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Polizza vita estera: tassazione e quadro RW

La polizza vita estera è un investimento finanziario effettuato con una compagnia di assicurazione non residente in Italia al fine di ottenere, in futuro dei proventi legati al verificarsi dell'evento assicurato. Tale investimento estero deve essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale nel quadro RW ed è dovuto il versamento dell'IVAFE. I proventi dell'investimento sono imponibili come redditi di capitale da indicare nel quadro RM del modello Redditi.

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Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto in base al quale un soggetto (l’assicuratore), in relazione ad alcuni eventi della vita dell’assicurato si impegna, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ad erogare una rendita o un capitale. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è possibile individuare:

  • Contratti con finalità di copertura di rischi specifici (caso di morte, invalidità permanente, non autosufficienza);
  • Contratti con finalità prevalentemente finanziarie (polizze linked).

La polizza vita è uno strumento che viene in aiuto in caso di tutela del patrimonio familiare contro le aggressioni esterne ed interne. La polizza assicurativa, secondo quanto indicato dall’art. 1882 c.c. consiste in un contratto in base al quale l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare una rendita o un capitale ad un beneficiario, al verificarsi di un evento connesso alla vita umana.

Di seguito, quindi, andrò ad analizzare le modalità di tassazione della polizza sulla vita stipulata con una compagnia di assicurazione non residente da parte di un contribuente residente fiscalmente in Italia. Cominciamo!

Le compagnie di assicurazione estere in Italia

Nel caso in cui un soggetto residente abbia stipulato un contratto di assicurazione con un’impresa estera operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, l’articolo 26-ter, comma 3, del DPR n. 600/73 prevede che sia quest’ultima ad operare il prelievo sostitutivo del 26% sui redditi di capitale percepiti. Al contrario, tutti gli altri casi è necessario distinguere a seconda della tipologia di compagnie assicurative. In particolare, nel prosieguo saranno, quindi, utilizzate le seguenti:

  • Compagnie Equivalenti: le compagnie di assicurazione estere con stabile organizzazione in Italia (che in linea di principio si comportano come le compagnie residenti in Italia);
  • Le compagnie LPS: le compagnie di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • Compagnie LPS optate: le Compagnie LPS che hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi, direttamente o tramite un rappresentante fiscale;
  • Le compagnie LPS bi-optate: rispetto alle precedenti hanno in più optato anche per il versamento virtuale dell’imposta di bollo;
  • Intermediari residenti: si tratta essenzialmente delle società fiduciarie che amministrano le polizze per conto dei loro clienti e degli altri soggetti di cui all’art. 23 DPR n. 600/73 che intervengono nelle vicende delle polizze con particolare riferimento alle banche attraverso le quali sono riscossi i flussi finanziari e i redditi.

Polizze unit e index linked

La maggior parte dei contratti di assicurazione sulla vita collocati sul mercato sono costituiti da contratti c.d. unit linked index linked. Si tratta di contratti di assicurazione che garantiscono il pagamento per il caso di morte o di sopravvivenza o di entrambi di una prestazione in forma di capitale o di rendita collegata al valore di:

  • Fondi comuni di investimento;
  • Fondi interni o
  • Di altri valori incrementati di una percentuale prestabilita.

Tali contratti si caratterizzano per il fatto che, collegando ai valori così individuati l’importo della prestazione garantita, non assicurano il pagamento di una prestazione minima. In pratica, ribaltano sull’assicurato il rischio derivante dalle attività finanziarie in cui l’impresa di assicurazione abbia investito i premi.

Unit linked e index linked come assicurazioni vita

Da un punto di vista civilistico anche i contratti unit linkedindex linked devono ritenersi qualificabili come contratti di assicurazione sulla vita. L’allegato II alla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 “in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione” include nei “rami dell’assicurazione vita” anche le “assicurazioni di cui all’art. 2, par. 3, lettera a), punti i) e ii), connesse con fondi d’investimento”. Ovverosia le assicurazioni per il caso di vita, per il caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicurazione vita con contro-assicurazione, l’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità e l’assicurazione di rendita.


Disciplina fiscale delle polizze vita estere

Da un punto di vista fiscale la prima domanda che dobbiamo porci è se un contratto unit linked o index linked possa essere considerato come un contratto di assicurazione sulla vita. La risposta deve ritenersi positiva, in quanto l’aspetto fiscale, in questi casi, ricalca quello civilistico. Questo anche se le relative prestazioni dipendono dal rischio demografico per una percentuale ridotta.

Pertanto i redditi derivanti da tali contratti sono qualificabili come redditi di capitale. Questo ai sensi delle lett. g-quater) e g-quinquies) dell’art. 44, comma 1, del DPR n. 917/86. Di questo avviso si è chiaramente mostrata l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 282/E/2022.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che anche i redditi derivanti da contratti unit linked sono qualificabili come tali in forza della predetta disposizione. Inoltre, la stessa ha espressamente confermato che rientrano tra i “redditi compresi nei capitali corrisposti o che si considerano corrisposti, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del DPR n. 917/86 in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione”, anche le “assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. I redditi dei contratti di assicurazione sulla vita, e quindi anche quelli dei contratti unit ed index linked, sono soggetti ad un regime impositivo differenziato in funzione della prestazione principale da loro prevista.

Contratti assicurativi con rimborso in forma di capitale

I redditi dei contratti che prevedono come prestazione principale l’erogazione di un capitale, anche se convertibile in una rendita dietro l’esercizio di opzione, sono qualificabili come redditi di capitale. Questo, è quanto previsto dalla lett. g-quater) dell’art. 44, comma 1, del DPR n. 917/86. Questi redditi devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% nel periodo d’imposta in cui siano corrisposti. Questo, ai sensi del comma 1 dell’art. 26-ter del DPR n. 600/73.

Contratti assicurativi con rendita vitalizia

I redditi dei contratti di assicurazione unit ed index linked conclusi con imprese di assicurazioni residenti o stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti che prevedono come prestazione principale l’erogazione di una rendita vitalizia, anche se convertibile in capitale dietro l’esercizio di un’opzione, devono essere assoggettati da tali imprese di assicurazione ad un’imposta sostitutiva.

Si tratta anche in questo caso della ritenuta 26% sul risultato di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta compreso nel periodo di costituzione della rendita vitalizia. Questo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 47/2000.

Contratti assicurativi stipulati con imprese non residenti

Per contro, sempre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 47/2000, i redditi dei predetti contratti conclusi con imprese di assicurazioni non residenti operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi sono qualificabili come redditi di capitale. Questo ai sensi della lett. g-quater) dell’art. 44, comma 1, del DPR n. 917/86. Tali contratti devono essere assoggettati dagli stessi beneficiari ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. L’imposta sostitutiva deve applicarsi nel periodo d’imposta in cui è maturato il diritto alla prestazione. In sostanza, quando disciplinano per le polizze italiane opera anche per le polizze estere se è possibile certificare la differenza sulla base di idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana.

Qualora l’impresa di assicurazione (o il sostituto di imposta dalla stessa nominato quale rappresentante fiscale) non applichi la ritenuta del 26%, opera l’art. 18 del TUIR, con conseguente obbligo del contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta. In questo caso il contribuente deve liquidare autonomamente nel quadro RM l’imposta sostitutiva (rigo RM 12, sezione V, ma è possibile optare per la tassazione ordinaria barrando la casella 6).

Plusvalenze da cessione dei contratti

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso od il rimborso di contratti di assicurazione unit ed index linked sono qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria. Questo ai sensi della lett. c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del DPR n. 917/86. Mentre le minusvalenze sono indeducibili.

Come si determina il reddito tassabile?

Il redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si determinano come differenza tra:

  • L’ammontare percepito al riscatto;
  • L’ammontare dei premi versati.

Questo è quanto prevede il comma 4 dell’articolo 45 del DPR n. 917/86. Pertanto, anche i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti unit ed index linked devono sempre essere determinati per differenza fra l’importo del capitale percepito e quello della quota proporzionale dei premi pagati.

Sul punto deve essere ricordato quanto disposto dall’articolo 34 del DPR n. 601/73 (riformulato dai commi 658 e 659 dell’art. 1 della Legge n 190/14). Secondo questa disposizione sono esenti da IRPEF:

i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita in dipendenza del rischio demografico”.

Pertanto, risultano assoggettabili ad imposta sostitutiva i redditi compresi nei capitali erogati che non siano corrisposti in dipendenza del rischio demografico. Nella Circolare n. 8/E/2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che tali redditi devono essere determinati sulla base della:

differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato… al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali” e cioè alla data individuata dal contratto per l’erogazione delle prestazioni ed, in mancanza dell’individuazione di una data, alla data della morte, e “l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte

Sempre nella circolare n. 8/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso in cui il riscatto non sia più ammesso, deve essere presa a riferimento la riserva matematica maturata alla data della morte.

Applicazione del credito per imposte estere

In caso di opzione per l’applicazione della tassazione IRPEF, in luogo dell’imposta sostitutiva, per i proventi esteri percepiti senza l’intervento di ente residente, è possibile applicare il credito per imposte estere. Il credito è legato alla possibilità di portare a riduzione dell’IRPEF dell’importo corrispondente alla tassazione subita nello Stato della fonte.

In particolare, sia l’art. 24 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni sia l’art. 165 del TUIR, per quanto riguarda la normativa nazionale, consentono l’applicazione di un credito di imposta per l’attenuazione della doppia imposizione.

Affinché tale credito possa trovare applicazione è necessario che le imposte versate siano siano a titolo definitivo (ovvero non rimborsabili). Per questo motivo è fondamentale la presenza della dichiarazione dei redditi estera per dimostrare la definitività dell’imposta e quindi la possibilità di applicare il credito per imposte estere nella dichiarazione dei redditi italiana. Tale credito trova collocazione all’interno del quadro CE del modello Redditi PF.

L’imposta di bollo

Sulla polizza di assicurazione sulla vita stipulata con compagnia estera da parte di soggetto residente in Italia è dovuta un’imposta di bollo nella misura del 0,15%, con un minimo di 34,20 euro. L’importo è calcolato sul valore di riscatto al 31 dicembre di ogni anno. Oppure sul valore effettivamente rimborsato o riscattato, ed è rapportato al periodo di detenzione. All’applicazione e al versamento dell’imposta, sono tenuti, in ordine successivo:

  • Le compagnie equivalenti e le compagnie LPS bi-optate o, in loro assenza,
  • Le fiduciarie o eventuali altri intermediari ai quali il cliente abbia affidato l’amministrazione della polizza.

Si deve notare che le polizze emesse da compagnie equivalenti e compagnie LPS bi-optate si considerano detenute in Italia, ma solo ai fini dell’imposta di bollo. Esse continuano quindi a produrre gli ordinari obblighi di monitoraggio fiscale. L’imposta di bollo conteggiata per ciascun anno è dovuta, in unica soluzione, all’atto del rimborso o riscatto della polizza vita estera. Le compagnie LPS bi-optate debbono quindi accantonare ogni anno l’importo dell’imposta per poterla versare alla fine del rapporto.

La revoca dell’incarico conferito all’intermediario estingue il rapporto con il cliente. In tal caso l’intermediario provvede alle segnalazioni conseguenti (monitoraggio fiscale, mod. 770) e al versamento dell’imposta, mentre a partire dalla data della revoca compete al contribuente l’obbligo di corrispondere l’IVAFE (o l’IVIE) e compilare il quadro RW.

Le compagnie LPS bi-optate applicano l’imposta di bollo esclusivamente in modo virtuale. Le compagnie equivalenti e le fiduciarie, invece, possono provvedere al versamento anche con le modalità ordinarie: applicando la marca da bollo sull’ultima rendicontazione rilasciata, oppure utilizzando il modello F24. Le polizze emesse da soggetti esteri diversi dalle compagnie equivalenti, e dalle compagnie LPS bi-optate, e non amministrate dalle fiduciarie o da altro intermediario si considerano detenute all’estero e sulle stesse, anziché l’imposta di bollo, è dovuta l’IVAFE.

Obblighi in materia di monitoraggio fiscale e IVAFE

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/90, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Tra le attività finanziarie estere che devono essere segnalate vi sono anche le polizze vita estere stipulate da soggetti residenti, in quanto espressione di un impiego di capitali.

In primo luogo, si osserva che generalmente risulta tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale il solo contraente della polizza e non gli eventuali beneficiari. Infatti, è il soggetto che stipula il contratto colui che pone in essere un investimento estero rilevante ai fini dell’art. 4 del D.L. n. 167/90. I beneficiari potrebbero essere tenuti alla compilazione del quadro RW laddove risultassero anch’essi contraenti oppure, nel caso in cui essi fossero qualificati come i titolari effettivi degli investimenti.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni ai modelli dichiarativi hanno sempre fatto riferimento al soggetto che stipula la polizza assicurativa, in quanto contraente, e non al soggetto beneficiario. Al riguardo, non avrebbe rilievo nemmeno che la polizza non fosse stata alimentata direttamente dal contribuente. Infatti, le Circolari n. 45/E/2010 e n. 38/E/2012 hanno chiarito che sono oggetto di segnalazione all’interno del quadro RW gli investimenti di natura finanziari nella disponibilità del contribuente ed i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. Nel caso di specie, la polizza assicurativa estera risulta certamente nella disponibilità della persona fisica contraente anche se è stata alimentata con le riserve matematiche accantonate dalla compagnia di assicurazione estera.

Applicazione dell’IVAFE

Passando all’applicazione dell’IVAFE, l’articolo 19, comma 20 ss. del D.L. n. 201/2011 (conv. L. 214/2011) prevede che l’imposta patrimoniale sugli investimenti esteri di natura finanziaria sia applicata con aliquota del 2 per mille sul valore dei prodotti finanziari (4 per mille se detenuto in paese non collaborativo). Tra cui vi sono anche le polizze assicurative stipulate con imprese non residenti.

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 28/E/2012 (§ 2.3) sono soggetti passivi dell’IVAFE le persone fisiche residenti che stipulano una polizza assicurativa con una compagnia assicurativa non residente. Il documento non prevede un particolare criterio per la valorizzazione delle polizze per cui vale la regola generale del valore di mercato. Il punto 2.2.1 prevede che l’IVAFE non sia dovuta in quanto sostituita dall’imposta di bollo, nei seguenti due casi:

  • Le polizze sono emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter DPR n. 600/73 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale;
  • Pur se non sono esercitate le predette azioni le polizze siano affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente.

Regolarizzazione delle violazioni dichiarative

Assunto che il titolare della polizza sulla vita estera è tenuto alla compilazione del quadro RW e al pagamento dell’IVAFE, l’inosservanza dei suddetti obblighi dichiarativi comporta la necessità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione. In presenza di violazioni in materia di monitoraggio fiscale, viene irrogata la sanzione ex articolo 5 del D.L. n. 167/90 che prevede l’applicazione della sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Le percentuali sono raddoppiate (dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato), nel caso in cui la polizza vita estera sia tenuta presso un Paese black list.

Per i soggetti che avessero  omesso di indicare il possesso della polizza in dichiarazione dei redditi è necessario, per regolarizzare la propria posizione, presentare una dichiarazione integrativa. Andando a liquidare l’IVAFE dovuta in relazione alla detenzione della polizza vita. Le violazioni dichiarative relative sia al monitoraggio fiscale che all’IVAFE possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, se è stata presentata la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta che si intende sanare.

Modalità di compilazione del quadro RW per le polizze estere

Ai fini della compilazione del quadro RW del modello Redditi, la polizza di assicurazione sulla vita deve essere segnalata riportando il codice 8 nella colonna 3, evidenziando il Paese estero di detenzione nella successiva colonna 4. Per la valorizzazione di tale investimento, occorre fare prioritariamente riferimento al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, purché coincidenti.

Laddove tale criterio non fosse percorribile, è possibile valorizzare la polizza vita secondo i criteri validi ai fini dell’IVAFE che a caratterizzano la compilazione del quadro RW. Pertanto, in prima battuta si deve utilizzare il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare. Nei casi in cui il contratto in essere non rappresenti un’attività finanziaria quotata (come è probabile), la valorizzazione deve avvenire attraverso il valore nominale o, in mancanza, tramite il valore di rimborso. Quest’ultimo generalmente coincide con il valore di riscatto della polizza vita.

Prassi sul monitoraggio fiscale

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di polizza vita estera è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 300 del 23 luglio 2019. Questo documento di prassi riprende molte delle considerazioni già affrontate sino ad ora. Prima di tutto il documento chiarisce che deve essere assolto l’obbligo di monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero anche nel caso di una polizza vita dalla quale scaturisce la liquidazione di una determinata somma. Ai fini della corretta tassazione del provento percepito e dell’applicazione dell’IVAFE, si rende necessario valutare attentamente:

  • Il periodo d’imposta in cui sorge il debito tributario;
  • La base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi PF e l’aliquota da utilizzare per la determinazione e liquidazione dell’imposta sostitutiva;
  • Il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.

In merito si precisa che la compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva e che le somme sono state accreditate su un conto corrente estero. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente deve assoggettare ad imposizione i redditi percepiti, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subite. Questo con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante. Inoltre, l’incasso della polizza da parte dell’assicurato determina anche la chiusura del rapporto contrattuale e, conseguentemente, il contribuente non dovrà compilare i quadri RM e/o RW del modello Redditi.

Con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE), in presenza di attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia, deve essere compilato il quadro RW del modello di dichiarazione.  Questo obbligo che sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Il tutto, sempreché la compagnia estera:

  • Non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che
  • Non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.

proventi della polizza assicurativa incassata all’estero devono così confluire nel modello RW ove va riportato, quale valore finalel’intero importo accreditato da parte della compagnia assicuratrice.

Conclusioni e consulenza fiscale online

La sottoscrizione e la detenzione di una polizza assicurativa emessa da una compagnia non residente sono ormai diventati esercizi oltremodo complicati, sia per i contribuenti, sia per le compagnie. Ma soprattutto gli intermediari con particolare riferimento alle polizze emesse da compagnie estere non optate. Particolari difficoltà si pongono anche per il contribuente che ha sottoscritto una polizza estera senza l’intervento di un intermediario residente. Per tale contribuente scatta l’obbligo:

  • Di indicazione del valore iniziale e finale della polizza sulla vita Estera nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
  • Del pagamento dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE);
  • Della dichiarazione del reddito di capitale eventualmente derivante dalla differenza positiva tra valore di riscatto e valore dei premi pagati.

Tutti questi adempimenti coinvolgono più quadri reddituali del modello Redditi PF e per questo motivo è consigliabile farsi assistere da un dottore Commercialista esperto in questo ambito. Se desideri ricevere una consulenza su questo argomento andando ad analizzare la tua posizione personale, contattami! Segui il link sottostante per metterti direttamente in contatto con me è ricevere tutte le informazioni utili per sciogliere i tuoi dubbi.

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