Pex su plusvalenza estera con credito ridotto

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriPex su plusvalenza estera con credito ridotto

L'imposta assolta all'estero su plusvalenze da cessione di partecipazioni in regime Pex deve essere ridotta ai fini del credito in Italia: l'analisi della Risposta n. 101/E/25 dell'AdE.

Il percepimento di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in impresa estera, con pagamento di imposte in loco, richiede l'applicazione del credito per imposte estere parametrato (ex art. 165, co. 10 del TUIR), qualora si rientri nel regime della Participation Exemption (Pex) per la tassazione in Italia. A chiarire questo aspetto, la Risposta ad interpello n. 101/E/25 dell'Agenzia delle Entrate.
La normativa interna: art. 165 comma 10 del TUIR
L'art. 165, co. 10 del TUIR prevede che qualora un reddito prodotto all'estero concorra solo parzialmente alla formazione del reddito imponibile in Italia, anche l'imposta estera pagata su tale reddito deve essere ridotta in misura proporzionale ai fini della detrazione. Questa norma è stata introdotta nel 2004 in coerenza con i regimi di esclusione parziale dall'imponibile per dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni (Pex), previsti rispettivamente dagli articoli 89 e 87 del TUIR.
Di fatto, quindi, se un reddito estero concorre parzialmente alla formazione dell'imponibile in Italia, anche il relativo credito per imposte assolte all'estero deve essere parametrato in modo proporzionale. Meccanismo, questo, che trova applicazioni in molti casi concreti, come il regime dei lavoratori frontalieri o quello delle retribuzioni convenzionali.
Plusvalenza su partecipazione estera in regime Pex
La questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate riguardava una società italiana che ha realizzato una plusvalenza dalla cessione di una partecipazione in una società francese. Tale plusvalenza è imponibile sia in Italia che in Francia, secondo quanto previsto dal Protocollo alla Convenzione bilaterale. Tuttavia, entrambi gli Stati applicano un regime di parziale esenzione:

L'Italia tramite la Pex (esenzione del 95% della plusvalenza, ai sensi dell'art. 87 TUIR), e
La Francia con un proprio meccanismo di participation exemption (che, nel caso specifico, esenta l'88% della plusvalenza).

Il problema sorge nel coordinare la norma interna italiana (art. 165 co.10 del TUIR) con le disposizioni della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (Legge n. 20/1992).
La posizione dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 101/E/25)
L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 101 del 15 aprile 2025, ha confermato la necessità di applicare la riduzione proporzionale del credito d'imposta prevista dall'art. 165, comma 10 del TUIR. Secondo l'Agenzia, questa disposizione interna sarebbe coerente con l'articolo 24, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Francia, interpretato alla luce del Commentario al Modello OCSE (in particolare, il § 3 del Commentario all'art. 23 B). Tale commentario specifica che il credito non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile al reddito estero nella proporzione in cui concorre alla formazione del reddito complessivo. L'Agenzia ritiene quindi che la norma interna sia un corretto recepimento dei principi convenzionali.
Criticità interpretative e dubbi...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Metalli preziosi ed oro da investimento: regime di tassazione

    La normativa assoggetta a tassazione le cessioni di metalli preziosi, purché questi ultimi siano allo stato grezzo (esempio polveri,...

    Detrazione premi assicurazione al 19%: limiti e regole

    Tipologia di oneredetraibile IRPEFMisura detrazione19%Limite di spesaVariIndicazione nel quadro ERigo E8/E10 codice 36, 38, 39, 43, 81 La detrazione dei...

    Pianificazione fiscale con la SRL

    Gestire una SRL in significa confrontarsi con un sistema fiscale complesso: IRES, IRAP, ritenute sui dividendi, contributi previdenziali… È...

    Controlli fiscali: l’Agenzia delle Entrate comunica esito con PEC o APP

    L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 186444/2025 del 17 aprile ha chiarito quali sono le modalità di comunicazione dell’esito...

    Detrazione spese notarili Modello 730

    Le spese notarili possono rappresentare un peso considerevole all'interno dei costi legati all'acquisto di una casa o alla stipula...

    Decreto salva 730: modifiche acconti IRPEF 2025

    Il governo sta per approvare un nuovo decreto legge per chiarire le problematiche nella dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile dal 30...