PEC amministratori obbligatoria: si può utilizzare quella della società

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Dal 1° gennaio 2025, fino al 30 giugno 2025,gli amministratori di società devono comunicare l’indirizzo PEC personale al Registro delle imprese.

Il Conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Verona, con una comunicazione inviata il 26 marzo scorso ai professionisti locali, contraddicendo a quanto stabilito dal MIMIT, ha dichiarato che la PEC degli amministratori da comunicare al Registro delle imprese può anche coincidere con quella della società amministrata. Inoltre, non sembra assumere rilevanza il termine del 30 giugno 2025 stabilito dal MIMIT per la comunicazione delle PEC degli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025.

L’obbligo riguarderebbe tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica, pertanto:

  • Amministratori di società di capitali (SPA, SRL, SRLS, etc.)
  • Amministratori di società di persone (SNC, SAS, etc.)
  • Titolari di cariche equivalenti in altre tipologie societarie.

PEC amministratori può coincidere con quella della società?

L’obbligo di avere un indirizzo di PEC personale per gli amministratori di società è stato introdotto con l’articolo 1, comma 860 della legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) con l’a finalità l’obiettivo di creare un canale di comunicazione ufficiale, tracciabile tra aziende e Pubblica Amministrazione. Ci si è domandati, se fosse possibile far coincidere la PEC dell’amministratore con quella della società e se l’obbligo riguardasse anche le società già costituite al 1° gennaio 2025.

Secondo quanto chiarito dal MIMIT con la nota n 43836 del 12 marzo, l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese è già in vigore per le società di nuova costituzione, mentre per le società già costituite al 1 gennaio avranno tempo fino al 30 giugno 2025. Inoltre ha chiarito che, l’obbligo riguarda i singoli amministratori e non l’organo di amministrazione. Pertanto, per le società con due o più amministratori occorre l’indirizzo di ognuno di essi.

Secondo il MIMIT la coincidenza delle PEC con quello della società sarebbe preclusa dalla Direttiva del 22 maggio 2015, in cui dispone che l’indirizzo della società comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”. Pertanto, in caso di coincidenza dell’indirizzo con quello della società amministrata, l’iscrizione sarebbe non legittimamente effettuata.

Il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona ritiene che il parere del MIMIT non permetta una chiara applicazione delle nuove disposizioni normative, suggerendo ad Unioncamere di avviare una ulteriore interlocuzione con gli Uffici ministeriali, al fine di chiarire le criticità interpretative emerse. Afferma inoltre, che l’obbligo sia rivolto a tutti gli amministratori e liquidatori di società, anche se non qualificati come legali rappresentanti e che nella comunicazione si distinguono le tipologie di istanze a seconda che attengano a società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 o anteriormente.

Per le società costituite a partire dal 1 gennaio sono da considerare le domande di iscrizione nel Registro delle imprese e tutte le successive domande di variazione del contratto sociale dalle quali consegua l’attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore di società di persone, e le domande di iscrizione della nomina di amministratori/liquidatori di società di capitali.

Nel secondo, invece, sono da considerare le domande di iscrizione delle modifiche del contratto sociale di società di persone dalle quali risulti l’attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore e le domande di iscrizione della nomina di amministratori di società di capitali, anche a seguito di conferma della carica, comprese quelle di attribuzione dei poteri ad amministratori già iscritti e la nomina di liquidatori.

In qualsiasi caso, afferma il Conservatore di Verona, la PEC da riportare nel modello Intercalare P dell’amministratore/liquidatore può coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione.

Chiarisce inoltre, che l’omessa indicazione della PEC degli amministratori e dei liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell’obbligo di legge.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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