La gestione delle finanze in una società di persone, come una Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) o una Società in Nome Collettivo (S.N.C.), richiede particolare attenzione, soprattutto quando si tratta dei prelevamenti effettuati dai soci. L’ordinanza n. 15919 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 giugno 2024, ha chiarito come devono essere trattati fiscalmente i prelevamenti che eccedono gli utili effettivamente conseguiti. Ma procediamo per gradi.
Principali differenze fiscali tra una S.A.S. e una S.N.C.
Le principali differenze fiscali tra una Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) e una Società in Nome Collettivo (S.N.C.) risiede nella responsabilità dei soci e nella gestione degli utili. Nelle S.A.S., i soci accomandatari hanno responsabilità illimitata e amministrano la società, mentre i soci accomandanti hanno responsabilità limitata al capitale conferito e non possono amministrare. La responsabilità limitata riduce il rischio personale dei soci accomandanti e ciò può attrarre investitori che vogliono limitare la loro esposizione.
Invece, nella S.N.C. tutti i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e possono amministrare la società. In entrambe, la distribuzione degli utili segue specifiche regole fiscali. La società stessa paga le imposte sui profitti generati. Successivamente, gli utili netti, dopo il pagamento delle imposte societarie, vengono distribuiti ai soci in base alla loro quota di partecipazione. Gli utili distribuiti sono poi tassati sui soci come reddito da partecipazione e vengono riportati nelle dichiarazioni fiscali personali dei soci, dove sono tassati secondo le aliquote progressive applicabili ai redditi delle persone fisiche.
La soluzione proposta dalla Suprema Corte
Il Codice Civile stabilisce chiaramente che i soci non possono ripartire somme che non rappresentano utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.). Questa disposizione, dettata specificamente per le S.N.C., si estende anche alle S.A.S. mediante il rinvio previsto dall’art. 2305 c.c. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15919 del 6 giugno 2024, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento tributario dei prelevamenti che eccedono gli utili conseguiti.
La Corte ha sottolineato che è fondamentale analizzare il caso concreto per determinare se tali somme debbano essere considerate un prestito della società ai soci o prelevamenti di natura reddituale. In particolare, se le somme prelevate dai soci non eccedono gli utili conseguiti dalla società, tali prelevamenti sono considerati rappresentativi di utili e non costituiscono un problema fiscale.
Viceversa, quando le somme prelevate eccedono gli utili, queste non possono essere considerate utili e richiedono un diverso inquadramento fiscale. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che l’amministrazione finanziaria deve basarsi su elementi precisi e concordanti per riqualificare le somme prelevate come prestito o redditi. Nella fattispecie esaminata, la mancanza di corresponsione degli interessi e l’assenza di capacità reddituale dei soci per restituire le somme prelevate ha permesso di escludere che tali somme fossero un prestito.
E’ possibile evitare problemi fiscali con i prelevamenti non giustificati?
Per evitare problemi fiscali con i prelevamenti non giustificati, un socio di una società di persone deve documentare adeguatamente tutte le operazioni, tenendo una registrazione dettagliata che specifichi il motivo e la destinazione dei fondi. In particolare, devono essere pronti a dimostrare che i prelevamenti sono stati effettuati per scopi legittimi e non rappresentano una distribuzione di utili non conseguiti.
Altresì, è fondamentale assicurarsi che i prelevamenti non eccedano gli utili realmente conseguiti, in conformità con l’art. 2303 c.c. Se i prelevamenti eccedenti non devono costituiscono una distribuzione di utili non conseguiti, possono essere qualificati come prestiti con corresponsione degli interessi.
Infine, è necessario seguire rigorosamente le disposizioni normative e le linee guida fiscali per evitare che i prelevamenti siano considerati redditi tassabili. D’altro canto, le società devono monitorare attentamente i conti e i prelevamenti effettuati dai soci, garantendo che non eccedano gli utili conseguiti. In caso contrario, devono essere pronte a giustificare tali prelevamenti come prestiti, con tutti gli obblighi correlati, come la corresponsione degli interessi.
Le sanzioni fiscali per i prelevamenti eccedenti gli utili
Le sanzioni fiscali per i prelevamenti eccedenti gli utili in una società di persone possono includere:
- I prelevamenti eccedenti non giustificati possono essere considerati redditi di lavoro autonomo occasionale e tassati come tali;
- L’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni amministrative per la mancata conformità alle norme fiscali, che possono variare in base alla gravità della violazione;
- In caso di tassazione retroattiva, possono essere applicati interessi moratori sulle somme dovute;
- Possono essere imposte multe per violazioni specifiche delle normative fiscali.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15919 del 2024 fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale dei prelevamenti dei soci in società di persone che eccedono gli utili. È di rilevante importanza per le società S.A.S. e S.N.C. documentare adeguatamente tutte le operazioni finanziarie e assicurarsi che i prelevamenti non eccedano gli utili realmente conseguiti. In caso contrario, tali prelevamenti devono essere trattati come prestiti, con l’obbligo di corresponsione degli interessi. Il mancato rispetto delle normative fiscali può comportare sanzioni significative, inclusa la riqualificazione delle somme prelevate come redditi tassabili. Le società devono quindi monitorare attentamente i conti e garantire la conformità alle disposizioni normative per evitare problemi fiscali.
Domande frequenti
Le somme prelevate che eccedono gli utili non possono essere considerate utili e devono essere inquadrate diversamente dal punto di vista fiscale.
Se i prelevamenti eccedenti gli utili non possono essere giustificati come prestiti, possono essere considerati redditi di lavoro autonomo occasionale e tassati come tali.
La società deve fornire documentazione che dimostri che i prelevamenti sono stati effettuati come prestiti ai soci, inclusa la corresponsione degli interessi.