La vendita di azioni di una società italiana quotata da parte di un non residente è tassata diversamente a seconda del tipo di partecipazione: partecipazione qualificata: la plusvalenza è imponibile in Italia e, in assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, per le persone fisiche è soggetta a un’imposta sostitutiva del 26%; partecipazione non qualificata: la plusvalenza non è tassabile in Italia.
Per un investitore residente all’estero che cede azioni di una società italiana quotata, l’imposizione in Italia dipende da due leve:
- la regola di territorialità dell’art. 23 TUIR e
- la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) ai sensi dell’art. 67 TUIR,
con effetti molto diversi tra non imponibilità e applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% per le persone fisiche. Prendiamo, ad esempio, il caso di investitore residente Monaco. In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, vale la disciplina domestica, mentre lo status di Monaco in white list rileva per estendere l’esenzione sui capital gain non qualificati anche alle partecipazioni non quotate ai sensi del D.Lgs. n. 461/1997.
Indice degli argomenti
- Regole di territorialità: l’art. 23 TUIR
- Qualificata vs non qualificata: le soglie
- Azioni quotate italiane: quando è non imponibile
- Azioni quotate italiane: quando si paga il 26%
- Se l’investitore è residente in Paese con Convenzione
- White list e D.Lgs. n. 461/1997: estensione alle non quotate
- Società non residenti e “PEX estera“
- Adempimenti operativi con l’intermediario
- Esempi pratici
- Tabelle comparative
- Consulenza fiscale online
- Fonti
Regole di territorialità: l’art. 23 TUIR
Il principio generale è che i non residenti sono tassati in Italia solo per i redditi ivi prodotti, secondo i criteri tassativi dell’art. 23 TUIR. Per i redditi diversi, la lettera f) disciplina le plusvalenze su partecipazioni in società residenti: in via ordinaria sono territorialmente rilevanti in Italia, con eccezioni per specifiche fattispecie negoziate su mercati regolamentati. In particolare, l’art. 23, comma 1, lett. f), n. 1) esclude dalla territorialità italiana le plusvalenze su partecipazioni non qualificate in società residenti, se le azioni sono negoziate in mercati regolamentati, “ovunque detenute”, rendendo l’operazione non imponibile in Italia per il non residente.
L’esenzione, quindi, è valida anche nel caso in cui le partecipazioni siano detenute per il tramite di intermediario non residente.
Qualificata vs non qualificata: le soglie
La qualifica della partecipazione si determina ai sensi dell’art. 67 TUIR:
- Per titoli quotati è “qualificata” se la soglia supera 2% dei diritti di voto o 5% del capitale; al di sotto è “non qualificata”.
- Per partecipazioni non quotate, le soglie salgono a 20% dei voti o 25% del capitale/patrimonio.
Queste soglie guidano sia la territorialità per i non residenti sia la prassi operativa presso gli intermediari. Dal 2019, per le persone fisiche, il trattamento di aliquota è stato uniformato: le plusvalenze, qualificate o non qualificate, scontano la medesima imposta sostitutiva al 26% se territorialmente imponibili in Italia.
Azioni quotate italiane: quando è non imponibile
Se la partecipazione è non qualificata e le azioni sono quotate, la plusvalenza realizzata dal non residente non è considerata prodotta in Italia e pertanto non è imponibile nel nostro Paese, a prescindere dal luogo di deposito dei titoli. Questa esclusione discende direttamente dall’art. 23, comma 1, lett. f), n. 1) TUIR ed è indipendente dallo Stato di residenza del soggetto estero, essendo una regola generale di territorialità. In pratica, un investitore monegasco che vende lo 0,8% di una società quotata italiana non ha tassazione italiana sulla plusvalenza, fermo restando l’eventuale tassazione nel Paese di residenza secondo le regole locali.
Azioni quotate italiane: quando si paga il 26%
Se la partecipazione è qualificata (es. 3% dei diritti di voto o 6% del capitale in una società quotata), la plusvalenza è territorialmente imponibile in Italia e, per le persone fisiche, si applica l’imposta sostitutiva del 26%. L’assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito tra Italia e Monaco implica che non vi è regola pattizia che possa derogare alla territorialità interna su tali plusvalenze, restando pienamente applicabile la disciplina domestica. Per le cessioni eseguite tramite intermediari residenti in regime amministrato, l’intermediario applica l’imposta sostitutiva alla plusvalenza, salvo prova di non imponibilità per mancanza della territorialità.
Se l’investitore è residente in Paese con Convenzione
Per i residenti in Stati con Convenzione, l’art. 13 del modello OCSE di regola attribuisce l’imposizione dei capital gain allo Stato di residenza, salvo eccezioni tipiche: cessione di immobili, cessione di partecipazioni in società il cui valore deriva prevalentemente da immobili situati in Italia, cessioni connesse a una stabile organizzazione in Italia o a navi/aeromobili in traffico internazionale.
In molte Convenzioni moderne, le plusvalenze da cessione di azioni “ordinarie” non immobiliari sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza, per cui l’Italia non può prelevare imposta nemmeno se la partecipazione è qualificata. Tuttavia alcuni trattati prevedono clausole “substantial shareholding” (per es., soglia di partecipazione o periodo di riferimento di 12 mesi) che conservano al Paese della società (Italia) un diritto impositivo sulla plusvalenza.
Per le azioni quotate non qualificate l’operazione è già non imponibile in Italia per regola interna di territorialità; la Convenzione, in pratica, conferma o rende irrilevante la verifica domestica. Per le partecipazioni qualificate, invece, la Convenzione può neutralizzare la sostitutiva italiana del 26% se assegna tassazione esclusiva allo Stato di residenza e non contiene clausole che riattribuiscono un diritto impositivo all’Italia; in presenza di clausole immobiliari o “substantial shareholding” l’Italia può mantenere il prelievo.
Operativamente, per applicare l’esenzione in regime amministrato occorrono certificato di residenza fiscale in corso di validità e dichiarazione trattamentale all’intermediario; in difetto, si può ottenere il rimborso tramite istanza. Restano applicabili le clausole anti‑abuso (PPT/MLI) e i requisiti di beneficiario effettivo; per società UE/SEE valgono a parte le regole domestiche sulla PEX estesa, che non sostituiscono ma si coordinano con le allocazioni convenzionali.
Assenza di Convenzione Italia–Monaco: cosa comporta
Italia e Principato di Monaco hanno sottoscritto un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) nel 2015, non una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. L’Accordo rafforza la cooperazione e lo scambio informativo, ma non attribuisce o limita i diritti impositivi tra i due Stati in tema di plusvalenze, lasciando quindi alla normativa interna italiana la disciplina della territorialità e dell’eventuale imposizione. Pertanto, la tassazione delle plusvalenze di soggetti monegaschi su partecipazioni italiane segue integralmente le regole dell’art. 23 TUIR e delle norme speciali richiamate.
White list e D.Lgs. n. 461/1997: estensione alle non quotate
L’essere residenti in uno Stato in white list (Monaco è stato incluso con DM 23 marzo 2017) è rilevante per le plusvalenze su partecipazioni non qualificate in società italiane non quotate, che sono escluse da tassazione in Italia ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 461/1997. In altri termini, anche fuori dai mercati regolamentati, la plusvalenza non qualificata realizzata da un residente monegasco non sconta l’imposta sostitutiva in Italia, salve le specifiche deroghe introdotte per i veicoli “immobiliari” esteri. La novella dell’art. 23, comma 1-bis TUIR (L. 197/2022) attrae a tassazione in Italia la cessione di partecipazioni in società/enti non residenti “immobiliari” (valore prevalentemente da immobili in Italia), con correlata esclusione dell’esenzione del comma 5 dell’art. 5 D.Lgs.n. 461/1997, ma non riguarda la vendita di azioni di società italiane quotate.
Società non residenti e “PEX estera“
Il legislatore ha esteso, in determinate condizioni, il regime PEX (art. 87 TUIR) alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti UE/SEE soggetti a imposta, assimilando il trattamento a quello dei residenti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 17/E del 29 luglio 2024. Questa estensione, tuttavia, riguarda soggetti residenti in UE/SEE e non si applica ai soggetti residenti nel Principato di Monaco, che non appartiene all’Unione europea né allo Spazio economico europeo. Per un soggetto societario monegasco privo di stabile organizzazione in Italia, le plusvalenze su partecipazioni qualificate in società italiane restano quindi imponibili in Italia secondo la disciplina ordinaria.
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Adempimenti operativi con l’intermediario
Per applicare la non imponibilità su azioni quotate non qualificate, l’intermediario residente verifica la natura della partecipazione e, in regime amministrato, non applica l’imposta sostitutiva in mancanza di territorialità ex art. 23 TUIR. Se la partecipazione è qualificata e quindi la plusvalenza è imponibile, l’intermediario applica l’imposta sostitutiva del 26% in qualità di sostituto d’imposta, salvo operazioni in regime dichiarativo in cui l’onere dichiarativo resta all’investitore. Per operazioni su partecipazioni non quotate non qualificate, la fruizione dell’esenzione ex art. 5, comma 5 D.Lgs. n. 461/1997 richiede la dimostrazione della residenza in Stato white list (es. certificato di residenza fiscale), secondo prassi operative degli intermediari.
Esempi pratici
Molte Convenzioni seguono l’art. 13 del Modello OCSE, attribuendo l’imposizione dei capital gain allo Stato di residenza, salvo eccezioni (immobili, “property rich”, stabile organizzazione, clausole di “substantial shareholding”).
- Persona fisica residente USA vende 0,8% di società italiana quotata (non qualificata), plusvalenza € 100.000: Con la Convenzione Italia–USA, la plusvalenza su azioni ordinarie non immobiliari è tassabile esclusivamente nello Stato di residenza, quindi non imponibile in Italia; l’esito coincide comunque con la regola domestica di non territorialità per non qualificate quotate.
- Persona fisica residente Francia vende 3% di società italiana quotata (qualificata), plusvalenza € 100.000
In molte Convenzioni moderne il diritto impositivo su azioni non immobiliari è attribuito allo Stato di residenza, sicché, in assenza di specifiche clausole “substantial shareholding”, l’Italia non tassa; occorre verificare l’art. 13 del trattato applicabile prima dell’operazione.
Senza Convenzione si applicano le sole regole interne su territorialità (art. 23 TUIR), soglie qualificate (art. 67 TUIR) ed esenzioni white list (D.Lgs. 461/1997).
- Persona fisica residente in Paese senza Convenzione vende 0,9% di società italiana quotata (non qualificata), plusvalenza € 120.000: La plusvalenza non è territorialmente prodotta in Italia ex art. 23, co. 1, lett. f), n. 1 TUIR e non è soggetta a imposta italiana; l’intermediario in regime amministrato non applica la sostitutiva.
- Persona fisica residente in Paese senza Convenzione vende 3% di società italiana quotata (qualificata), plusvalenza € 100.000: La plusvalenza è territorialmente imponibile in Italia e sconta l’imposta sostitutiva del 26% per persone fisiche; la misura del 26% è quella vigente per i capital gain finanziari.
Tabelle comparative
Tabella A: residenti in Paesi con convenzione
Scenario | Quotazione | Qualifica | Allocazione trattato | Italia tassa? |
---|---|---|---|---|
PF residente in Stato con Convenzione vende 0,8% Spa italiana | Quotata | Non qualificata | Di regola allo Stato di residenza (art. 13 Modello OCSE) | No, tassazione in residenza |
PF residente in Stato con Convenzione vende 3% Spa italiana | Quotata | Qualificata | Spesso allo Stato di residenza salvo clausole “substantial shareholding” | Dipende dal trattato; spesso no |
PF residente in Stato con Convenzione vende 1% S.r.l. italiana | Non quotata | Non qualificata | In genere allo Stato di residenza (azioni non immobiliari) | No in molti trattati |
PF residente USA vende azioni italiane ordinarie | Quotata/Non | Variabile | Convenzione Italia–USA: tassabile solo nello Stato di residenza | No in Italia |
Cessione di partecipazioni “property rich” con immobili in Italia | Quotata/Non | Variabile | Eccezione: tassazione allo Stato degli immobili | Possibile imposizione in Italia |
Tabella B: residenti in Paesi senza convenzione
Scenario | Quotazione | Qualifica | Territorialità Italia | Imposta Italia |
---|---|---|---|---|
PF non in Convenzione vende 0,9% Spa italiana | Quotata | Non qualificata | Non prodotta in Italia (art. 23, 1, f, 1) | Nessuna |
PF non in Convenzione vende 3% Spa italiana | Quotata | Qualificata | Prodotta in Italia | 26% imposta sostitutiva |
PF white list senza Convenzione vende 1% S.r.l. italiana | Non quotata | Non qualificata | Prodotta in Italia ma esente ex art. 5(5) | Nessuna |
PF non white list senza Convenzione vende 1% S.r.l. italiana | Non quotata | Non qualificata | Prodotta in Italia | 26% imposta sostitutiva |
PF non in Convenzione vende 10% S.r.l. italiana | Non quotata | Qualificata | Prodotta in Italia | 26% imposta sostitutiva |
Note operative comuni:
- “Qualificata” per azioni quotate se oltre 2% dei voti o 5% del capitale; “non qualificata” al di sotto, secondo art. 67 TUIR.
- La non territorialità domestica per non qualificate quotate opera a prescindere dalla Convenzione, ma in presenza di trattato l’allocazione allo Stato di residenza conferma l’assenza di imposizione italiana.
- In regime amministrato, l’intermediario applica la sostitutiva quando la plusvalenza è territorialmente imponibile e non la applica in presenza di non territorialità o di copertura pattizia documentata (certificato di residenza).
Consulenza fiscale online
La corretta qualificazione della partecipazione, la verifica della territorialità e l’uso coordinato di art. 23 TUIR e D.Lgs. n. 461/1997 consentono di strutturare cessioni fiscalmente efficienti per investitori monegaschi, evitando oneri impropri e rischi di contestazione. Una consulenza personalizzata consente di analizzare struttura dell’azionariato, regimi intermediari, eventuali minus pregresse e tempistiche, ottimizzando la tassazione complessiva nel rispetto delle regole vigenti.
Fonti
- TUIR, art. 23 (territorialità non residenti) e art. 67
- D.Lgs. 461/1997, art. 5, comma 5; D.Lgs. 461/1997, art. 6
- Circolare AE 17/E del 29.07.2024