Perdere una persona cara in famiglia è un momento di grande sofferenza, oltre alla sofferenza personale, si aggiungono una serie di pratiche burocratiche che i cari sono costretti ad sistemare e riassettare. Nessuno vorrebbe, in un momento di grande fragilità, doversi occupare anche di pratiche legate alla sfera economica, ma purtroppo di fronte a questi eventi, è quasi impossibile non imbattersi in questi doveri.
Molto spesso chi deve occuparsi di queste pratiche è solitamente un familiare, il quale si trova costretto ad interfacciarsi con più soggetti per districare pratiche economiche, come ad esempio con gli enti creditizi, con il commercialista o chi per il defunto curava gli aspetti fiscali.
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Quali adempimenti burocratici in caso di decesso di un familiare?
Il nostro ordinamento ha previsto il permesso retribuito per lutto, in modo da concedere e comprendere la necessità di dedicare del tempo agli aspetti burocratici. Vediamo nel dettaglio quali sono gli adempimenti burocratici che solitamente competono ai familiari:
- Richiedere all’INPS, in caso di persona pensionata, la cessazione della pensione o l’erogazione di essa ai superstiti;
- Presentare domanda di successione, solo dopo aver presentato tale domanda, si avrà lo “scongelamento” del c/c del defunto, che fino a quel momento rimane bloccato;
- Presentare la dichiarazione dei redditi da uno dell’erede;
- Al termine della pratica successoria obbligatoria, sarà poi necessario provvedere alla restituzione degli eventuali documenti d’identità al Comune.
Come abbiamo avuto modo di vedere, l’elenco sopra esposto rappresenta gli adempimenti più importanti ai quali un familiare dovrà pensare a seguito del decesso. Da questo elenco abbiamo escluso il funerale o comunque l’evento prossimo al decesso, quale momento di raccolta di familiari e amici che si uniscono al dolore comune.
Quanti giorni di permesso sono concessi per lutto?
I giorni di permesso concessi per lutto, previsti dalla normativa Italiana, sono pari a 3 giorni lavorativi all’anno. Questo, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il 2° grado.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dall’emergere della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. Il permesso può essere richiesto anche in caso di funerale all’estero.
Chi può usufruire di questi permessi?
I permessi per lutto familiare possono essere usufruiti:
- Dal coniuge superstite;
- Dal parente entro il secondo grado;
- Da parte del soggetto convivente.
Ad esempio nei rapporti tra genitori e figli, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, etc.
Come si richiede il permesso per lutto?
Il permesso per lutto deve essere richiesto dal parente, coniuge o convivente che intenda usufruire di tale diritto. Si presenta una richiesta al datore di lavoro, nella comunicazione dovranno essere indicati i giorni in cui il lavoratore chiede di assentarsi dal posto di lavoro, i giorni fruibili possono essere non consecutivi. Da evidenziare il fatto che è sempre opportuno andare a motivare la richiesta. Senza motivazione, infatti, il datore di lavoro potrebbe rifiutarsi di concedere i giorni di permesso.
Come anticipato, inoltre, deve essere rispettato il limite di fruibilità in quanto il permesso deve essere fruito entro 7 giorni dalla data del decesso.
Documentazione attestante
Quando si richiede il permesso per lutto, al datore di lavoro, si deve presentare la documentazione necessaria che attesti la morte della persona. In particolare, il dipendente deve presentare un’autocertificazione o un certificato di morte rilasciato dal comune.
La richiesta potrà essere presentata anche per funerali di familiari all’estero.
Contrattazione collettiva
Alcuni contratti collettivi nazionali prevedono di poter richiedere il permesso in un numero maggiore di casi rispetto a quello previsto dalla legge, come ad esempio la richiesta di lutto per la perdita di un suocero, genero, di una zia etc. La possibilità è quella di poter prevedere anche dei permessi non retribuiti, che dovranno essere recuperati in ambiente lavorativo nei mesi avvenire.
Questo comporta la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro, in forma riconosciuta dal datore di lavoro, senza che ciò implichi un’assenza ingiustificata o che si possa incorrere in licenziamenti per giusta causa.
Ricordiamo tuttavia, che il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere il permesso per lutto, solitamente per motivi che riguardano il fabbisogno dell’azienda, per questo motivo è consigliato presentare sempre una dichiarazione scritta attestante le motivazioni della richiesta di permesso per lutto.
In caso di più lutti durante l’anno
La regola generale, prevista dal nostro ordinamento, prevede la possibilità di usufruire del permesso per lutto per tre giorni anche non consecutivi, ma cosa succede in caso di ulteriore lutto di familiare entro l’anno?
Alcuni contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di usufruire di permessi per lutto anche più di una volta, per cui le 3 giornate di permesso sono previste anche per altri eventuali lutti in famiglia. Si rimanda alla lettura del proprio contratto collettivo applicato per poter essere sicuri della fruibilità o meno di tali permessi aggiuntivi.
Retribuzione in caso di permesso per lutto
Nel caso in cui il lavoratore, goda dell’assenza lavorativa, a seguito della fruizione del permesso per lutto, la retribuzione spettante allo stesso, sarà pari alla normale retribuzione erogata secondo normale orario di lavoro. Verrà corrisposta la normale paga oraria, e matureranno sempre i ratei corrisposti fino a quel momento. Non verranno intaccate le ore di ferie, permessi e rol maturati fino a quel momento.
Le ore di permesso, fanno parte della retribuzione imponibile sulla quale verranno calcolati i contributi previdenziali e le imposte dovute.