Il comunicato stampa del MEF n. 136 del 27 novembre 2024, ha “ufficializzato” il rinvio dei termini di versamento del secondo acconto imposte 2024. La misura sarà effettivamente introdotta durante la conversione del decreto fiscale, D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, il cui termine di conversione scade il 18 dicembre 2024. Il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 è fissato per il 16 gennaio 2025.
Il rinvio riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Rinvio a gennaio 2025 acconti partite IVA
L’ufficialità della proroga è arrivata anche dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La proroga riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e concerne soltanto il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta e non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali né ai premi assicurativi dovuti all’INAIL.
L’ammontare dei ricavi o compensi da verificare è quello indicato in sede di modello Redditi 2024 anno di imposta 2023. L’anno scorso, la norma di riferimento era l’articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, che recita: “per il solo periodo di imposta 2023 le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo di imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro…”.
Proprio come l’anno scorso, non possono beneficiare del rinvio del versamento dell’acconto delle imposte sui redditi le persone fisiche non titolari di partita IVA: privati, soci, associati, collaboratori e coadiuvanti dell’impresa familiare.
Quali versamenti rientrano nella proroga e quando versare?
Coloro che possono beneficiare del rinvio potranno posticipare al 16 gennaio 2025 il versamento dell’acconto in scadenza il 2 dicembre 2024 con riferimento alle imposte dirette.
Pertanto, rientrano quindi nella proroga: IRPEF, Addizionale comunale IRPEF (per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti), Cedolare secca, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime di vantaggio, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario, IVIE, IVAFE.
Inoltre, oltre a poter posticipare il versamento al 16 gennaio 2025, è permesso anche poter rateizzare l’acconto, in cinque rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2025 e le successive ogni 16 del mese, fino al 16 maggio 2025.
Il comunicato stampa non fa riferimento agli interessi per le rate successive alla prima, tuttavia si ritiene che, come l’anno scorso, le rate saranno ulteriormente gravate di interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Come effettuare il pagamento?
La scadenza originariamente fissata per il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre quest’anno cade di sabato) viene spostata al 16 gennaio 2025. Il pagamento potrà essere effettuato:
- In un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025; o
- In cinque rate mensili di pari importo, scadenti il 16 di ogni mese, da gennaio a maggio.
Se viene presa a riferimento la norma del 2023, sulle rate successive alla prima, saranno dovuti gli interessi (che erano stati fissati nella misura del 4% annuo).
È possibile che vengano fatti rientrare nella proroga anche le relative addizionali e imposte sostitutive, a condizione che siano dovute dai soggetti interessati. Queste imposte potrebbero comprendere:
- L’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio e per quello forfetario;
- Cedolare secca sulle locazioni di immobili residenziali;
- Imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA);
- Imposta sostitutiva sui compensi da ripetizioni;
- La cosiddetta “tassa etica”.
La conversione del testo del Decreto Legge 155/2024 sarà oggetto di voto di fiducia.
Partita IVA con ricavi oltre i 170.000 euro
Per le partite IVA con ricavi sopra i 170.000 euro resta la scadenza del 2 dicembre 2024 per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi secondo metodo storico o metodo previsionale.