i transiti Telepass e le testimonianze dei vicini hanno dimostrato una presenza costante in Italia, rendendo inammissibile il ricorso (Cass. n. 1294/2025). Inoltre, la Cassazione con la sentenza n. 32824/2024 ha confermato la residenza fiscale italiana di un imprenditore iscritto all’AIRE e residente in Svizzera, ritenendo che il centro degli affari e degli interessi vitali fosse rimasto in Italia nonostante la regolare cancellazione anagrafica.

Come costruire la difesa: il fascicolo documentale

La difesa in un accertamento sulla residenza fiscale si costruisce prima che l’ADE notifichi il questionario, non dopo. Il principio è semplice ma spesso disatteso: la prova della residenza estera effettiva deve essere raccolta in modo continuativo dal momento del trasferimento, non assemblata retroattivamente quando il controllo è già avviato. I giudici tributari valutano con maggiore scetticismo la documentazione prodotta ex post rispetto a quella accumulata sistematicamente nel corso degli anni.

Il materiale probatorio deve coprire tre dimensioni distinte e complementari: la presenza fisica nel Paese estero documentata in modo continuativo; i legami personali, familiari ed economici radicati all’estero; la coerenza comportamentale digitale, ovvero la corrispondenza tra i dati di geolocalizzazione, i pagamenti e le comunicazioni digitali del contribuente con la residenza dichiarata. Su questa terza dimensione si concentra oggi la parte più critica degli accertamenti, perché è proprio la traccia digitale a smentire o confermare la narrativa documentale.

I documenti che attestano la residenza effettiva all’estero

I documenti minimi che un fascicolo difensivo deve contenere comprendono: contratti di locazione o atti di acquisto dell’immobile estero con relative utenze intestate al contribuente; iscrizione al sistema sanitario o assicurativo del Paese estero; dichiarazioni dei redditi presentate all’estero con relativi certificati di residenza fiscale rilasciati dall’autorità competente; estratti conto bancari esteri che documentino una vita quotidiana (spese alimentari, trasporti, servizi) nel Paese di residenza dichiarata; eventuali iscrizioni scolastiche dei figli, tesseramenti a strutture sportive o associative locali.

La Cassazione ha chiarito che nessun documento è autonomamente risolutivo: conta la coerenza e la continuità temporale del quadro complessivo. Un certificato di residenza fiscale del Paese estero accompagnato da utenze intestate al contribuente, dichiarazioni dei redditi presentate nel Paese e documentazione lavorativa costituisce un insieme significativamente più solido di qualsiasi singolo documento isolato.

Per una guida operativa completa su come strutturare e organizzare il fascicolo, con indicazione dei documenti per categoria, delle priorità temporali e degli errori più frequenti, si rimanda all’approfondimento dedicato: fascicolo probatorio per il trasferimento di residenza fiscale all’estero.

Come rispondere al questionario dell’ADE sulla residenza

Il questionario sulla residenza fiscale è lo strumento istruttorio più critico dell’intera sequenza di escalation. Come indicato nella tabella del livello 4, i documenti non prodotti in questa sede non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede contenziosa (art. 32, comma 4 DPR 600/73), salvo prova di causa non imputabile. Questo rende la risposta al questionario un atto irreversibile sul piano processuale.

Nella prassi professionale, tre errori ricorrono con maggiore frequenza. Il primo è rispondere in modo generico, limitandosi a dichiarare la residenza estera senza supportarla con documentazione specifica: questa scelta legittima l’ADE ad applicare metodi presuntivi ex art. 39 DPR 600/73. Il secondo è produrre documentazione incompleta o parziale, che il contribuente ritiene sufficiente ma che lascia aperte le principali contestazioni dell’ufficio. Il terzo, il più grave, è rispondere senza aver preventivamente analizzato il quadro indiziario in possesso dell’ADE: una risposta che contraddice elementi già acquisiti dall’Amministrazione peggiora la posizione anziché chiarirla.

La risposta al questionario deve essere costruita con assistenza professionale, analizzando preventivamente gli elementi che hanno attivato il controllo e calibrando la documentazione prodotta in modo coerente con il quadro indiziario preesistente. Per un approfondimento operativo su struttura e contenuto della risposta si rimanda a questionario dell’Agenzia delle Entrate sulla residenza fiscale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento

Quando l’accertamento sulla residenza fiscale si conclude con il riconoscimento della residenza italiana, le contestazioni non riguardano solo l’imposta sui redditi non dichiarata. Si apre un quadro sanzionatorio articolato su più livelli, che può risultare significativamente più oneroso dell’imposta stessa. La conoscenza di questo quadro è rilevante già nella fase preventiva: comprendere l’entità del rischio consente al contribuente di valutare con maggiore lucidità se e come regolarizzare la propria posizione prima che l’accertamento sia notificato.

Le contestazioni tipiche negli accertamenti sulla residenza fiscale riguardano tre distinti profili sanzionatori, che si sommano tra loro.

Omessa o infedele dichiarazione dei redditi. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridefinito le sanzioni base: l’omessa dichiarazione è punita con una sanzione del 120% dell’imposta dovuta (eliminata la forbice precedente fino al 240%). Per i redditi di fonte estera, la maggiorazione di un terzo precedentemente prevista è stata soppressa per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le annualità precedenti, ancora accertabili e oggetto della maggior parte dei controlli attivi, continua ad applicarsi la sanzione dal 120% al 240%, aumentata di un terzo per i redditi esteri. La distinzione temporale è quindi critica nella valutazione del rischio concreto.

Omesso monitoraggio fiscale (quadro RW). L’omessa o infedele compilazione del quadro RW è sanzionata dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate per i Paesi collaborativi, raddoppiata dal 6% al 30% per i Paesi a fiscalità privilegiata (art. 5 D.L. 167/1990). Queste sanzioni si calcolano sul valore del patrimonio, non sull’imposta evasa, e possono risultare molto elevate in presenza di conti o investimenti di importo significativo.

Omessa IVAFE. L’imposta sul valore delle attività finanziarie estere non versata è soggetta a sanzione per dichiarazione infedele, nella misura ordinaria prevista dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, senza applicazione delle aggravanti tipiche della fiscalità internazionale, trattandosi di imposta patrimoniale e non di imposta sul reddito.

Un elemento operativo rilevante: la notifica dell’avviso di accertamento preclude il ravvedimento operoso. Chi riceve il questionario dell’ADE può ancora regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che l’accertamento sia formalizzato, ma questa finestra si chiude nel momento in cui l’ufficio avvia formalmente il procedimento. Per il dettaglio delle procedure di regolarizzazione, il calcolo delle sanzioni ridotte e la valutazione di convenienza tra ravvedimento e accertamento con adesione, si rimanda agli approfondimenti dedicati: ravvedimento operoso per redditi esteri non dichiarati e accertamento su redditi esteri.

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Domande frequenti

Telepass e celle telefoniche possono essere usati dall’Agenzia delle Entrate come prove in un accertamento fiscale sulla residenza?

Sì. Nella prassi accertativa dell’ADE, i transiti Telepass e i tabulati di localizzazione delle celle telefoniche rientrano tra gli elementi indiziari utilizzabili come presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39 DPR 600/73. Non sono autonomamente risolutivi, ma concorrono a formare il quadro probatorio complessivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1294/2025, ha confermato l’utilizzo di transiti Telepass e intercettazioni come prove di presenza fisica in Italia in un caso di residenza contestata.

L’iscrizione all’AIRE esclude la residenza fiscale in Italia?

No. L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente. Ai sensi dell’art. 2 TUIR, la residenza fiscale italiana sussiste anche per soggetti iscritti all’AIRE se in Italia permane il domicilio, inteso dal D.Lgs. 209/2023 come luogo delle relazioni personali e familiari, o la dimora abituale. La Cassazione con l’ordinanza n. 1292/2025 ha confermato che la presunzione di residenza italiana non è superabile con soli elementi formali, incluso il certificato di residenza estera.

Cosa trasmette la Svizzera all’Agenzia delle Entrate nell’ambito dello scambio automatico di informazioni?

Attraverso due canali distinti. Il CRS (Common Reporting Standard) trasmette i dati sui conti finanziari detenuti in Svizzera da soggetti fiscalmente residenti in Italia: saldi, interessi, dividendi e proventi da cessione. L’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (L. 83/2023) prevede inoltre, all’art. 7, la trasmissione annuale entro il 20 marzo dei dati salariali dei nuovi frontalieri: reddito lordo, imposte alla fonte trattenute e dati del datore di lavoro svizzero.

Quali sanzioni rischio se l’ADE accerta la mia residenza fiscale in Italia nonostante l’iscrizione AIRE?

Le contestazioni si articolano su tre livelli cumulativi. Per omessa dichiarazione dei redditi: sanzione del 120% dell’imposta dovuta (D.Lgs. 87/2024) per violazioni dal 1° settembre 2024; fino al 240%, aumentata di un terzo per redditi esteri, per le annualità precedenti ancora accertabili. Per omesso quadro RW: dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate, raddoppiato per Paesi black list. Per omessa IVAFE: sanzione da dichiarazione infedele calcolata sull’imposta non versata.

Cosa succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia delle Entrate sulla residenza fiscale?

La mancata risposta produce due effetti distinti. Sul piano procedimentale, legittima l’ADE ad applicare metodi presuntivi di accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 2, DPR 600/73, ricostruendo il reddito sulla base di indizi senza dover provare analiticamente l’evasione. Sul piano processuale, i documenti non prodotti in sede di questionario non possono essere utilizzati a favore del contribuente né in sede amministrativa né contenziosa (art. 32, comma 4, DPR 600/73). Si applica inoltre una sanzione amministrativa da €250 a €2.000 (art. 36 D.Lgs. 173/2024).

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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